Immissioni in ruolo docenti 2022, precedenze 104: quando si applicano, quali sono e cosa allegare alla domanda

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Gli aspiranti interessati, ai fini della partecipazione alle immissioni in ruolo ordinarie, devono presentare due distinte domande. Quando si applicano le precedenze previste dalla legge 104/92, quali certificazioni e dichiarazioni allegare all’istanza.

Contingente

Il MEF ha autorizzato il contingente di immissione in ruolo del personale docente di tutti i gradi di istruzione a.s. 2022/23, contingente che è pari a 94130 posti. Ecco la distribuzione per regione

Procedura

Le immissioni in ruolo ordinarie si effettuano attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM concorsuali. La procedura è informatizzata e si articola in due fasi, per ciascuna delle quali gli aspiranti presentano un’apposita domanda, tramite Istanze Online:

  • Fase 1: presentazione domanda per la scelta, in ordine di preferenza, dell’abbinamento province-classi di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto);
  • Fase 2: presentazione domanda per la scelta della sede/scuola, da parte degli aspiranti che hanno ricevuto la nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto.

Gli USR di riferimento, che gestiscono la procedura, pubblicano sui propri siti internet appositi avvisi per ciascuna delle due succitate fasi. Nell’ambito della prima fase, gli USR “convocano” nell’avviso, ai fini della presentazione della domanda per la scelta delle province-classi di concorso/tipo di posto, un numero di aspiranti maggiore rispetto ai posti da assegnare, al fine di far fronte, nell’ambito della medesima procedura informatizzata, ad eventuali rinunce.

Approfondisci

Precedenze e domanda espressione preferenze sede

Il testo delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del personale docente a.s. 2022/23 indica che il sistema delle precedenze di cui alla legge n. 104/92 non opera nell’ambito della prima fase, ossia della scelta provincia-classe di concorso/tipo di posto. Tale disposizione, evidenziamolo, riguarda in particolare gli aspiranti che saranno individuati dalle GM concorsuali e non anche gli aspiranti delle GaE che non scelgono alcuna provincia di immissione in ruolo, in quanto è la medesima di quella di inclusione nelle stesse graduatorie (GaE).

Le precedenze suddette, pertanto, operano nella seconda fase della procedura, nel corso della quale si procede all’assegnazione della sede. Conseguentemente, chi usufruisce di una delle previste precedenze (incluso sia in GaE che in GM) potrà esprimerla nella seconda istanza “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede” (presentata, come detto, solo da chi avrà assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto).

Ordine precedenze

Come ricordato nelle istruzioni operative, nell’ambito dell’assegnazione della sede, avranno la precedenza gli aspiranti di cui agli articoli 21, 33, comma 6, e 21, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992.

La precedenza si applica alle condizioni previste dal CCNI 2022/25 e sarà fruita nell’ordine dagli aspiranti di cui:

  1. all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
  2. all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (docenti con disabilità grave);
  3. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero  totalmente inabili; coniuge; genitore).

Certificazioni e dichiarazioni

Certificazioni 

Gli interessati dovranno allegare alla domanda (la seconda della procedura di immissione in ruolo) la prevista documentazione attestante la condizione di disabilità, più le altre previste dichiarazioni/documentazioni.

Riguardo alle certificazioni attestanti la disabilità, si precisa quanto di seguito riportato:

  • la situazione di disabilità deve essere documentata con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche delle ASL. Se la commissione non si esprime entro 45  giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL di competenza. L’accertamento provvisorio è valido sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione, che deve esprimersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
  • la situazione di disabilità, in caso di soggetti con patologie oncologiche, può essere documentata, in via provvisoria, con la suddetta certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
  • la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, mediante certificazione del medico di base, che rimane valida sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica dell’ASL. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Le certificazioni mediche suddette, inoltre, devono contenere quanto di seguito indicato:

  • per le persone con disabilità, di cui all’articolo 21 della legge n. 104/92, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi ovvero le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge  n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
  • per le persone disabili maggiorenni, di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
  • per le persone disabili assistite, di cui all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza globale e permanente.

Sottolineiamo che la condizione di grave disabilità deve essere permanente, eccetto nel caso di figlio con grave disabilità.

Documentazione – Dichiarazioni

Quanto alla documentazione da allegare alla domanda, da parte dei docenti che assistono il figlio (o fratello ovvero chi esercita la tutela legale), il coniuge o il genitore con disabilità, si precisa quanto di seguito indicato:

– il coniuge (ovvero la parte di unione civile) il convivente di fatto, il genitore, il figlio, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità (nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili), devono documentare tramite dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445/2000:

  • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile;
  • l’attività di assistenza con carattere di unicità (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto disabile, nel solo caso di assistenza al genitore come referente unico;
  • la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato;
  • il carattere permanente, continuativo e globale dell’assistenza;
  • che non ci sono stati familiari ad aver fruito, nell’a.s. 2021/22, dei 3 giorni di permesso mensile, ai sensi dell’articolo 33/3 della legge 104/92, e di avere chiesto nel medesimo anno scolastico i predetti 3 giorni (come leggiamo nella guida del MI sulla presentazione della seconda domanda “Espressione preferenze di sede”)

– la tutela legale, individuata con provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere comprovata da parte di chi la esercita, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento;

– il fratello o la sorella, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità ovvero la scomparsa dei medesimi;

– il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione.

Certificazioni e dichiarazioni vanno allegate alla domanda (vi dedicheremo un’apposita guida per immagini).

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