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Immissioni in ruolo concorsi PNRR: vincitori assunti con punteggio inferiore al mio e io non conosco la mia posizione da idoneo

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Si può riassumere così la disillusione che purtroppo hanno provato tanti candidati al concorso DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023, le cui graduatorie continuano ad essere pubblicate in questi giorni e contestualmente vengono avviati i turni di nomina.

Le graduatorie di merito dei concorsi PNRR prevedono la pubblicazione esclusivamente dell’elenco dei vincitori, ossia del numero di candidati che hanno superato le prove e che per punteggio e titoli di riserva e preferenza corrispondono al numero di posti a bando per quella classe di concorso in quella regione.

Quindi il punteggio (prova scritta + prova orale + titoli) è solo uno degli elementi da tenere in considerazione per accedere alla graduatoria.

La normativa non prevede invece la pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei, ossia di coloro che hanno superato le prove ma non si collocano in graduatoria. La loro assunzione può avvenire esclusivamente nel caso di rinuncia di un candidato vincitore.

Quesito 2

Ho partecipato all’ultimo concorso ordinario D.D.G. 2575/2023 per la scuola secondaria, classe di concorso A012 Lombardia. È appena uscita la graduatoria di merito, non compaio nella graduatoria, pur essendoci nominativi con punteggi inferiori al mio (ho un punteggio di 199,5, i posti a bando sono 433 e con il mio punteggio sarei al posto n. 368). Mi sono rivolta al sindacato, il quale mi ha genericamente risposto che potrebbero esserci i riservisti; ma quale % è accantonata per i riservisti? Inoltre è legale che non sia visibile né consultabile l’intera graduatoria? Qual è l’iter per il ricorso?

Le riserve e le relative percentuali, di cui va tenuto conto nella redazione delle GM dei concorsi PNNR, sono le seguenti:

– legge 68/99 (e dalla legge 407/98):

  • una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata alla persone con disabilità (invalidi);
  • una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata a orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate;
  • gli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

– art. 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021:

  • 30% dei posti (per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto) riservati ai cosiddetti triennalisti, ossia a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

– D.lgs. 66/2010:

  • 30% di posti riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9), ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in servizio permanente.

– DL 44/2023:

  • 15% di posti riservati agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Evidenziamo che:

  • i posti destinati alle categorie di riservisti possono essere al massimo il 50% di quelli destinati alle assunzioni in ruolo;
  • nella costituzione delle GM dei concorsi suddetti entrano a far parte, in qualità di riservisti, prioritariamente quelli di cui legge n. 68/99 e, in subordine, ossia qualora residuino spazi per ulteriori categorie riservatarie, quelli di cui al D.lgs. 66/2010, al DL 44/2023 e al DL n. 73/2021.

Ritornando alle domande poste dalla lettrice, rispondiamo quanto segue:

  • quelle sopra riportate sono le categorie di riservisti con le relative percentuali. Purtroppo non è semplice “ricostruire” la graduatoria alla luce di queste graduatorie perché gli Uffici Scolastici devono rispettare la privacy di chi fruisce del diritto.
  • è assolutamente legale (seppur non condivisibile) che non vi sia un elenco di idonei, in quanto il DM 205/2023 (art. 12 – comma 1), che ha disciplinato il concorso prevede che le graduatorie di merito comprendano i soli vincitori; che le stesse possano essere integrate solo a seguito di rinunce; non prevede un elenco degli idonei (ossia coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali ma non siano rientrati nel numero dei posti messi a concorso);
  • quanto al ricorso, i termini sono indicati nell’articolo 21 del succitato DM: Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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