Immissioni in ruolo da concorsi docenti 2016 e 2018: quanto tempo ancora e quanti posti per coronare il sogno dell’assunzione a tempo indeterminato
Alcuni docenti ci chiedono i motivi per cui verranno espletate procedure concorsuali per l’assunzione di insegnanti nonostante le graduatorie dei precedenti concorsi 2016 e 2018 non siano ancora esaurite. Fino a quando vale il diritto all’immissione in ruolo per coloro che sono inclusi nelle medesime graduatorie di merito? Chiarimenti.
Molti insegnanti si ritrovano nelle graduatorie di merito concorsuali da più anni, in attesa dell’assunzione a tempo indeterminato; nel frattempo vengono banditi nuovi concorsi. I dubbi dei docenti inclusi negli elenchi dei vincitori e idonei dei concorsi 2016 e 2018.
Diritto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso
Concorso docenti 2016
Ricordiamo che la normativa tutela i vincitori del concorso 2016. Il diritto dei vincitori – cioè di coloro che sono rientrati nel numero dei posti a bando – rimarrà anche dopo l’eventuale decadenza della graduatoria.
Per le graduatorie di infanzia e primaria è stato il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, (“Decreto Dignità”), convertito nella legge 96 del 9 agosto 2018 a sancirlo.
“Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili (oltre al 50% destinato alle GAE, n.d.r.), sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;”
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, come modificato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015 (procedure concorsuali indette con D.D.G. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Si richiama quanto previsto all’articolo 17, comma 2, lettera a) che prevede lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso.
Pertanto i vincitori di concorso 2016 non vedono venir meno alcun diritto all’immissione in ruolo dai nuovi bandi di concorso, anche perché le immissioni in ruolo che da questi ultimi scaturiscono sono sempre successive a quelle disposte per le graduatorie 2016.
Pertanto il “sogno del ruolo” non ha una scadenza, anche se ci auguriamo possa avverarsi il prima possibile. Per fare ciò il dicastero Azzolina ha anche rimodulato la possibilità con l’iscrizione in fascia aggiuntiva e la call veloce sui posti rimasti vacanti e disponibili all’esito delle procedure di assunzione. Due possibilità che si aggiungono al diritto acquisito.
La questione dei docenti idonei concorso 2016 – Quanto tempo per l’assunzione
Per quanto riguarda i docenti cosiddetti “idonei”, ossia coloro che hanno superato tutte le prove del concorso ma non sono rientrati nel numero dei posti a bandi, le assunzioni si protrarranno sino al termine di validità delle stesse graduatorie di merito. Quindi a differenza dei vincitori di concorso che otterranno l’assunzione in ruolo a prescindere dal termine temporale di validità delle graduatorie, gli idonei dovranno fare i conti con una scadenza.
Le graduatorie del concorso 2016 avevano inizialmente – comma 113 della legge 107/2015 – validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Il succitato termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge . 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno validità quinquennale.
La scadenza dipende dall’anno di pubblicazione delle graduatorie.
Concorso 2018 secondaria DDG n. 85/2018 e Concorso straordinario infanzia e primaria DDG n. 1456/2018 Graduatorie – Nessuna scadenza – Valide fino ad esaurimento
Si tratta di “graduatorie ad esaurimento”, nelle quali il diritto all’assunzione non viene meno con l’indizione dei concorsi successivi. Non vi sono docenti vincitori e/o idonei; permane ovviamente un elenco graduato in base al punteggio finale ottenuto.
A modificarsi, per la scuola secondaria, sulla base del Decreto L.vo n. 59/2017, sono le percentuali di assunzione (rispetto a quella assegnata ai concorsi):
Negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 è stata del 100%;
Negli anni scolastici successivi avrebbe dovuto seguire questo andamento:
- l’80% dei posti per l’anno scolastico 2021/2022;
- il 60% dei posti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;
- il 40% dei posti per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;
- il 30% dei posti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;
- il 20% dei posti per tutti gli anni successivi, sino ad esaurimento.
Nell’anno scolastico 2020/21 però non si è dato seguito a quanto previsto dal DL n. 59/2017, cioè non ci si è fermati alla quota dell’80%.
Infatti non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi 2020, gli Uffici hanno assegnato i posti relativi oltre tale contingente dell’80%.
Agli Uffici Scolastici il compito di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, per recuperarli negli anni successivi, quando saranno pronte le graduatorie del concorso ordinario 2020.
Lo stesso è accaduto per la scuola di infanzia e primaria. Non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi, in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli Uffici hanno assegnato i posti relativi oltre la quota prevista dal decreto-legge 159/2019, fermo restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario quando le relative graduatorie saranno pronte.
In alcune regioni potrebbe quindi accadere che nel frattempo le graduatorie dei concorsi straordinari sia per la secondaria che per infanzia e primaria si esauriscano e che il “recupero” dei posti avverrà a impatto zero.
Quanti i posti disponibili per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2021/22
Non esistono ancora numeri ufficiali, ma si possono fare le prime stime derivanti dai posti vacanti e disponibili rimasti dall’anno scolastico 2020/21, più i posti dei potenziali pensionamenti dal 1° settembre 2021 fermo restando che le operazioni prevedono la suddivisione al 50% tra mobilità e assunzioni.
Sostegno, posti liberi dopo i pensionamenti scuola per mobilità e assunzioni. I numeri per provincia
Pensionamenti docenti, 35.000 posti per mobilità e immissioni in ruolo. I numeri per provincia