Immissioni in ruolo docenti 2020, dal 1° settembre scatta il vincolo quinquennale. Documento Camera

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Immissioni in ruolo docenti 2020/21: ci sono circa 84.000 posti vacanti, ma non sappiamo ancora quanti di questi saranno destinati alle assunzioni.

Il Ministero ha spiegato in un documento presentato alla Camera il 26 giugno

“Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, co. 17-octies e 17-novies) ha previsto che, dall’a.s. 2020-2021, i docenti nominati a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro
ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.

Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima dell’a.s. 2020/2021.

Si ricorda, comunque che, per la scuola secondaria, il docente è già tenuto a rimanere nella scuola dove ha svolto il periodo annuale di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, in base a quanto disposto dall’art. 13, co. 3, del d.lgs. 59/2017.”

A chi si applica il blocco

  • Dal 1° settembre 2020 il blocco almeno quinquennale nella scuola di titolarità (cioè quella in cui si viene assunti) interessa tutte le graduatorie: GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia infanzia primaria che secondaria.
  • Il blocco riguarderà non solo la domanda di trasferimento. Durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o di svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL

Dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento o assegnazione. Otterrà il trasferimento quando il posto richiesto sarà vacante e disponibile per i trasferimenti.

Alcune deroghe

Il vincolo almeno non quinquennale non riguarderà esclusivamente le seguenti categorie di personale

  1. personale docente in esubero o soprannumero. Si tratta di situazioni sopravvenute, per via della contrazione degli organici, che non è possibile definire a priori. Se dichiarato sovrannumerario il docente potrà presentare domanda di mobilità (a quali condizioni non è stato ancora chiarito)
  2. personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

In ogni caso tali situazioni riferite alla legge 104 devono essere intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

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Il Ministero scrive “per la scuola secondaria, il docente è già tenuto a rimanere nella scuola dove ha svolto il periodo annuale di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, in base a quanto disposto dall’art. 13, co. 3, del d.lgs. 59/2017.”. 

Il Decreto l.vo 59/2017 non fa però esplicito riferimento all’assegnazione provvisoria, vincolo che compare solo nel DL 126/2019 e dunque applicabile solo ai neoassunti dal 1° settembre.

Si tratta di uno dei punti che sindacati e Ministero dovranno chiarire in vista della presentazione delle domande per l’anno scolastico 2020/21

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