Immissioni in ruolo docenti 2023, neoassunti possono chiedere part-time: ore residue a supplenza

Il docente neoassunto può stipulare, avendone i requisiti e sussistendo le condizioni, contratti in regime di part- time. Le ore residue sono destinate a supplenza, se inferiori a 7 ore le attribuiranno le scuole.
Immissioni in ruolo 2023/24
Le assunzioni del personale docente, anche per l’a.s. 2023/24, si articoleranno in una fase ordinaria e in una straordinaria (quest’ultima prevede l’assegnazione di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, sui posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo ordinarie).
Le immissioni in ruolo ordinarie vengono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM, dalle quali si attinge secondo un preciso ordine e determinate percentuali. Gli aspiranti, per partecipare alle nomine in ruolo, considerato che le stesse si svolgono in modalità informatizza, presentano due distinte istanze, nell’ordine:
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, a partire dal 10 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza); Cosa indicare nella domanda
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, a partire dal 17 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza). Cosa indicare nella domanda
Soltanto chi deve presentare la seconda istanza avrà la certezza di essere assunto a tempo indeterminato, considerato che, all’esito della prima domanda, gli aspiranti avranno assegnati provincia/insegnamento di immissione in ruolo.
Richiesta part-time
Il docente neoassunto, come si legge nelle istruzioni operative a.s. 2023/24, può stipulare un contratto part-time, avendone i requisiti e sussistendone le condizioni. Qui tutte le info (l’articolo riguarda i docenti già di ruolo e che presentano la richiesta di part-time entro il 15 marzo, tuttavia requisiti e condizioni sono le medesime di quelli richiesti ai neoassunti che devono stipulare il contratto con il dirigente scolastico).
Ecco le indicazioni fornite dal MIM:
È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio.
La richiesta e la successiva sottoscrizione del contratto a tempo parziale, dunque, va effettuata dopo l’assunzione in servizio.
Supplenze
Che fine fanno le eventuali ore residuate da un contratto part-time? La risposta è fornita sempre nelle istruzioni operative summenzionate: sono destinate alle supplenze e saranno assegnate con contratti al 30/06.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, qualora le ore residuate siano inferiori a 7 (ossia siano pari o inferiori a 6 ore), le stesse vanno attribuite ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2/3 dell’OM 112/2022 (quanto detto vale anche per gli spezzoni orario non derivanti da part-time), cui rinviano le citate istruzioni operative.
In base all’articolo 2, comma 3, dell’OM 112/2022, gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore (che non concorrono a costituire cattedra) sono assegnate (con il consenso degli interessati) dal dirigente della scuola, in cui vi è la disponibilità, secondo l’ordine di seguito indicato e ai seguenti docenti:
- docenti in servizio nella scuola con contratto a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di interesse e aventi titolo al completamento di orario;
- docenti in servizio nella scuola con contratto a tempo indeterminato e ad orario completo, in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di interesse, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
- docenti in servizio nella scuola con contratto a tempo determinato e ad orario completo, in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di interesse, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
- supplenti inclusi nelle graduatorie di istituto.
Riguardo ai docenti di cui al punto 1, precisiamo che si conserva titolo al completamento, soltanto se soltanto se si è ottenuto lo spezzone orario in assenza di posti interi (ciò vale per i docenti nominati sia da GaE/GPS che da GI).