Immissioni in ruolo 2024, assunto da GaE nel 2019 andava cancellato dalle GM 2018?
Il docente assunto in ruolo nell’a.s. 2019/20 dalle graduatorie ad esaurimento andava cancellato dalle altre graduatorie di assunzione?
Immissioni in ruolo docenti 2024, a che punto siamo. Cosa cambia se assunti entro o dopo il 31 agosto
Cancellazione graduatorie
Il vincolo di permanenza triennale per i docenti neo-immessi in ruolo e la cancellazione dalle altre graduatorie di assunzione, nel corso degli anni, hanno subito diverse modifiche, in ultimo quella apportata all’art. 13 del D.lgs. 59/2017 dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.
Al momento, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del succitato D.lgs. 59/2017, a decorrere dall’a.s. 2023/24:
- il docente a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato, una volta superato l’anno di prova, è cancellato da ogni GM, GaE e GI di inclusione ed è confermato in ruolo;
- il neoimmesso deve restare nella scuola di assunzione in cui ha svolto l’anno di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per almeno tre anni, compreso quello in cui si è svolto l’anno di prova;
- ai tre anni suddetti si aggiunge l’anno necessario ad acquisire l’abilitazione per i vincitori non abilitati del concorso scuola secondaria PNRR 2023 (e successivi)
- il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante gli anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
Riguardo alla cancellazione dalle GM, GaE e GI di inclusione, precisiamo che la cancellazione avviene dopo il superamento dell’anno di prova, all’atto della conferma in ruolo, come si legge nel succitato art. 13/5: In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Dunque, stando alla lettera della disposizione normativa sopra riportata, cancellazione dalla graduatorie e conferma in ruolo avvengono contemporaneamente. Considerato che la conferma avviene il primo settembre dell’a.s. successivo all’assunzione in ruolo, la cancellazione non può avvenire prima di tale data. Approfondisci
Precisiamo che i soli docenti assunti nell’a.s. 2022/23 non sono soggetti a quanto sopra riportato, considerata la tempistica di approvazione della modifica sopra citata all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. E quelli assunti prima? Rispondiamo ad un apposito quesito posto in merito in redazione.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Le scrivo per chiederle se ho possibilità di reclamo per la cancellazione dalla GM 2018. Cerco si spiegare. Già inserita nella graduatoria del Concorso 2018 nella classe di concorso A064-Teoria, analisi e composizione per la Regione Lazio pubblicata il 20/12/2018 al posto 7 con punti 86, sono successivamente stata immessa in ruolo nel 2019 da GAE per altra classe di concorso (A030 Musica nelle S.S. I grado), con conseguente cancellazione dalle altre GAE di inclusione. Ho sempre pensato di essere rimasta nella GM del suddetto Concorso 2018, per la quale la Regione Lazio non ha mai pubblicato graduatorie aggiornate e “ripulite”, e adesso in occasione delle immissioni in ruolo 2024/2025 vedo che la proposta di nomina è riservata a tre presone della graduatoria da posto 8, quindi dopo di me, a posto 23, ultimo della graduatoria. Evidentemente nel frattempo anche altre persone sono state cancellate. Ho letto un articolo di Orizzonte Scuola che per gli immessi in ruolo dal 2020-2021 si è praticata la cancellazione da ogni procedura concorsuale secondo Nota Ministeriale del 22-05-2022, mentre invece per chi, come me, è stato assunto da GaE precedentemente (nel mio caso a.s. 2019-2020) si doveva procedere solo alla cancellazione da tutte le graduatorie GaE di inserimento, poiché assunta con regime previgente, ma non dalle GM. Tra l’altro ricordo che all’epoca la procedura era aperta anche agli insegnanti di ruolo, ma questo è solo un mio disappunto. La mia domanda è: ho possibilità di reclamo? Fattivamente non so quando sia avvenuta la cancellazione.
Rispondiamo alla lettrice che anche i docenti assunti nell’a.s. 2019/2020 sono sottoposti alla cancellazione dalle graduatorie, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.lgs. 2017 dopo le modifiche apportate allo stesso dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il cui articolo art. 1, comma 792, lettera m), punto 3) ha così modificato il predetto articolo 13/3 (oggi nuovamente modificato):
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Tale cancellazione, però, avrebbe dovuto riguardare la lettrice, se fosse stata assunta dalle GM 2018. Infatti, quando la lettrice è stata assunta, era in vigore la suddetta normativa, vigente dal 1° gennaio 2019 (in seguito alle modifiche apportate dalla legge 145/2018) al 28 marzo 2022; poi il 30 aprile 2022 è entrata in vigore la nuova modifica apportata all’art. 13 del D.lgs. 59/17 dal DL 36/2022, che ha previsto il vincolo e la cancellazione a decorrere dall’a.s. 2023/24 (ecco perché, come detto sopra, i soli docenti assunti nell’a.s. 2022/23 non sono soggetti a vincolo e cancellazione), equiparando tra l’altro la situazione degli assunti da GaE e GM (come fatto, in realtà, in precedenza dal DL 126/2019 poi successivamente modificato). Dunque, gli assunti dalle GM 2018 nell’a.s. 2019/20, il cui percorso è stato modificato dalla legge 145/2018, andavano cancellati (da GaE e GM) dopo il superamento dell’anno di prova (poi anche per tali docenti, assunti successivamente all’a.s. 2019/20, la normativa è cambiata e, se immessi in ruolo dal 23/24, sono soggetti a quanto detto nel paragrafo precedente). La lettrice, però, è stata assunta da GaE e bisogna fare riferimento all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, in base al quale, nello specifico in base al testo in vigore sino al 28/12/2019 non era prevista alcuna cancellazione (salvo quella da tutte le GaE), subentrata poi con le modifiche apportate a decorrere dall’a.s. 2020/21 disposizione poi nuovamente modificata e che ha previsto vincolo e cancellazione dall’a.s. 2023/24.
La lettrice, pertanto, all’epoca andava cancellata solo dalle GaE e non dalle GM 2018. Quanto all’eventuale ricorso le consigliamo di rivolgersi ad un sindacato che potrà anche verificare quando è avvenuta la cancellazione.
Precisiamo infine che nell’articolo citato dalla lettrice abbiamo richiamato la nota del 22/05/2022 in riferimento alla tempistica di cancellazione.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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