Immissioni in ruolo da concorso secondaria 2018: percentuale ridotta all’80% nel 2020

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Immissioni in ruolo estate 2020: come si svolgono per la scuola secondaria. Per il concorso secondaria 2018 la quota si abbassa all’80%. I particolari. 

Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2020/21 si svolgeranno, come ogni anno, con il criterio 50% alle Graduatorie ad esaurimento e 50% ai concorsi. Ma occorre chiarire.

Diritto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso

Concorso 2016

Ricordiamo che la normativa tutela i vincitori del concorso 2016. Il diritto dei vincitori  – cioè di coloro che sono rientrati nel numero dei posti a bando – rimarrà anche dopo l’eventuale decadenza della graduatoria.

Per le graduatorie di infanzia e primaria è stato il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, (“Decreto Dignità”), convertito nella legge 96 del 9 agosto 2018 a sancirlo.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, come modificato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015 (procedure concorsuali indette con D.D.G. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Si richiama quanto previsto all’articolo 17, comma 2, lettera a) che prevede lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso.

Per quanto riguarda i docenti cosiddetti “idonei” delle graduatorie di merito del concorso 2016, ossia coloro che hanno superato tutte le prove del concorso ma non sono rientrati nel numero dei posti a bandi,  le assunzioni si protrarranno sino al termine di validità delle stesse graduatorie di merito.

Le  graduatorie del concorso 2016 avevano inizialmente (comma 113 della legge 107/2015) validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Tale termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge . 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno validità quinquennale.

Concorso 2018 secondaria DDG n. 85/2018 

Si tratta di graduatorie ad esaurimento, nelle quali il diritto all’assunzione non viene meno con l’indizione dei concorsi successivi. A modificarsi, sulla base del Decreto L.vo n. 59/2017, sono le percentuali di assunzione(rispetto a quella assegnata ai concorsi)

negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 è stata del 100%

Negli anni scolastici successivi seguirà questo andamento

  • l’80% dei posti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
  • il 60% dei posti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;
  • il 40% dei posti per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;
  • il 30% dei posti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;
  • il 20% dei posti per tutti gli anni successivi, sino ad esaurimento.

La quota dei concorsi

La quota del 50% dei concorsi va però chiarita.

Essa spetta in primis al concorso 2016. Al netto dei posti coperti con le graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2016, per l’anno scolastico 2020/21 al concorso 2018 secondaria (DDG 1° febbraio 2018) spetta l’80% dei posti rimanenti.

Terminata questa fase, per la secondaria, si sarebbe dovuti passare alle assunzioni da concorso straordinario 2020, che però non potranno esserci perché l’espletamento del concorso è stata rinviata all’anno scolastico 2020/21, con retrodatazione giuridica della nomina per i docenti che avrebbero potuto essere assunti dal 1° settembre 2020.

Al concorso straordinario spetta il 50% dei posti residuati dalla fase precedente, fino ad arrivare negli anni alla copertura di tutta la graduatoria (24.000 posti  già banditi+ 8.000 inseriti nel Decreto Rilancio). l’altro 50% spetta al concorso ordinario. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

Riepilogo assunzioni scuola secondaria 2020/21

  • 50% GaE e 50% concorsi
  • del 50% dei concorsi: esaurite le graduatorie dei concorsi 2016, la quota dei concorsi viene così suddivisa: 80% al concorso straordinario 2018 e 20% ai concorsi ordinario e straordinario banditi il 28 aprile 2020.

La quota dei concorsi straordinario e ordinario non potrà però essere coperta perchè i concorsi non sono stati ancora espletati ma la quota riservata al concorso 2018 non cambia, essendo stata stabilita dal Decreto L.vo 59/2017.

Il paradosso

Va rilevato che non tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale 2018 hanno potuto beneficiare della quota del 100%.

Infatti pur essendoci un termine unico a livello nazionale per la presentazione della domanda, la procedura di svolgimento della prova è stata gestita a livello regionale.

Di conseguenza alcune graduatorie sono già state pronte per le assunzioni dell’anno scolastico 2018/19 e i docenti ivi inseriti hanno già beneficiato dei due anni con la quota al 100%.

Numerose problematiche non hanno invece consentito ciò in altre ragioni, addirittura per alcune graduatorie il 2020/21 sarà il primo anno di scorrimento della graduatoria, ma avverrà con la percentuale dell’80%.

La percentuale infatti non è riferita alla singola graduatoria, ma in generale alla procedura.

Call veloce e graduatoria aggiuntiva

Call veloce e graduatoria aggiuntiva per l’assunzione in altra provincia e/o regione, scatteranno dopo le procedure ordinarie di assunzione.

Il Ministero ha già predisposto il decreto per la “chiamata veloce“, per cui  i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.

Quindi ai docenti del concorso straordinario che quest’anno vedono diminuire le possibilità di immissioni in ruolo nella regione in cui hanno scelto di svolgere la prova del concorso straordinario potranno – nelle intenzioni del Ministero – compensare con eventuale assunzione in altra regione.

Ricordiamo che per le assunzioni dal 1° settembre 2020 scatterà il vincolo quinquennale di permanenza sul posto assegnato, come disciplinato dal decreto legge 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019 n. 159 ”

3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro
ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo  servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

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