Immissioni in ruolo a.s. 2021/22, come calcolare numero di posti da destinare ai docenti con diritto di riserva

WhatsApp
Telegram

Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 dovrebbero svolgersi (il condizionale è d’obbligo) entro la fine del mese di luglio 2021, almeno secondo le intenzioni del Ministro Bianchi.

“Stiamo lavorando affinché ogni professore sia al suo posto fin dal primo settembre. Abbiamo anticipato a fine luglio l’immissione in ruolo, ed entro fine agosto si penserà alle supplenze”.

I docenti interessati, intanto, si informano su tutti gli aspetti relativi alle operazioni di assunzione e in redazione giungono numerosi quesiti in merito. Tra i vari quesiti quello di seguito riportato:

Se su una graduatoria i posti messi a bando sono ad esempio 15 e vi sono due riserve per disabilità che si collocano oltre la 20ima posizione nella GM, come funziona in questo caso? Comunque hanno diritto a precedere tutta la graduatoria sulla scelta della sede?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo come avverranno le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto sostegni-bis che, nel corso dell’iter parlamentare per la trasformazione in legge, potrebbe essere soggetto a delle modifiche.

Assunzioni in ruolo a.s. 2021/22

Le assunzioni in ruolo a.s. 2021/22 si distinguono in ordinarie, comprese quelle dal concorso per le discipline STEM (per la sola scuola secondaria), e straordinarie da GPS, qualora residuino posti dalla fase ordinaria.

Ferma restando la divisione tra GaE (50%) e concorsi (50%) dei posti vacanti e disponibili che saranno autorizzati dal MEF, le graduatorie di merito da cui attingere per le assunzioni sono le seguenti:

  1. GM concorso 2016; qualora residuino posti
  2. GM concorso straordinario 2018; qualora residuino posti
  3. GM concorso straordinario 2020 (quest’ultimo solo per la secondaria)

A tali graduatorie si aggiungeranno quelle del concorso straordinario STEM, se pubblicate al massimo entro il 30 ottobre 2021.

Per le assunzioni da GPS leggi qui

Quote di riserva

Come già riferito in “Immissioni in ruolo a.s. 2021/22, riserva posti: destinatari e percentuali. GaE senza distinzione in fasce“, ai fini delle assunzioni, sono previste delle quote di posti riservati a quei docenti che rientrano nelle categorie indicate nella legge n. 68/1999 (illustrata dalla circolare ministeriale n. 248/2000). A tale legge si aggiungono, in riferimento alle quote di riserva da destinare alle GaE, le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007.

Per le categorie beneficiarie delle quote di riserva leggi il suddetto articolo.

Di seguito le percentuali di posti destinate alle predette categorie e calcolate in ogni provincia per ogni graduatoria e, nella scuola secondaria, per ogni classe di concorso:

  1. alla categoria dei disabili (invalidi) è riservata una quota del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato
  2. alla categoria degli orfani, dei coniugi superstiti e categorie equiparate è riservata una quota dell’1%

Risposta al quesito

Se su una graduatoria i posti messi a bando sono ad esempio 15 e vi sono due riserve per disabilità che si collocano oltre la 20ima posizione nella GM, come funziona in questo caso? Comunque hanno diritto a precedere tutta la graduatoria sulla scelta della sede?

Rispondendo al quesito, evidenziamo che la normativa di riferimento (sopra riportata) non prevede che i “riservisti” rientrino tra i posti da attribuire in ruolo (come sembra chiedere il nostro lettore), per cui la riserva opera a prescindere dalla posizione occupata dagli interessati, anche se si trovino negli ultimi posti della GM di interesse.

Le condizioni affinché la riserva venga applicata sono soltanto quelle di seguito elencate:

  • è necessario verificare che le aliquote previste per le due succitate categorie non siano sature, ossia che negli organici (per posto e classe di concorso) siano già presenti il 7% di invalidi e l’1% di orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate. Evidenziamo che, nel caso in cui, alla luce delle assunzioni autorizzate, non sia possibile l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi – ai sensi della legge 68/99 – saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato; qualora l’aliquota sia satura, invece, non verranno effettuate assunzioni secondo quanto detto sopra;
  • il calcolo dei posti da destinare al personale suddetto va effettuato considerando che al medesimo (personale) va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo e che la stessa percentuale del 50% va suddivisa a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (ordinario) e quelli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione