Immissioni in ruolo docenti 2023: chi può ricevere ancora nomina entro il 31 agosto ed oltre, chi il prossimo anno e chi non più
Non tutti i docenti, che hanno inoltrato domanda per partecipare alle immissioni in ruolo su Istanze online, hanno ottenuto la nomina: chi può essere ancora assunto nell’a.s. 2023/24? Chi potrà esserlo il prossimo anno? Chi non lo sarà più?
Immissioni in ruolo ordinarie
Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2023/24, all’esito delle due istanze presentate dagli aspiranti, sono terminate dopo l’assegnazione della sede agli interessati FASE 2]. Conclusa anche la call veloce ordinaria al fine di essere assunti in territori diversi dalle graduatorie (GaE e GM) di provenienza
adesso si passa alle assunzioni straordinarie
Rinunce
La suddetta procedura di immissioni in ruolo ordinarie, com’è noto, si svolge in modalità informatizzata, con la conseguenza che la rinuncia alla nomina si configura sotto due diverse fattispecie:
- rinuncia alla nomina dopo l’accettazione (che avviene in seguito alla sede assegnata);
- rinuncia per le preferenze (province/classi di concorso/posto) non espresse nella prima istanza (con la seconda ciò non può succedere, in quanto, in caso di mancata espressione di tutte le sedi, si procede d’ufficio); in tal caso, non esprimendo l’accettazione su tutte le province e non risultando posti disponibili nelle province indicate, non si potrà essere individuati nelle province per le quali si è rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento.
Sia nel caso di cui al punto 1 che nel caso di cui al punto 2 sopra riportati, la sanzione è sempre la medesima, come leggiamo anche nelle istruzioni operative a.s. 2023/24:
- La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
Dunque, a prescindere dalla modalità ovvero dal momento in cui viene espressa, la rinuncia comporta la decadenza dalla graduatoria, relativamente alla quale si è espressa rinuncia, con la conseguenza che non si potrà essere più assunti in ruolo dalla stessa.
QUI LE DIVERSE MODALITA’ DI RINUNCIA ALLA NOMINA
Docenti che hanno presentato domanda: non tutti assunti
Come detto all’inizio, non tutti i docenti, che hanno presentato domanda, sono stati immessi in ruolo. Ci riferiamo, in particolare, a chi ha presentato la prima istanza, per la quale sono stati convocati un numero di aspiranti maggiore rispetto al numero di posti da assegnare, in modo da sopperire ad eventuali rinunce e procedere alle nomine per surroga, scorrendo le graduatorie di interesse (chi è stato convocato per la presentazione della seconda domanda, invece, è stato assunto in ruolo, in quanto con tale istanza si è chiamati a scegliere la sede/scuola di assegnazione, dopo aver ottenuto la nomina in una determinata provincia/classe di concorso/posto).
Tra i docenti summenzionati, che hanno presentato domanda e non stati assunti in ruolo, alcuni potranno ancora essere nominati nel 2023/24, altri nel 2024/25, altri ancora non saranno più assunti. Vediamo perché.
Docenti nominati per surroga a.s. 2023/24
In caso di rinunce, anche all’esito della seconda domanda per l’assegnazione della scuola, i docenti che hanno presentato istanza e non sono risultati rinunciatari per la mancata espressione di alcune preferenze, possono ancora essere nominati per surroga, ossia al posto dei rinunciatari, scorrendo la graduatorie di interesse, al fine di assegnare tutti i posti disponibili a.s. 2023/24.
Trattasi di quei docenti collocati nella graduatorie di interesse in una posizione non raggiunta per le nomine, ossia in posizione successiva all’ultimo dei nominati. Ad esempio: GM X; nomine sino alla posizione n. 100; in caso di rinunce si riparte dalla posizione n. 101.
Tali assunzioni per surroga sono state già avviate, ad esempio, in Lombardia.
Docenti che saranno nominati il prossimo anno
Non tutti i docenti, che hanno presentato domanda e non sono rinunciatari per le sedi non espresse, saranno nominati per surroga nell’a.s. 2023/24: le surroghe, infatti, dipendono dal numero delle rinunce.
Gli aspiranti suddetti potranno essere assunti a tempo indeterminato per l’a.s. 2024/25. A tal fine, il prossimo anno seguiranno l’intera procedura, presentando la prima e la seconda istanza, previa convocazione (nell’uno e nell’altro) da parte dell’USR competente.
In base al DL 44/2023 la nomina in ruolo a partire dal 2024/25 avviene in coda alle assunzioni del nuovo concorso PNRR atteso per l’autunno.
Docenti che hanno perso il diritto all’immissione in ruolo
Rinunciatari alla nomina
I docenti, che hanno rinunciato alla nomina ottenuta come detto sopra, decadono dalla specifica relativa graduatoria, per cui non potranno essere più assunti in ruolo dalla medesima (graduatoria). E’ chiaro che, se inclusi in altre GaE/GM di assunzione per cui non abbiano rinunciato, potranno esserlo da tali graduatorie per cui non sono stati rinunciatari.
Rinunciatari per le sedi non espresse
I docenti risultati rinunciatari per la mancata espressione di alcune preferenze (province/classe concorso/posto), decadono anch’essi dalla specifica relativa graduatoria, per cui non potranno essere più assunti in ruolo dalla medesima (graduatoria).
Si tratta di quei docenti la cui posizione in graduatoria è precedente all’ultimo dei nominati. Infatti, una volta che non hanno espresso tutte le preferenze e al loro turno di nomina sono presenti solo disponibilità relative alle predette preferenze non espresse, si passa all’aspirante successivo per la nomina e gli stessi sono considerati appunto rinunciatari, con la conseguenza sopra riportata. Come detto per chi ha rinuncia dopo la nomina, anche per tali aspiranti, se inclusi in altre GaE/GM di assunzione per cui non abbiano rinunciato, potranno esserlo da tali graduatorie per cui non sono stati rinunciatari.