Immissioni in ruolo docenti 2022, si può accettare ulteriore proposta di nomina. Rinuncia e conseguenze
L’aspirante destinatario di nomina in ruolo può accettare ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato per lo stesso anno scolastico. Su quali posti? Cosa succede in caso di rinuncia?
Procedure immissioni in ruolo
Le assunzioni per l’a.s. 2022/23 si svolgeranno nel seguente ordine e secondo le procedure di seguito indicate:
- immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM
- immissioni in ruolo tramite Call veloce da GaE e GM
- assunzioni straordinarie da GPS prima fascia sostegno
Alle procedure succitate si aggiunge il Concorso straordinario bis.
Le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23 forniscono indicazioni in merito all’eventuale accettazione di un’ulteriore proposta di nomina e all’eventuale rinuncia di una proposta di assunzione, nell’ambito delle ordinarie operazioni di immissione in ruolo (punto 1 paragrafo precedente). Quanto alla Call veloce, alla procedura straordinaria di assunzione da GPS e al concorso straordinario-bis, sono disciplinati, rispettivamente, da: DM n. 25/2020, DM di cui il MI ha già predisposto la bozza (qui le info su eventuale rinuncia) e dal DM n. 108/2022.
Accettazione altra proposta di nomina
L’aspirante, che accetta una proposta di nomina in ruolo su posto comune o di sostegno, può accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.
Nelle istruzioni operative non si fa differenza alcuna tra le diverse graduatorie e posti di assunzione, così, ad esempio, è possibile accettare:
- prima una proposta di nomina da GaE e poi da GM e viceversa;
- prima una proposta di nomina su posto comune e poi su sostegno e viceversa, sempre da una graduatoria/procedura diversa da quella di precedente assunzione;
- prima una proposta di nomina su posto di sostegno e poi ancora su sostegno, sempre da una graduatoria/procedura diversa da quella di precedente assunzione;
- prima una proposta di nomina su posto comune e poi ancora su posto comune, sempre da una graduatoria/procedura diversa da quella di precedente assunzione.
Docenti vincolati alla nomina su sostegno
L’unico paletto, relativamente a quanto detto nel precedente paragrafo, è previsto per i docenti vincolati all’accettazione della nomina con priorità su posto di sostegno. Si tratta di quei docenti, che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del DM n. 21/05 ovvero che hanno conseguito l’abilitazione/idoneità all’insegnamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso DM.
I succitati aspiranti:
- ai sensi dell’art. 7/9 del DM sopra richiamato, sono obbligati a stipulare il contratto a tempo indeterminato con proprietà su posto di sostegno;
- non possono accettare un’altra proposta di nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del medesimo DM 21/05; viceversa possono accettarla per insegnamenti relativamente ai quali hanno conseguito l’abilitazione tramite procedure differenti da quelle previste dal predetto DM.
Rinuncia proposta di nomina
Gli aspiranti che rinuncino ad una proposta di nomina, leggiamo sempre nelle istruzioni operative, sono cancellati immediatamente dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
Così ad esempio: se rinuncio ad una proposta di assunzione da GM 2016 e sono inserito anche nelle GM 2018, vengo cancellato soltanto dalle GM 2016, mentre permango in quelle 2018.
Accettazione e rinuncia con procedura informatizzata
La procedura di immissione in ruolo, com’è noto, è informatizzata e si articola in due fasi, nell’ambito delle quali gli aspiranti sono chiamati a presentare due diverse domande, secondo tempistiche differenti:
- Fase 1: presentazione della domanda per la scelta, in ordine di preferenze, degli abbinamenti province-classe di concorso/tipo di posto (se di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto);
- Fase 2: presentazione della domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle sedi/scuole in cui essere assegnati.
Per ciascuna delle due fasi, gli USR pubblicano sui propri siti internet un apposito avviso, nel quale sono indicati i candidati convocati (ossia coloro i quali possono presentare l’istanza), la tempistica di presentazione della domanda, nonché gli eventuali turni di nomina. Per la prima istanza, è convocato un numero di aspiranti maggiore rispetto al numero di posti da assegnare, in modo da far fronte ad eventuali rinunce nell’ambito della medesima procedura informatizzata. La seconda domanda, invece, è presentata dai candidati che hanno ricevuto la nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto.
Avvisi USR – Approfondisci la procedura
L’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo e successivamente della sede, considerato che la procedura è informatizzata, comporta l’accettazione delle medesime. Quindi, coloro i quali presentano l’istanza e vengono soddisfatti, accettano “automaticamente” la proposta di assunzione.
Quanto alla rinuncia della proposta di nomina (prima della provincia-classe di concorso/tipo di posto e poi della sede) può essere effettuata:
- tramite la presentazione della domanda online (la prima o la seconda), dunque nell’ambito della stessa procedura informatizzata;
- successivamente all’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento;
- successivamente all’assegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento
Approfondisci (sono presenti informazioni anche in merito alla modalità di rinuncia tramite la prima ovvero la seconda istanza di partecipazione alla procedura di immissione in ruolo).