Immissioni in ruolo docenti 2022: accettazione altra nomina, maternità e presa servizio, rinuncia, assunzione e supplenza. FAQ

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Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23 sono ormai state avviate, con gli aspiranti chiamati a presentare le relative domande di partecipazione. FAQ su: accettazione altra nomina, maternità, rinuncia proposta di assunzione, nuovo ruolo per docenti già a tempo indeterminato e anno di prova, precedenza 104, ruolo e supplenza.

Procedura 

D. Come si articola la procedura di immissione in ruolo ordinaria?

R. La procedura si articola in due fasi, in ciascuna delle quali gli aspiranti sono chiamati a presentare un’apposita istanza tramite Istanze Online:  Fase 1: domanda per la scelta, in ordine di preferenza, degli abbinamenti province-classe di concorso/tipo di posto; all’esito di tale istanza Fase 2: domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle sedi/scuole in cui essere assegnati. Approfondisci

Accettazione altra proposta di nomina 

D. Ho ricevuto una nomina in ruolo da concorso straordinario AA25. Nel caso in cui ricevessi un’altra nomina a tempo indeterminato da concorso ordinario AB25, sarebbe possibile rinunciare alla prima per la seconda? E quali sarebbero le conseguenze?

R. Così leggiamo nelle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo 2022/23: l’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. Pertanto la risposta è affermativa, senza conseguenza alcuna, se non quella che non potrà ottenere la nomina per la AA25, in quanto sarà cancellato dalla relativa graduatoria concorsuale.

D. Sono un docente di ruolo titolare su sostegno nella scuola secondaria di primo grado, in seguito a trasferimento da materia; non ho ancora superato il vincolo quinquennale sulla predetta tipologia di posto (ho terminato il terzo anno dopo il trasferimento). Potrei essere nominato in ruolo alla secondaria di secondo grado. Posso accettare?

R. Sì può accettare la nomina in ruolo, a prescindere dal vincolo di permanenza su sostegno, in quanto trattasi di nuova assunzione.

Accettazione e maternità

D. Sono stata convocata per l’immissione in ruolo in una provincia lontana dalla mia residenza e sono in gravidanza da un mese. Potrei chiedere il congedo per eventuale gravidanza a rischio? L’anno prossimo potrò chiedere una provincia più vicina alla mia residenza, data l’assistenza a mio figlio che avrà soltanto qualche mese?

R. Sì, in caso di gravidanza a rischio può chiedere il congedo; in tal caso, inoltre, come per i docenti che si trovano in astensione obbligatoria (ossia in congedo di maternità), non deve nemmeno prendere servizio. Quanto alla richiesta di una provincia più vicina alla sua residenza, stando alle attuali disposizioni sulle assegnazioni provvisorie, può presentare la relativa domanda per poter lavorare un anno nel comune di residenza oppure in uno della provincia in cui è ubicato  il predetto comune di residenza (attendiamo comunque il prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

Rinuncia

D. Ho superato il concorso ordinario per la classe di concorso A-22 e sono stato nominato nella seconda provincia indicata nell’istanza. Se dovessi rifiutare il ruolo, cosa comporterebbe? In caso, invece, non rifiutassi, dopo quanto potrei chiedere il trasferimento?

R. In caso di rinuncia al ruolo verrebbe cancellato dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui ha rinunciato (e non potrebbe più ottenere il ruolo dalla procedura in questione, ossia dal concorso ordinario GM A-22). Quanto alla richiesta di trasferimento, i neo immessi in ruolo sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità, tuttavia potrebbe ottenere la provincia desiderata, presentando domanda per l’a.s. 2023/24, al fine di ottenere la sede di titolarità. Il vincolo scatterebbe dal predetto anno scolastico, se soddisfatto nella domanda, viceversa scatterebbe dall’a.s. 2022/23. Approfondisci acquisizione sede titolarità

D. Sono un’insegnante di ruolo in una scuola dell’infanzia comunale. Se rinuncio ora alla partecipazione della seconda fase per le immissioni per la scuola primaria sarò depennata per sempre dalle GaE?

R. Sì verrebbe depennata per sempre.

D. Sono una candidata risultata idonea al concorso ordinario bandito nel 2020 per la classe di concorso AB24. Ho partecipato alla fase 1 della procedura informatizzata e, avendo rinunciato ad alcune province, sono stata superata per scorrimento della GM. In quanto idonea, non c’è speranza di poter rientrare nella GM per l’anno prossimo?

R. Come dice lei stessa, la mancata espressione di alcune province-classi di concorso/tipo di posto equivale a rinuncia per le medesime per cui, qualora al turno di nomina siano disponibili le sole province-classi di concorso/tipo di posto  cui si è rinunciato, non si ottiene l’immissione in ruolo (come nel suo caso) e si viene cancellati dalla specifica graduatoria, senza possibilità di “rientrare”.

D. Sono un idoneo del concorso ordinario 2020 ed ho partecipato alla prima fase delle assunzioni in ruolo, in seguito alla quale mi è stato comunicato di essere stato assegnato nella provincia X. Ho ricevuto un’ulteriore email nella quale è scritto di dover scegliere gli istituti nella provincia X . Posso cambiare provincia di assegnazione? Se rinuncio alla nomina cosa succede?

R. La provincia attribuita non si può cambiare, in quanto assegnatagli in base al punteggio, alle preferenze espresse e alle disponibilità presenti al suo turno di nomina. Se rinuncia all’immissione in ruolo sarà cancellato dalla specifica graduatoria del concorso ordinario 2020.

