Immissioni in ruolo 24/25, GM concorso PNRR pubblicate prima e dopo il 31 agosto. Come si procederà
Le immissioni in ruolo a.s. 2024/25 coinvolgeranno anche le GM del concorso PNRR 2023, sia se pubblicate entro il 31/08 che entro il 10/12/2024. Come si procederà nell’uno e nell’altro caso.
Immissioni in ruolo 2024/25
I posti autorizzati per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25, come leggiamo nel DM 158/2024, sono in totale 45.124, posti da suddividere al 50% tra GaE e GM. Da queste ultime, come sappiamo, si attinge secondo un preciso ordine e precise percentuali. Ecco quali.
GM scuole infanzia e primaria:
- concorso 2016 (tutti i posti disponibili); esaurite tali graduatorie
- concorso straordinario 2018 (compresa la fascia aggiuntiva): a tale procedura è destinato il 50% dei posti residuati dopo le assunzioni da concorso 2016;
- concorso ordinario 2020 e, a seguire, concorso 2023: a tali procedure è destinato il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da concorso 2016 (e quelli eventualmente residuati dallo scorrimento delle GM dello straordinario 2018).
Seguendo sempre, nell’ordine, le indicazioni fornite nelle istruzioni operative a.s. 2024/25 (allegato A al DM 158/24), in caso di posti di sostegno ancora vacanti, gli stessi sono assegnati da GPS sostegno prima fascia con incarico finalizzato al ruolo.
Al termine delle suddette operazioni, infine, in caso di ulteriori posti vacanti, gli stessi saranno assegnati – previa rideterminazione del contingente assunzionale residuo – agli idonei del concorso ordinario 2020.
GM secondaria:
Assunzioni GM concorso PNRR 2023
Accantonamenti e assunzioni
I concorsi ordinari PNRR 2023, di cui al DDG n. 2575 del 6.12.2023 “scuola secondaria” e DDG n. 2576 del 6.12.2023 “scuola dell’infanzia e primaria”, sono in corso di svolgimento e sono pochissime le graduatorie di merito pubblicate. Pertanto, al fine di assicurare le assunzioni previste nell’ambito del PNRR, è stata introdotta un’apposita misura con il DL n. 71/2024, convertito in legge n. 106/2024. In base all’articolo 14-bis del predetto DL 71/24:
- per il solo anno scolastico 2024/25, le assunzioni possono essere completate entro il 31 dicembre 2024 utilizzando le graduatorie pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024;
- gli aspiranti individuati dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;
- i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
- gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;
- i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle GI con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso), a meno che non si verifichi quanto descritto nel punto precedente.
Dunque, nel caso in cui le GM non siano pronte per le immissioni in ruolo da effettuare entro il 31/08/2024, si procederà come detto sopra. Quanto agli accantonamenti, il MIM ha fornito apposite indicazione nelle istruzioni operative succitate e nella nota del 2 agosto 2024:
– istruzioni operative: Qualora le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 non terminassero in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali.
– nota 2 agosto: Al fine di dare puntuale applicazione alla disposizione sopra citata, a parere di questo Ufficio è opportuno procedere all’accantonamento dei posti vacanti che sarebbero stati fruibili qualora le graduatorie in questione fossero state pubblicate entro il termine del 31 agosto 2024, nel limite numerico dei posti banditi o, se inferiore, dei candidati ammessi alla prova orale. All’interno di ciascuna provincia sarà poi necessario individuare le sedi da accantonare, secondo specifici criteri stabiliti a livello locale.
Quindi:
- i posti in esame sono accantonati in numero pari a quelli banditi oppure, se inferiore, al numero di candidati ammessi alla prova orale (in questo caso parliamo di numeri, ossia numeri di posti da accantonare);
- quanto alle sedi (quindi parliamo delle scuole in cui sono disponibili tali posti), queste verranno accantonate in ciascuna provincia, secondo specifici criteri stabiliti a livello locale.
Assunzioni
Qualora le suddette GM siano pubblicate in tempo utile per le assunzioni da effettuare entro il 31/08/2024, si procederà all’individuazione dei candidati secondo le percentuali e l’ordine indicato. Al riguardo, si ricorda che al concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado stanno partecipando (hanno partecipato), oltre ai docenti abilitati, anche i non abilitati in possesso di laurea + tre anni di servizio ovvero laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022. Tale precisazione è importante, poiché il percorso che seguiranno dopo l’individuazione per l’assunzione è differente per gli abilitati e i non abilitati:
- gli abilitati saranno assunti direttamente a tempo indeterminato e svolgeranno l’anno di formazione e prova;
- i non abilitati saranno assunti nel 2024/25 con contratto a tempo determinato, nel corso del quale conseguiranno l’abilitazione, tramite i percorsi abilitanti da 30 CFU (nel caso di chi ha partecipato con laurea e 3 anni di servizio) o 36 CFU (nel caso di chi ha partecipato con laurea e 24 CFU), quindi l’anno scolastico successivo saranno assunti in ruolo e svolgeranno l’anno di formazione e prova.
Quanto detto è ricordato nelle istruzioni operative 2024/25, ove leggiamo:
I vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 13, comma 2, e all’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sottoscrivono un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.
Le fattispecie di cui all’articolo 13/2 e all’articolo 18-bis/4, del D.lgs. 59/2017 riguardano i sopra richiamati docenti che hanno partecipato al concorso senza abilitazione ma con: laurea + 3 anni di servizio (art. 13/2) e laurea + 24 CFU entro il 31/10/2022 (art. 18-bis/4).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).