Immissioni in ruolo da GPS, servono tre annualità di servizio per posto comune. Come si calcolano?

Gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nei relativi elenchi aggiuntivi posto comune e di sostegno potranno essere individuati, ai sensi delle disposizioni del decreto sostegni-bis, per essere assunti prima a tempo determinato e poi indeterminato, dopo le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2021/22. Computo tre annualità di servizio.
GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, partono le domande: chi e come può presentarle. Scelta scuole e provincia– Elenchi aggiuntivi Gps prima fascia, termine istanze prorogato al 25 luglio
Procedura straordinaria
Il decreto sostegni-bis, approvato in via definitiva dal Senato per la conversione in legge, dispone che, al termine delle immissioni in ruolo ordinarie (scheda di sintesi), qualora residuino ancora posti vacanti e disponibili, fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia/primaria e secondaria (già banditi con DD 498/2020 e DD 499/2020, ma non ancora espletati) e al concorso STEM in corso di svolgimento, per il solo a.s. 2021/22, è attivata una procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia posto comune e sostegno e dai relativi elenchi aggiuntivi.
La procedura prevede:
- la copertura, nel limite del contingente autorizzato, dei posti comuni e di sostegno ancora vacanti e disponibili mediante contratti a tempo determinato ai docenti in possesso dei previsti requisiti (vedi di seguito). Il contratto a tempo determinato è proposto nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda;
- lo svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova;
- lo svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che superano il percorso annuale di formazione iniziale e prova, superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità; la prova non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna alla scuola di servizio;
- l’assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato (la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la ripetizione dello stesso; il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).
Requisiti di partecipazione posto comune
La bozza del decreto ministeriale, attuativo delle disposizioni del decreto sostegni-bis (DL 73/2021), rinvia a quest’ultimo in merito ai requisiti di partecipazione dei docenti interessati.
Ai sensi del suddetto DL 73/2021, possono partecipare alla procedura:
- per posto comune, i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi alla stessa, che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali;
- per posto di sostegno, i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi alla stessa.
Il requisito di servizio, come si evince da quando sopra riportato, è richiesto ai soli docenti da individuare per l’assunzione su sposto comune.
Computo tre annualità di servizio
Nello specifico, riguardo al requisito di servizio richiesto ai docenti che partecipano alla procedura per posto comune, nel decreto sostegni-bis leggiamo:
” … che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124″
Le tre annualità di servizio richieste dunque:
- devono essere state svolte su posto comune;
- devono essere state svolte presso istituzioni scolastiche statali;
- devono essere state svolte negli ultimi dieci anni scolastici, oltre quello in corso (2020/21);
- devono essere state svolte entro l’a.s. 2020/21;
- possono essere anche non consecutive.
Precisiamo che:
- le tre annualità di servizio, anche non continuative, devono essere state maturate entro il 2020/21, a partire dall’a.s. 2010/11;
- è possibile computare l’a.s. 2020/21, come si evince dall’espressione negli ultimi dieci anni oltre quello in corso (dieci anni –> dal 2010/11 al 2019/20; a questo arco temporale si aggiunge, se serve, il 2020/21) ;
- il calcolo di un’annualità di servizio avviene ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/1999.
Computo annualità di servizio
Il citato articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
Per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, in definitiva, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati (non per forza consecutivi), 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.
Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.