Immissioni in ruolo a.s. 2021/22: alcuni posti andranno a docenti con diritto alla riserva, indipendentemente dal punteggio

WhatsApp
Telegram

Immissioni in ruolo a.s. 2021/22, cosa predisporranno le istruzioni operative relativamente alla riserva di posti destinati ai docenti che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Assunzioni in ruolo a.s. 2021/22

Le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 presenteranno importanti novità derivanti dal decreto legge n. 73/2021, il cosiddetto decreto sostegni-bis che, nel corso dell’iter parlamentare per la trasformazione in legge, potrebbe essere soggetto a delle modifiche.

Alla luce di quanto disposto dal testo del decreto pubblicato in GU il 25 maggio 2021, le assunzioni in ruolo a.s. 2021/22 si distinguono in ordinarie, comprese quelle dal concorso straordinario per le discipline STEM (per la sola scuola secondaria), e straordinarie da GPS, qualora residuino posti dalla fase ordinaria.

Ferma restando la divisione tra GaE (50%) e concorsi (50%) dei posti vacanti e disponibili che saranno autorizzati dal MEF, le graduatorie di merito da cui attingere per le assunzioni sono le seguenti:

  1. GM concorso 2016; qualora residuino posti
  2. GM concorso straordinario 2018; qualora residuino posti
  3. GM concorso straordinario 2020 (quest’ultimo solo per la secondaria)

A tali graduatorie si aggiungeranno quelle del concorso straordinario STEM, se pubblicate al massimo entro il 30 ottobre 2021.

Bando concorso materie STEM: 50 quesiti, cosa prevede prova orale. Possibile in Gazzetta il 15 giugno e prova scritta primi di luglio [ANTEPRIMA BOZZA]

Istruzioni operative immissioni in ruolo

Il Ministero, com’è noto, fornisce annualmente le istruzioni operative riguardanti le immissioni in ruolo e che sono necessarie sia agli Uffici, al fine di una corretta esecuzione delle operazioni, sia agli aspiranti affinché abbiano contezza delle procedure poste in essere e di cosa possano o non possano fare (vedi possibilità di rinuncia ad un posto per un altro oppure la possibilità di lasciare un posto di sostegno per posto comune e viceversa …).

Le istruzioni operative dello scorso anno scolastico (per le immissioni in ruolo a.s. 2020/21), riguardo alle quote di riserva di posti destinati a particolari categorie di docenti, rimandano alla legge n. 68/1999 e alla conseguente circolare ministeriale n. 248/2000 e ricordano quanto disposto dalle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007 relativamente alle  assunzioni del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle GaE (trattandosi di norme di legge anche le istruzioni operative per l’a.s. 2021/22 conterranno quanto appena detto).

Evidenziamo che le quote di riserva dei posti operano per le assunzioni nel loro insieme, indipendentemente dal canale di assunzioni, con le precisazioni riguardanti le GaE, come sopra accennato.

Beneficiari della riserva di posti

Ai sensi della suddetta legge 68/1999, le categorie cui spetta la riserva dei posti sono le seguenti:

A. Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B. Invalido di guerra
C. Invalido civile di guerra
D. Invalido per servizio
E. Invalido del lavoro o equiparati
F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
G. Invalido civile
H. Non vedente o sordomuto

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Percentuali

Di seguito le percentuali destinate alla succitate categorie:

  1. alla categoria dei disabili (invalidi) è riservata una quota del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato
  2. alla categoria degli orfani, dei coniugi superstiti e categorie equiparate è riservata una quota dell’1%

Evidenziamo inoltre che:

  • in ogni provincia (per ogni graduatoria e, nella scuola secondaria, per ogni classe di concorso), è necessario verificare che le aliquote previste per le due succitate categorie non siano sature (nel caso in cui, alla luce delle assunzioni autorizzate, non sia possibile l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi – ai sensi della legge 68/99 – saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato; qualora l’aliquota sia satura, invece, non verranno effettuate assunzioni secondo quanto detto sopra);
  • il calcolo dei posti da destinare al personale suddetto (calcolo eseguito, in ogni provincia, per ogni graduatoria e, nella scuola secondaria, per ogni classe di concorso) va effettuato considerando che al medesimo (personale) va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo e che la stessa percentuale del 50% va suddivisa a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (ordinario) e quelli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento;
  • gli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

GaE

Quanto alle quote di riserva per gli iscritti in GaE, nelle summenzionate istruzioni operative, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007. Secondo tali sentenze, la graduatoria ad esaurimento, ai fini della copertura dei “posti riservati”, deve essere considerata come graduatoria unica, ossia senza distinzione in fasce.

Quanto detto, leggiamo ancora nelle istruzioni operative, va applicato anche in relazione alle assunzioni effettuate dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri