Immissioni in ruolo da GM 24; assegnazione sede in base a posizione in graduatoria. Flc Cgil: conferma sulla supplenza sia una scelta

Immissioni in ruolo tardive da GM24: se le graduatorie vengono pubblicate entro il 10 dicembre le assunzioni possono essere ancora disposte, entro il limite massimo del 31 dicembre. Ed è’ quanto sta accadendo in varie regioni per diverse classi di concorso. Alla inevitabile felicità si associa per qualcuno un motivo di sconforto, legato alla disposizione contenuta nel DL 71/2024.
La disposizione, che ha permesso l’utilizzo delle graduatorie dopo la data limite canonica del 31 agosto, detta una limitazione
[…] I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto…
Ai fini della conferma, dunque, la supplenza deve essere su:
- su posto vacante
- nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui si è risultati vincitori di concorso
Cosa si intende per posto vacante?
Questa l’interpretazione che in maniera unanime ne hanno dato gli Uffici Scolastici
• supplenza annuale;
• supplenza di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”, avente la data di fine contratto al 31/12/2024 e recante la clausola risolutiva “Il presente contratto è risolto qualora sia individuato l’avente titolo secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106”
Le proteste di alcuni docenti
Alcuni docenti, assegnatari di supplenza annuale da GPS o da GI su posto accantonato protestano per la conferma su un posto che, inizialmente non era destinato alle assunzioni in ruolo e che è lo diventato per una circostanza casuale e non per scorrimento della graduatoria di merito.
Pur riconoscendo la fortuna che in alcuni casi ciò può rappresentare (non è detto infatti che per scorrimento di graduatoria si fosse riusciti ad avere la stessa provincia, che di solito è quella desiderata), i docenti chiedono che ciò possa essere una scelta e non una conferma.
A raccogliere le richieste dei docenti il sindacato FLC CGIL che avanza la richiesta “che a tutti i vincitori debba essere riconosciuto il diritto di scelta della sede, sulla base della posizione occupata in graduatoria, tanto più alla luce della normativa vigente che prevede vincoli di permanenza pluriennale nella sede di prima assegnazione.”
I vincoli per i neoimmessi in ruolo non abilitati da GM 24
- il neoassunto deve restare nella scuola di assunzione in cui ha svolto l’anno di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per almeno tre anni, compreso quello in cui si è svolto l’anno di prova;
- ai tre anni suddetti, per i soggetti di cui all’art. 13/2 e all’art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17, si aggiunge l’anno necessario ad acquisire l’abilitazione. Gli anni di vincolo diventano quindi quattro