Immissioni in ruolo docenti 2020: accettazione, rinunce, vincoli. SCHEDA UIL
Scheda UIL riepilogativa delle istruzioni per le operazioni di immissioni in ruolo per il personale docente anno scolastico 2020/21.
L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo
indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico,
ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. Ciò indipendentemente da quale graduatoria
avviene la successiva nomina (GAE/concorsi) e da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa
provincia rispetto alla prima nomina).
▪ La rinuncia a una proposta di assunzione comporta solo la cancellazione immediata dalla relativa e
specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
ECCEZIONI:
a) I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (titolo conseguito nei corsi speciali riservati
di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2,
lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del
Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21), non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione
della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai
sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.
b) I soggetti nominati nelle operazioni di immissione in ruolo ordinarie o che abbiano rinunciato alla nomina
non possono partecipare alle successive operazioni di assunzione a chiamata (“call veloce”).
A decorrere dall’anno scolastico 2020/21
In base a quanto disposto dall’articolo 399, comma 3 bis del T.U, a seguito delle modifiche apportate dal
Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159,
per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato:
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il
personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.