Immissioni in ruolo docenti 2023, fattispecie e modalità di rinuncia Fase 1 e Fase 2. Sanzioni

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I docenti interessati sono al momento impegnati nella presentazione delle istanze per l’immissione in ruolo. Fattispecie e modalità rinuncia Fase 1 e Fase 2: come procedere e quali sanzioni.

Immissioni in ruolo 2023/24

Le assunzioni del personale docente, anche per l’a.s. 2023/24, si articolano in una fase ordinaria e in una straordinaria (quest’ultima prevede l’assegnazione di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, sui posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo ordinarie).

Le immissioni in ruolo ordinarie vengono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM, dalle quali si attinge secondo un preciso ordine e determinate percentuali. Gli aspiranti, per partecipare alle nomine in ruolo, considerato che le stesse si svolgono in modalità informatizza, presentano due distinte istanze, nell’ordine:

  1. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, a partire dal 10 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza); Cosa indicare nella domanda
  2. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”,  a partire dal 17 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza). Cosa indicare nella domanda

Qui tutte le info sulle immissioni in ruolo ordinarie: graduatorie interessate, ordine di scorrimento e percentuali di posti spettanti … – Chi è convocato per la prima domanda e chi per la seconda (caratteristiche AVVISI USR) – Cosa succede se non si presenta l’istanza – PER TUTTE LE INFO SULLE IMMISSIONI IN RUOLO 2023/24 LEGGI IL NOSTRO SPECIALE

Fattispecie rinunce

Alla luce della procedura informatizzata, la rinuncia può esprimersi sotto diverse fattispecie e modalità, ossia rinuncia:

  1. per le preferenze non espresse nella prima istanza
  2. tramite presentazione della prima domanda
  3. dopo la presentazione della prima domanda
  4. tramite presentazione della seconda domanda
  5. dopo la presentazione della seconda domanda

Modalità rinuncia e sanzioni

1. Rinuncia per le preferenze non espresse nella prima istanza

Come leggiamo nella guida del MIM (dedicata alla presentazione delle domande) e negli avvisi degli USR:

  • la rinuncia ad una determinata provincia (o più province) equivale inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale individuazione sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia;
  • qualora non si esprima l’accettazione su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province indicate, ciò comporta l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali si sia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento.

Dunque, nel caso in cui si rientri nel numero degli aspiranti alla nomina, ma non si è individuati perché non state espresse tutte le province (e dunque si poteva ottenere la nomina su tali province), si è considerati rinunciatari per le preferenze non espresse, si decade dalla relativa graduatoria e non si può essere più assunti in ruolo da tale graduatoria.

2. Rinuncia tramite presentazione della prima domanda

La rinuncia può essere espressa anche presentando la prima istanza. A tal fine, una volta raggiunta la sezioni insegnamenti, si deve rinunciare a tutte le province/insegnamenti (per ciascun turno di convocazione) cui si ha titolo, non partecipando alla fase di elaborazione. Ne abbiamo parlato in questo articolo

Anche in tal caso, la prevista sanzione è la decadenza dalla relativa graduatoria, dalla quale non si può più essere individuati per l’assunzione in ruolo.

Evidenziamo che chi non presenta la (prima domanda), è trattato d’ufficio, ossia avrà assegnati provincia e insegnamento dall’USR, dopo i docenti che hanno prodotto regolarmente domanda.

3. Rinuncia dopo la presentazione della prima domanda

La rinuncia alla nomina può essere effettuata dall’aspirante anche dopo la presentazione della prima istanza, se individuato quale destinatario di nomina. In tal caso, l’interessato deve procedere alla rinuncia, cliccando sul relativo link riportato nell’e-mail inviata allo stesso per comunicare l’avvenuta individuazione. Ne abbiamo parlato in questo articolo

La rinuncia in esame si può effettuare entro il 31 agosto 2023 e a condizione che:

  1. il candidato non abbia inoltrato l’istanza per l’assegnazione della sede (la seconda della procedura);
  2. l’Ufficio non abbia provveduto alla prenotazione dell’elaborazione di fase 2 (assegnazione sede) – per i trattati d’Ufficio (ossia coloro che non hanno presentato la domanda).

La prevista sanzione, anche nel caso in esame, è la decadenza dalla relativa graduatoria di assunzione e l’impossibilità di essere assunto dalla medesima.

4. Rinuncia tramite presentazione della seconda domanda

Gli aspiranti, che non abbiano espresso rinuncia secondo le modalità succitate, possono esprimerla (sempre se non più interessati al ruolo), con la seconda domanda, presentata dai soli aspiranti che, all’esito della prima istanza, hanno avuto assegnati provincia/insegnamento e con tale seconda istanza devono scegliere le scuole in cui essere assegnati.

In tal caso, una volta effettuata l’accesso alla domanda (per ciascun turno di nomina) e giunti alla sezione dati personali (ove sono presenti anche i dati relativi alla nomina ottenuta), bisogna cliccare sul pulsante  “Rinuncia all’individuazione” e poi seguire le indicazioni.

La rinuncia determina la decadenza dalla relativa graduatoria e l’impossibilità di essere assunti in ruolo da tale graduatoria.

Ricordiamo che chi non presenta la seconda istanza, è trattato d’ufficio, ossia avrà assegnata la scuola dall’Ufficio competente, dopo i docenti che hanno prodotto regolare domanda.

5. Rinuncia dopo la presentazione della seconda domanda

Qualora l’aspirante non sia più interessato all’assunzione a tempo determinato e non abbia espresso rinuncia né con la presentazione della prima domanda e nemmeno dopo né con la presentazione della seconda domanda, può farlo all’esito della predetta seconda istanza.

Per procedere a tale rinuncia, l’aspirante deve cliccare sul link presente nella email in cui gli si comunica la sede assegnata e seguire le indicazioni del sistema.

Anche in tal caso, si decade dalla graduatoria e non si può essere più assunti dalla medesima.

Quesito

Una nostra lettrice così chiede:

Il ministero indica nella sua guida che si può rinunciare fino al 31 agosto a patto che non si sia già inoltrata l’istanza per l’assegnazione alla sede, che corrisponde a prima della fase 2. Una volta passati alla fase 2 si deve accettare per forza o si incorre in sanzioni e di che tipo? Si potrebbe invece attendere la mini call da GPS sostegno prima di accettare o rinunciare?

Come detto sopra, anche nell’ambito della Fase 2 (con la secondo domanda ovvero dopo l’assegnazione della sede ottenuta con tale seconda istanza) è possibile rinunciare al ruolo. La sanzione è sempre la medesima: decadenza dalla relativa graduatoria e impossibilità di essere assunti dalla medesima graduatoria.

Quanto alla partecipazione alla mini call veloce, è consentita ai soli aspiranti che, avendo partecipato alla “prima fase” di assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiunti e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non abbiano ottenuto una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno (naturalmente non può partecipare nemmeno chi ha rifiutato la nomina). Quindi, se la lettrice non partecipa alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi (come sembrerebbe dal quesito) e non si verificano le predette condizioni (non è rinunciataria e non ottiene l’incarico), non può poi partecipare alla mini call veloce prevista nell’ambito della medesima procedura. Ricordiamo, infine, che, essendo procedura diverse, la lettrice può partecipare sia alle immissioni in ruolo ordinarie che alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi finalizzati al ruolo, tuttavia, qualora individuata per entrambi deve scegliere: o immissione in ruolo ordinaria e immediata ovvero incarico finalizzato al ruolo su sostegno. 

Immissioni in ruolo docenti 2023, ecco come si svolgeranno. Novità per compilazione della domanda [LO SPECIALE]

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