Immissioni in ruolo 2024 concorso PNRR: conferma su supplenza fino ad avente diritto. Sottosegretario Frassinetti “è corretta”. Chiuso il caso?

Immissioni in ruolo del personale docente da concorso PNRR DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023 da graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2024: la norma del DL 71/2024, che prevede la conferma sul posto della supplenza su posto vacante del vincitore, qualora si tratti della stessa classe di concorso e regione, ha creato dei malumori perché ha coinvolto anche i posti attribuiti con contratto fino all’avente diritto.
La norma del DL 71/2024: conferma su posto vacante supplenza se stessa classe di concorso e regione
Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ha inserito dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il seguente comma:
“In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo.
I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima.
I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto”.
Come si stanno svolgendo le assunzioni da GM del concorso PNRR pubblicate dopo il 31 agosto 2024
In ragione di questa disposizione normativa gli USR quindi non convocano per la fase di scelta provincia /sede i docenti che hanno stipulato per l’anno scolastico 2024/25 un contratto (verosimilmente da GPS) su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso.
A questo caso si aggiunge quello dei docenti che in questo primo scorcio di anno scolastico avevano accettato un contratto con supplenza “fino ad avente diritto” su posto accantonato per i vincitori del concorso PNRR, salvo scoprire in questi giorni di essere loro stessi il vincitore che avrebbe assunto servizio su quel posto, in quanto considerata “supplenza su posto vacante” per la stessa classe di concorso e regione del concorso vinto.
Questa modalità di assegnazione dei posti ai vincitori del concorso ha creato vari malumori, perché la sensazione è stata quella di non rispettare l’ordine della graduatoria di merito per la scelta di una sede così importante, anche alla luce dei vincoli, mentre alcune sono state sottratte per circostanze fortuite (l’incarico da graduatorie di istituto in attesa della conclusione del concorso) e a vincitori che in graduatoria avrebbero potuto aspirare ad altra sede.
L’interrogazione di D’Elia (PD-IDP) sulle criticità relative all’immissione in ruolo dei docenti
All’interrogazione sulla questione risponde il Sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti […]
“La norma richiamata, dunque, prevede inequivocabilmente la conferma per gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi, di cui ai decreti direttoriali 2575 e 2576 del 2023, al ricorrere delle seguenti condizioni: essere in possesso di un contratto a tempo determinato ed essere in servizio su posto vacante.
Entrambe le condizioni sono soddisfatte sia nel caso di una supplenza su posto vacante disponibile (supplenza annuale, quindi, fino al 31 agosto 2025), sia nel caso di una supplenza su posto vacante accantonato appositamente ai fini dell’assunzione dei vincitori di concorso della procedura in questione; supplenza fino a nomina avente diritto e comunque con termine al 31 dicembre 2024.
In ragione del preciso dettato normativo, la soluzione adottata dagli uffici scolastici regionali risulta pertanto corretta, anche alla luce della ratio della norma volta alla preminente salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che costituisce l’interesse primario che orienta le scelte del Ministero.”
Pertanto, sia la supplenza da GPS al 31 agosto 2025 che la supplenza da graduatorie di istituto su posto accantonato risultano essere corrette e validi i procedimenti adottati finora dagli Uffici Scolastici regionali, anche per la salvaguardia della continuità didattica. Continuità didattica che non può essere assicurata per i docenti con supplenza al 30 giugno 2025, perché non si tratta di posto vacante.
Ricordiamo infatti che il posto attribuito da concorso sarà quello della sede definitiva. Concorso PNRR secondaria: vincitori non abilitati rimarranno nella scuola dove sono stati assunti al 31 agosto?
Caso chiuso?
Sembrerebbe di sì al momento, al netto di eventuali ricorsi e pronunciamenti dei giudici.