Immissioni in ruolo docenti 2023, alcuni docenti assunti indipendentemente da posizione e punteggio: cos’è la riserva di posti

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Una quota di posti da assegnare a tempo indeterminato sarà destinata ai beneficiari della riserva di posti di cui alla legge n. 68/1999, i quali saranno assunti indipendentemente dalla posizione in graduatoria.

Immissioni in ruolo 2023/24

Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi dell’articolo 399/1 del D.lgs. 297/94, sono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM. Al termine delle assunzioni nella provincia/regione di pertinenza di GaE e/o GM, si svolge la Call veloce, rientrante anch’essa nella fase ordinaria e consistente nella possibilità di essere assunti in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GaE e/o GM, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le predette ordinarie operazioni

Il 50% di posti destinato alle graduatorie di merito concorsuali è suddiviso tra le varie GM esistenti, secondo diverse percentuali. Ne abbiamo parlato in “Immissioni in ruolo docenti 2023, si attinge da GaE e GM. Percentuali posti e ordine scorrimento graduatorie concorsuali”.

La summenzionata fase ordinaria, qualora dalla stessa residuino posti di sostegno, sarà seguita da una fase straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi. Qui le info sulla presentazione delle domande nell’ambito della procedura di assegnazione delle supplenze

Domande partecipazione

L’individuazione dei docenti destinatari di nomina in ruolo avviene secondo una procedura informatizzata, per partecipare alla quale gli aspiranti presentano due distinte domande (nell’ordine):

  1. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto, e anch’essi con tale prima istanza accettano o rinunciano alla proposta di assunzione, come indicato lo scorso anno anche dall’USR Basilicata);
  2. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, compilata da chi risulta destinatario di nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, al fine di indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnato.

Le domande sono presentate dai candidati convocati, tramite appositi avvisi, dagli USR di competenza:

  • con l’avviso per la presentazione della prima istanza è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie;
  • per la seconda istanza, invece, sono convocati i soli candidati cui è stata assegnata la provincia/classe di concorso/posto e che quindi sono stati già individuati quali destinatari di nomina in ruolo.

Evidenziamo che:

  • chi non presenta la prima domanda, avrà assegnata una provincia/classe di concorso/posto d’ufficio; lo stesso dicasi per chi non presenta la seconda domanda;
  • l’assegnazione della provincia/classe di concorso/posto comporta l’accettazione della stessa;
  • i titoli di riserva, citati all’inizio, sono stati inseriti: dagli aspiranti delle GaE all’atto dell’inserimento in graduatoria oppure nell’ambito di uno dei previsti aggiornamenti annuali; dagli aspiranti inclusi in GM all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

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Riserva posti: indicazioni e interessati

Come detto all’inizio, i docenti beneficiari di uno dei previsti titoli di riserva sono assunti in ruolo indipendentemente dal punteggio e dalla posizione in graduatoria, fermo restando che la prevista aliquota (di posti da destinare ai riservisti) non sia satura.

Istruzioni operative

Le annuali istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo forniscono apposite indicazioni in merito, in base alle quali:

  • le quote di riserva sono definite secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e secondo le indicazioni fornite dal Ministero con la circolare n. 248 del 7 novembre 2000;
  • le assunzioni sui posti riservati dei docenti inclusi in GaE, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro n.19030 dell’11 settembre 2007, devono avvenire considerando le predette graduatorie ad esaurimento come un’unica graduatoria, senza dunque la suddivisione in fasce; lo stesso dicasi per altre graduatorie di assunzione, considerando  come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi
  • va applicata la disposizione di cui all’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007, che assimila alle vittime del terrorismo e della  criminalità organizzata (di cui all’art. 1/2 della legge n. 407/98), ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
  • vanno considerate le disposizioni contenute negli articoli 678/9 e 1014/3 del D.lgs. 66/2010, in base alle quali: le amministrazioni … trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell’anno precedente. Le citate assunzioni riguardano i volontari in ferma breve e ferma prefissata (compresi gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta) delle
    Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Al personale predetto è riservato il 30% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni (istituzioni scolastiche comprese).

Interessati

Alla luce della succitata legge 68/99 e della altre disposizioni richiamate, sono destinatari della riserva di posti le seguenti categorie:

  • A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
  • B. Invalido di guerra
  • C. Invalido civile di guerra
  • D. Invalido per servizio
  • E. Invalido del lavoro o equiparati
  • F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
  • G. Invalido civile
  • H. Non vedente o sordomuto
  • I. Volontari in ferma breve e prefissata

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come suddetto, sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Aliquote riserve

Queste le percentuali di posti destinate a coloro i quali fruiscono di uno dei sopra elencati titoli di riserva:

  1. una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata alla persone con disabilità (invalidi);
  2. una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata a orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate.

Gli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

Calcolo aliquota

Premettiamo che il numero massimo di posti assegnabili ai docenti beneficiari di riserva è pari al 50% di quelli complessivamente autorizzati per le immissioni in ruolo. Tale percentuale va ulteriormente suddivisa al 50% tra GaE e GM.

Quanto al calcolo delle quote di riserva (e quindi del numero di posti da destinare alle categorie beneficiarie della riserva di posti), lo stesso va effettuato, a livello provinciale, per ciascuna graduatoria e, nel caso della scuola secondaria, per ciascuna classe di concorso, nella maniera seguente:

  1. prima si calcola il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1° settembre);
  2. poi, in base alle sopra riportate aliquote (7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate), si calcola il numero di posti da riservare a ciascuna delle due predette categorie di beneficiari;
  3. quindi si sottrae al numero di posti ricavato (punto precedente) quello dei posti già eventualmente occupati da “riservisti” (ossia personale già assunto sulla quota di posti riservati);
  4. il risultato della sottrazione, di cui al punto precedente, darà il numero di assunzioni da effettuare dalle graduatorie.

Evidenziamo che:

  • se le  aliquote sono già sature (ossia è stato già assunto a tempo indeterminato il 7% di invalidi e l’1% di orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate), non si procede alle assunzioni in ruolo dei riservisti o meglio ai sensi della legge 68/99;
  • qualora le aliquote non siano state integralmente coperte con le immissioni in ruolo, le ulteriori assunzioni, da effettuarsi nei riguardi delle succitate categorie di beneficiari, sono effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e dalle GPS (al riguardo, evidenziamo che, diversamente dallo scorso anno, nell’ambito dell’assegnazione delle eventuali supplenze ai riservisti, si terrà conto della  suddivisione in fasce delle predette GPS, per evitare che un docente non abilitato/non specializzato superi colleghi che invece lo sono). In nessuna caso, si potrà procedere alla riserva di posti nelle graduatorie di istituto;
  • se le aliquote sono state coperte integralmente con le immissioni in ruolo, allora non si procederà ad assegnare supplenze ai sensi della legge 68/99.

Stato di disoccupazione: non più necessario

Nella CM n. 248/2000, infine, si evidenzia che i docenti con disabilità (invalidi) beneficiari della riserva, al momento dell’assunzione in ruolo, non devono essere disoccupati, in quanto la legge 68/99 ha superato le previgenti disposizioni, che prevedevano il possesso del predetto stato di disoccupazione sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia al momento della successiva assunzione.

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