Immissioni in ruolo a.s. 2024/25, preferenza di genere potrebbe fare la differenza

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Alcuni aspiranti alle immissioni in ruolo si ritrovano in graduatoria prima di altri colleghi sebbene abbiano lo stesso punteggio, in quanto fruiscono della preferenza di genere. Cos’è e quando si applica.

Preferenza di genere

Premettiamo che le preferenze sono dei titoli che, a parità di punteggio, permettono a chi ne sia in possesso di precedere gli altri colleghi in graduatoria. Tali preferenze sono indicate nell’articolo 5/4 del DPR n. 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, in ordine gerarchico, per cui chi possiede una preferenza indicata prima precede eventuali altri aspiranti in possesso di una preferenza indicata successivamente.

La preferenza di genere è una delle novità introdotte dal summenzionato DPR 82/2023. Ecco quali sono, nell’ordine, tutte le preferenze:

  • a) insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
  • b) mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  • c) orfani dei caduti e figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
  • d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  • e) maggior numero di figli a carico;
  • f) invalidi e mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
  • g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  • h) atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
  • i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;
  • l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37/11 del DL 6 n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;
  • m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73/14, del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013;
  • n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12/3 del DL 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019;
  • o) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
  • p) minore età anagrafica.

Applicazione

La preferenza di genere è la penultima nell’ordine sopra indicato e si applica secondo quanto indicato nell’articolo 6 del medesimo DPR n. 487/99, ove leggiamo:

Al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

Dunque, i bandi indicano la percentuale di rappresentatività dei generi (come accaduto anche per l’aggiornamento delle GPS  e delle GaE nonché per le procedure concorsuali del 2023), da calcolare alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bando medesimo. La preferenza si applica nel caso in cui la differenza tra i generi sia superiore al 30%. Ad esempio, la preferenza si applica nei confronti del genere maschile nelle GaE e nelle GPS infanzia e primaria, dove la maggior parte dei docenti è di genere femminile (come da tabelle allegate al DM 37/2024 per la GaE e all’OM 88/2024 per le GPS).

Tale preferenza, in definitiva, insieme alle altre, potrebbe fare la differenza ai fini delle immissioni in ruolo, le cui operazioni per l’a.s. 2024/25 sono state avviate.

Immissioni in ruolo

Con il DM n. 158/2024 il MIM ha dettato disposizioni in merito alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato a.s. 2024/25, fornendo altresì le relative istruzioni operative contenute nell’allegato A al medesimo.

Come si legge nel succitato DM, i posti autorizzati per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25 sono in totale 45.124, da suddividere al 50% tra GaE e GM. Il 50% dei posti destinati alle GM sono poi da suddividere tra le graduatorie dei vari concorsi svolti negli ultimi anni e secondo percentuali ben definite, come indicato nelle succitate istruzioni operative.

Una novità in merito alle operazioni in parola, considerato che la maggior parte delle GM dei concorsi infanzia/primaria e secondaria PNRR 2023 non è ancora disponibile, è stata introdotta dal DL n. 71/2024, al fine di rispettare gli obiettivi assunzionali del citato piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla luce delle disposizioni introdotte dal DL 71/24, le assunzioni in ruolo potranno essere completate, per il solo a.s. 2024/25, entro il 31 dicembre 2024, attingendo dalle GM dei citate concorsi pubblicate dopo il 31/o8 ed entro il 10/12/2024. In tal modo si incrementano le assunzioni nel rispetto degli obiettivi suddetti e si dà la possibilità ai vincitori di concorso di essere assunti nel corso del 2024/25. Le assunzioni effettuate dalle GM in questione (pubblicate dopo il 31/o8 ed entro il 31/10) saranno effettuate sui posti accantonati, secondo le indicazioni di cui alle istruzione operative a.s. 24/25 e nota n. 120210 del 2 agosto u.s.

Approfondisci assunzioni vincitori concorsi PNRR

Ricordiamo che al termine delle assunzioni ordinarie a tempo indeterminato, i posti eventualmente vacanti di sostegno saranno assegnati tramite la procedura straordinaria di assunzione con incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, per partecipare alle quali si può presentare domanda sino alle ore 14.00 del 7 agosto 2024. Con la medesima domanda gli interessati possono partecipare sia alle supplenze da GaE e GPS al 30 giugno e al 31 agosto sia agli incarichi per il ruolo, compilando le relative sezioni di interesse.

Domande immissioni in ruolo

Una volta che il MIM ha pubblicato il contingente di nomina, la palla passa agli USR che gestiscono il relativo processo, previa ripartizione del medesimo contingente assegnato a ciascuno di essi tra le varie classi di concorso e tipologie di posto nonché tra GaE e GM.

Gli USR, effettuata la suddetta ripartizione, provvedono all’avvio delle operazioni di nomina dei docenti inclusi in posizione utile. La procedura si articola in una prima fase, finalizzata all’assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto, e in una seconda fase finalizzata all’assegnazione della sede. Sia per la prima che per la seconda fase gli USR pubblicano appositi avvisi di convocazione, contenenti il canale interessato (GaE o GM), l’intervallo di aspiranti in graduatoria convocati per il turno in questione, nonché la tempistica di presentazione delle domande.

Gli aspiranti, da parte loro, presentano due distinte domande che si collocano nelle due summenzionate fasi (quindi da presentare in momenti diversi) e da inoltrare, tramite Istanze Online, secondo la date indicate dagli USR. Ecco quali sono le domande.

Fase 1 “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”

In tale fase gli aspiranti convocati dagli USR presentano l’istanza per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto [gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto (almeno quelli inclusi per più classi di concorso) e anch’essi con tale prima istanza accettano o rinunciano alla proposta di assunzione].

Per tale domanda è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie (al riguardo, ciascun aspirante trova gli eventuali diversi turni di nomina cui può partecipare). Pertanto, la convocazione per la presentazione della prima domanda, non vuol dire che si è stati già individuati per il ruolo. Ricordiamo che le funzionalità per tale fase sono già a disposizione degli Uffici scolastici.

Fase 2 Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”

In tale fase presentano domanda i soli aspiranti destinatari di nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, al fine di indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnato. Per tale domanda, quindi, sono convocati i soli aspiranti individuati con la prima istanza, quali destinatari di nomina in ruolo.

Qui l’intero processo 

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Immissioni in ruolo docenti 2024/25, pubblicato il DECRETO. 45.124 i posti: TABELLA per regione e suddivisione percentuali tra i concorsi

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