Accettazione nuovo ruolo

D. Sono una docente assunta in ruolo nella A-22, nell’a.s. 2021/22, tramite concorso straordinario, con anno di prova già superato. Ho vinto il concorso ordinario per la classe A-11, collocandomi in posizione utile per ottenere una cattedra già a settembre. Posso accettare un nuovo ruolo nella A-11 o devo attendere il superamento del vincolo triennale sulla A-22? Se accetto il nuovo incarico sulla A-11, perderò l’abilitazione conseguita con il superamento del concorso straordinario?

R. Sì, può accettare la nuova nomina sulla A-11, che non è legata al vincolo triennale nella scuola di titolarità nel medesimo tipo di posto/classe di concorso. L’abilitazione, inoltre, una volta conseguita, non si “perde”.

D. Sono una docente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, con anno di prova superato. Se accettassi una nuova immissione in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, in futuro sarà possibile fare domanda per tornare nella scuola secondaria di primo grado?

R. Si, dopo aver superato il vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, può presentare domanda di passaggio di ruolo, nell’ambito delle operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra). Qualora soddisfatto nel movimento, inoltre, non dovrebbe ripetere l’anno di prova nella secondaria di primo grado, in quanto già superato.

Precedenza 104

D. La precedenza nella scelta della sede, ai sensi della 104/92, si applica a parità di punteggio oppure su tutta la GM?

R. La precedenza non si applica solo a parità di punteggio, ma su tutti i partecipanti all’assegnazione della sede.

D. Ho partecipato al concorso 2020 scuola primaria. Nel mese di maggio 2022, mia madre ha ottenuto la 104 e io ne sono referente unico. Posso inserirla, per avere la priorità nell’assegnazione della sede?

R. Sì, la precedenza si applica nella seconda fase delle immissioni in ruolo, per cui va indicata nella seconda domanda, ossia quella per la scelta delle sede, presentata dagli aspiranti destinatari di nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso. Qui la  guida per la compilazione di tutte le sezioni della seconda  domanda Qui la guida specifica per la compilazione della sezione precedenze 104

Call veloce

D. Compilare la domanda per la Call Veloce non mi permetterà di partecipare poi alle assunzioni da GPS sostegno I fascia? Nel caso fosse possibile, posso rinunciare alla nomina da Call veloce per accettare la successiva proposta su sostegno? 

R. Call veloce e assunzioni straordinarie da GPS sono due procedure distinte, per cui può partecipare ad entrambe e può eventualmente rinunciare al ruolo dalla predetta Call veloce per accettare la supplenza da GPS prima fascia sostegno, finalizzata all’immissione in ruolo.

D. Ho superato il concorso 2020 ma non sono fra le assegnatarie del ruolo. Se partecipassi alla Call veloce in un’altra regione e non rientrassi tra i destinatari di nomina in ruolo (ovvero se rifiutassi), sarei depennata dalla graduatoria del predetto concorso? 

R. No, non sarebbe depennata dalla graduatoria del concorso 2020. Nell’ambito della Call veloce, infatti, in caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle sole altre procedure per chiamata.

Ruolo e supplenza

D. Dovrei essere assunto in ruolo da concorso straordinario 2018 su posto comune nella scuola primaria. In tal caso, potrei accettare, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, una supplenza al 30 giugno da GPS prima fascia sostegno scuola primaria?

R. In line generale, il docente neo immesso in ruolo può accettare una supplenza (al 30/06 o al 31/08) in un grado diverso di istruzione o in altra classe di concorso rispetto a quelli di titolarità. Nel suo caso, nominato in ruolo e quindi titolare nella scuola primaria posto comune, non può accettare la supplenza su sostegno, in quanto si tratta del medesimo grado di istruzione (ossia sostegno primaria).

D. Può un docente neoassunto in ruolo dal 01/09/2022 (quindi in anno di prova per l’a.s. 2022-23) accettare un incarico/supplenza annuale da GPS su altra classe di concorso/grado, anche su sostegno (sono specializzata TFA per il I grado)? Si può l’anno successivo svolgere l’anno di prova in assegnazione provvisoria?

R. Può accettare la supplenza (al 30/06 o al 31/08) in un grado diverso di istruzione o in un’altra classe di concorso rispetto a quelli di titolarità. Può accettarla anche su sostegno, se titolare in un diverso grado di istruzione (lei è specializzata su sostegno nella secondaria di primo grado, può accettarla per il primo grado se non è titolare, ossia assunto, in tale medesimo grado). L’anno di prova lo può svolgere l’anno successivo, anche in assegnazione provvisoria. Al riguardo, per approfondire la disposizione normativa di riferimento leggi “Assunzioni straordinarie da GPS sostegno 2022, docenti assunti a tempo indeterminato: rinuncia al ruolo o articolo 36?”, articolo che, sebbene riferito ad un’altra procedura” illustra comunque la disposizione normativa di riferimento.

La consulenza

Per info sulle procedure è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

E’ possibile interagire nel forum di reciproco aiuto

E’ possibile seguire gli aggiornamenti tramite i tag Immissioni in ruolo  e Supplenze  – Graduatorie di istituto

Lo speciale di Orizzonte Scuola

Quanti posti alle GaE e quanti ai concorsi, scelta della provincia e della scuola, quando vale la Legge 104, chi è assunto indipendentemente dal punteggio

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