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Immissioni in ruolo 2024, nel 50% dei posti per le riserve rientrano anche i docenti con tre anni di servizio

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Le istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2024/25 forniscono indicazioni anche in merito alla redazione delle GM dei concorsi PNRR 2023. Ecco come procedere per i riservisti.

Immissioni in ruolo 2023/24

Le immissioni in ruolo ordinarie si svolgono attingendo al 50% da GaE e al 50% da GM, ivi comprese quelle di cui ai concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria, le cui graduatorie, almeno per la maggior parte delle procedure, non sono state pubblicate. Per tale ragione, al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali del piano nazionale di ripresa e resilienza, il DL n. 71/2024 ha introdotto una misura per cui, per il solo a.s. 2024/25, le operazioni di immissione in ruolo possono concludersi entro il 31/08, attingendo dalle predette GM pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2024.  Approfondisci come si svolgono le assunzioni in questione

QUI TUTTE LE INFO SULLE IMMISSIONI IN RUOLO

Riserve posti

Nell’ambito delle immissioni in ruolo, come sappiamo, i docenti che fruiscono di una delle previste riserve sono assunti indipendentemente dal punteggio e dalla posizione in graduatoria. Nello specifico, fruiscono delle predette riserve, secondo precise aliquote, i docenti che rientrano in una delle seguenti disposizioni legislative:

  1. legge 68/99 Qui il calcolo di posti da destinare alle categorie interessate
  2. art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010
  3. art. 1/9-bis DL 44/2023.

Evidenziamo che:

  • i posti destinati alle categorie di riservisti possono essere al massimo il 50% di quelli destinati alle assunzioni in ruolo;
  • le assunzioni dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 sono effettuate prioritariamente rispetto a quelle dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023.

Immissioni in ruolo docenti 2024, posti riservati a invalidità, militari, operatori servizio civile universale

Alle riserve sopra citate si aggiunge, ai sensi dell’art. 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, a partire dai concorsi PNRR 2023, quella del 30% dei posti (per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto) per i triennalisti.

Pertanto, nell’ambito della redazione delle relative GM si deve tener conto di tutte le riserve sopra citate:

– Legge 68/99

Riserva 50% di posti al massimo:

  • A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
  • B. Invalido di guerra
  • C. Invalido civile di guerra
  • D. Invalido per servizio
  • E. Invalido del lavoro o equiparati
  • M. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
  • N. Invalido civile
  • P. Non vedente o sordomuto

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

– D.lgs. 66/2010

Riserva 30% di posti:

  • ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9);
  • volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente.

– DL 44/2023

Riserva 15% di posti:

  • operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito

– DL 73/2021

Riserva 30% di posti:

  • triennalisti, ossia docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio nelle scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci precedenti, di cui uno nella specifica classe di concorso/tipologia di posto (i tre anni sono calcolati ai sensi dell’articolo 11/14, della L. 124/99). Tale riserva, come si legge nel suddetto art. 59, opera in un’unica regione e si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Come detto sopra, le assunzioni dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 sono effettuate prioritariamente rispetto a quelle dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL 44/2023, come si legge nei medesimi D.lgs. 66/10 e DL 44/2023, nei quali si precisa altresì che le assunzioni riservate non possono comunque superare il limite del 50%.

GM concorsi 2023

Considerato che quella per i triennalisti rappresenta una novità, come detto all’inizio, le istruzioni operative a.s. 2024/25 forniscono indicazioni sulle modalità di costituzione delle GM dei suddetti concorsi PNRR ossia quello di cui al DDG 2575/2023 (scuola secondaria) e al DDG 2576/2023 (scuola dell’infanzia e primaria). Ecco le indicazioni:

  • la GM comprende i soli vincitori, fatta salva l’integrazione della medesima (con chi ha superato le prove concorsuali con i punteggi minimi previsti ma non è rientrato nei posti banditi), in caso di successive rinunce all’immissione in ruolo;
  • le riserve di cui tener conto nell’ambito della redazione della GM sono quelle previste dalla legge 68/99 (e dalla legge 407/98), dal D.lgs. 73/2021, dal D.lgs. 66/2010 e dal DL 44/2023, entro le percentuali previste per ciascuna categoria (quelle succitate);
  • nel limite del 50% di posti da destinare ai riservisti, sono dapprima considerate le categorie di cui alla legge 68/99, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso;
  • le altre categorie di riservisti sono prese in considerazione qualora residuino spazi, ossia se non si esaurisce la prevista aliquota, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra;
  • in caso di rinunce, la suddetta integrazione della graduatoria con gli “idonei” avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l’aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).

In definitiva, in qualità di riservisti, entrano in GM, in primis, i beneficiari di cui alla legge 68/99 e solo se residuino spazi (ossia non saturino la prevista aliquota: il 50% al massimo dei posti) si considereranno le altre categorie. Ecco il testo delle istruzioni: A seguire, qualora residuino spazi per ulteriori categorie riservatarie, saranno presi in considerazione le ulteriori categorie citate in precedenza, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra…

Quanto sopra riportato in coerenza con l’articolo 5/1 del DPR 487/94, secondo cui: Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho partecipato al concorso D. M. 205/2023 per posto di sostegno Campania (l’USR Molise è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura). In data 14/08/2024 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori, rettificata e pubblicata il 16/08/2024, che su 38 VINCITORI nella graduatoria comprende 19 RISERVISTI (il 50% dei posti)!! Il bando e la normativa prevedono diverse riserve: Riserva 15% per servizio civile universale senza demerito – Riserva ex l .68/99 – riserva triennalisti. Si chiede a quale riserva si riferisce la percentuale 3,54 (adss – Campania) indicata nell’allegato A Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023. Inoltre, l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati, così come modificato dal DPR 82/2023 prevede che nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Nel computo del 50% sono da includerei triennalisti?

Come si legge nell’art. 3/4 del DDG 2575/23, il 3,54% indica la percentuale di personale beneficiario della legge 68/99 in servizio nell’a.s. 2023/24, alla data del 9 ottobre 2023, sui posti di sostegno scuola secondaria in Campania. Tale dato è utile ai fini del calcolo dei posti da destinare ai riservisti per la graduatoria in questione in ogni provincia. Qui come si effettua il calcolo 

Quanto alla domanda sul computo dei triennalisti, nell’articolo 59, comma 10 bis, del DL 73/2021 non è specificato ma le precisazioni, come detto sopra, sono arrivate con le istruzioni operative, laddove si indica che prioritariamente vanno considerati i riservisti di cui alla legge 68/99 e, qualora residuino spazi, si considereranno le altre categorie di riservatari. Quel “qualora residuino spazi per ulteriori categorie riservatarie …” non può che riferirsi al limite del 50% di posti da destinare ai riservatari. Pertanto, anche i triennalisti rientrano nella predetta percentuale e non può essere altrimenti, nel rispetto del dettato di cui all’art. 5/1 del DPR 487/94.

Le risposte ai quesiti

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