Immissioni in ruolo 2024, vincitori concorso PNRR 2023 non abilitati assunti a tempo determinato. Anno abilitazione non rientra nel vincolo triennale
Per i docenti non abilitati, immessi in ruolo da concorso PNRR 2023 scuola secondaria, l’anno a tempo determinato non si computa nel previsto vincolo triennale.
Concorsi PNRR 2023
Alle immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2024/25 stanno partecipando anche i vincitori dei concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia e primaria (DDG 2576/2023) e scuola secondaria (DDG 2575/2023). I docenti inclusi nelle relative GM, pubblicate in tempo utile per le assunzioni da effettuare entro il 31 agosto, saranno assunti entro la medesima data, mentre quelli inclusi nelle GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12 potranno essere assunti entro il 31 dicembre 2024. Le assunzioni entro il 31 dicembre rappresentano una misura straordinaria, prevista per il solo a.s. 2024/25 dal DL n. 71/2024, al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali del piano nazionale di ripresa e resilienza. Immissioni in ruolo 24/25, GM concorso PNRR pubblicate prima e dopo il 31 agosto. Come si procederà
Vincitori non abilitati secondaria
Al suddetto concorso PNRR 2023 scuola secondaria hanno potuto partecipare, oltre agli abilitati, anche aspiranti privi di abilitazione ma in possesso di: laurea + 3 anni di servizio (nelle scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione) oppure laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022.
I vincitori abilitati sono direttamente immessi in ruolo e avviati all’anno di formazione e prova, mentre i non abilitati sono dapprima assunti a tempo determinato (al 31/08), nel corso del contratto a tempo determinato conseguono l’abilitazione – acquisendo 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante – e, infine, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di formazione e prova. Approfondisci
L’anno con contratto a tempo determinato si computa nel vincolo triennale per i neoassunti? La risposta è fornita nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 cui rinvia l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 in merito al predetto vincolo.
Vincolo neoassunti
Così leggiamo nei summenzionati art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e art. 13/5 del D.lgs. 59/17:
- (art. 399/3 del D.lgs. 297/94): Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
- (art. 13/5 del D.lgs. 59/17): In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Dunque, a decorrere dall’a.s. 2023/24, il docente a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato, una volta superato l’anno di prova, è cancellato da ogni GM, GaE e GI di inclusione ed è confermato in ruolo. Inoltre:
- il neoassunto deve restare nella scuola di assunzione in cui ha svolto l’anno di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per almeno tre anni, compreso quello in cui si è svolto l’anno di prova;
- ai tre anni suddetti, per i soggetti di cui all’art. 13/2 e all’art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17, si aggiunge l’anno necessario ad acquisire l’abilitazione.
Chi sono i soggetti di cui all’art. 13/2 e all’art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17? Si tratta dei docenti vincitori di concorso (quello sopra citato e quelli successivi) che vi hanno partecipato con:
- laurea + 3 anni di servizio (art. 13/2 del D.lgs. 59/17)
- laurea + 24 CFU entro il 31/10/22 (art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17)
Come si legge sempre nel sopra riportato art. 13/5:
- il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante gli anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
Precisiamo che il vincolo in questione è stato superato, nell’ambito delle operazioni di mobilità nonché di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2024/25, dai docenti rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21.
Conclusioni
In conclusione, per i vincitori non abilitati del concorso scuola secondaria PNRR 2023, l’anno a tempo determinato, durante il quale conseguono l’abilitazione, non si computa nei tre anni di vincolo ma vi si aggiunge. In sostanza, i predetti docenti saranno vincolati nella scuola di assunzione (e quindi non potranno presentare domanda di mobilità) per quattro anni: 1 per l’abilitazione + 3 di vincolo. Ciò stando alla normativa vigente e al netto di eventuale future deroghe o modifiche.
Precisiamo che la situazione sopra illustrata non riguarda la sola fase transitoria (sino al 31/12/2024), che sta traghettando dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento nella scuola secondaria, nell’ambito della quale ai concorsi possono accedere (oltre agli abilitati) i docenti in possesso di laurea + 24 CFU entro il 31/10/22 o, al prossimo (concorso) da bandire in autunno, laurea + 30 dei 60 CFU del percorso universitario abilitante. Questo perché il requisito di partecipazione laurea + 3 anni di servizio (secondo quanto detto sopra) è previsto anche quando il sistema andrà a regime.
Ricordiamo, infine, che, qualora il vincitore di concorso non abilitato consegua il titolo di abilitazione dopo l’iscrizione al concorso e prima dell’assunzione, lo stesso sarà assunto direttamente a tempo indeterminato e quindi sarà vincolato per soli tre anni. Non a caso, nella seconda domanda per il ruolo, i vincitori del concorso PNNR 2023 sono chiamati a dichiarare il possesso o meno dell’abilitazione.
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Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).