Immissioni in ruolo docenti 2021, si recuperano i posti dati in più alle GaE negli anni precedenti

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Le immissioni in ruolo ordinarie, com’è noto, avvengono attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito concorsuali. A ciascuna delle predette graduatorie si assegna rispettivamente il 50% dei posti autorizzati dal MEF, tuttavia, alle GaE potrebbero spettare meno posti. Vediamo perché.

Immissioni in ruolo 2021/22

Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 avverranno, in via ordinaria, attingendo per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali.

Scuola dell’infanzia e primaria

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, si attinge dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL  n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, al netto dei posti destinati alle GM 2016; in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018.

Scuola secondaria

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, si attinge dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali seguenti:

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti, anziché l’80%, al netto dei posti destinati al concorso 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018;
  4. GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020. Per l’a.s. 2021/22, le GM del predetto concorso ordinario disponibili possono essere soltanto quelle del concorso ordinario STEM (DD n. 826/2021), se pubblicate entro il 30 ottobre 2021. Pertanto, se residuano posti dalle GM 2018 (compresa la fascia aggiuntava), relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra GM 2020 (nel limite dei 32.000 posti banditi) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti banditi). L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.

Al termine delle immissioni in ruolo dalle suddette graduatorie, come prevede il decreto sostegni-bis, per il solo a.s. 2021/22, nel caso in cui residuino posti vacanti e disponibili, è attivata la procedura straordinaria di assunzione da GPS e relativi elenchi aggiuntivi posto comune e di sostegno, fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie per la scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, di cui rispettivamente al DD n. 498/2020 e al DD n. 499/2020, già bandite ma non ancora espletate. Tali assunzioni straordinarie possono avvenire anche sui posti destinati ai predetti concorsi ordinari, posti che saranno successivamente recuperati. Approfondisci

Recupero posti

Come detto all’inizio, alle graduatorie ad esaurimento, cui spetta il 50% dei posti autorizzati dal MEF, potrebbero in realtà spettare meno posti (ciò dipende dalle varie situazioni riguardanti le diverse regioni, province e classi di concorso/posto), a causa del recupero dei posti assegnati alle stesse (GaE) negli anni precedenti e spettanti alle graduatorie concorsuali.

Nella bozza delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’a.s. 2021/22, al riguardo, si ricorda che si dovrà provvedere all’eventuale restituzione dei posti assegnati nell’a.s. 2020/21 alle graduatorie ad esaurimento ma spettanti alle graduatorie di merito, in quanto queste ultime non erano ancora vigenti. 

La restituzione riguarda anche le assunzioni per l’a.s. 2019/20, qualora non siano stati integralmente recuperati i posti destinati alle graduatorie di merito non ancora vigenti per le nomine relative al predetto anno scolastico.

Conseguentemente, nei casi sopra descritti, i posti destinati alle GaE per l’a.s. 2021/22 non sarebbero più il 50% di quelli autorizzati dal MEF, ma sarebbero di meno. In pratica, verrebbe sottratto lo stesso numero di posti che, nelle precedenti nomine (per l’a.s. 2019/20 e per l’a.s. 2020/21), sono stati assegnati in più alle GaE.

Come detto sopra, si tratta di situazioni da verificare regione per regione, GM per GM e classe di concorso/posto per classe di concorso/posto.

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