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Immissioni in ruolo, concorso ordinario 2020: la normativa tutela i vincitori e solo in parte gli idonei, per i quali si attende risposta

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I vincitori del concorso ordinario 2020 mantengono il diritto all’assunzione anche nel caso in cui le GM non siano più vigenti ovvero vengano meno i posti in organico?

Rispondiamo ad un quesito, posto in redazione da un nostro lettore, ricordando dapprima cosa prevede in merito alle GM il D.lgs. n. 59/2017, che disciplina la formazione e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria (compreso il concorso ordinario 2020, disciplinato nello specifico dal DM n. 201/2020 e bandito con DD n. 499/2020), le modifiche apportate allo stesso (D.lgs. 59/2017) dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, nonché il diritto che acquisiscono i vincitori. 

Graduatorie di merito

D.lgs. 59/2017

Ai sensi dell’articolo  7 del D.lgs. 59/2017, la graduatoria di merito:

  • è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove concorsuali e nella valutazione dei titoli;
  • è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso;
  • ha validità biennale, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione della stessa, e perde efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio.

Dunque, stando alla formulazione del summenzionato articolo 7 del D.lgs. 59/2017, come indicato anche nel bando (DD 499/2020) e nel regolamento (DM 2021/2020) del concorso ordinario 2020, nella graduatoria di merito vanno inclusi i soli vincitori, ossia coloro i quali rientrano nel numero dei posti banditi.

DL n. 36/2022

La disposizione sopra indicata, secondo cui nelle GM vanno inseriti i soli vincitori, è stato poi modificata dall’articolo 44/11 del DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ha disposto che nelle GM del concorso ordinario 2020 fossero graduati anche gli idonei, ossia coloro i quali hanno superato le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi:

Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. 

Dunque, nelle graduatorie del concorso ordinario 2020 sono entrati a far parte (o comunque entreranno a far parte) anche gli idonei.

Diritto all’assunzione

L’articolo 3, comma 3, del D.lgs. 59/2017 così dispone:

Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.

I vincitori di concorsi, quindi, conservano, laddove fosse necessario, il diritto all’assunzione anche negli anni successivi (successivi alla scadenza del biennio di vigenza delle GM, aggiungiamo noi). Tale diritto non riguarda però gli idonei, i quali possono essere assunti soltanto negli anni (biennio) di vigenza della graduatoria di merito, anche se si è in attesa di modifiche alla normativa.  

Quesito

Un nostro lettore cosi chiede:

Gentile Orizzonte Scuola, sono un docente partecipante al concorso ordinario 2020 con sede regionale Toscana. Il concorso ad oggi è ancora in fase di svolgimento, ma in procinto di terminare. Preciso che partecipo per le classi di concorso A048 e A049. Tuttavia, alla luce dei movimenti per la mobilità e il ritardo nell’espletamento delle prove, mi chiedevo, e Vi chiedo, se i 63 posti per la A049 e i 90 posti per la A048, siano stati in qualche modo accantonati per i futuri docenti da dover immettere in ruolo. Nel caso non lo fossero, quale scenario si configurerebbe? I 63 vincitori avranno sempre e comunque una certezza di essere assunti in ruolo o meno?

Come detto sopra, i vincitori di concorso conservano il diritto all’assunzione, per cui il nostro lettore, non appena le graduatorie saranno stilate e vigenti, potrà essere assunto. Anche in caso di eventuale contrazione di organico, il nostro lettore sarà comunque immesso in ruolo (magari negli anni successivi), in quanto il predetto diritto va esercitato.

Per completezza di informazione, ricordiamo cosa prevedono le istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2022/23 (e che dovrà essere riportato anche nelle istruzioni a.s. 2023/24):

Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2021/2022, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali 

Dunque, nelle istruzioni operative si forniscono indicazioni in merito alla tematica trattata (sebbene per una diversa fattispecie rispetto a quanto chiesto dal nostro lettore), in quanto si prevede la restituzione alle graduatorie di merito dei posti destinati nel 2021/22 alle medesime (GM), ma conferiti ai docenti delle GaE poiché le predette GM non erano ancora vigenti. Lo stesso accadrà per le assunzioni a.s. 2023/24 per i posti destinati ma non assegnati alle GM del concorso ordinario 2020 nell’a.s. 2022/23.

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