Immissioni in ruolo 2024/25, firma contratto: si deve essere liberi da qualsiasi altro lavoro. Cosa può fare l’aspirante già dipendente di altra PA
L’aspirante proveniente da un’altra PA può chiedere l’aspettativa alla medesima, essere assunto in ruolo e, dopo l’anno di prova, lasciare il vecchio impiego. E nel caso dei vincitori non abilitati del concorso PNRR 2023?
Immissioni in ruolo 24/25
Le operazioni di immissione in ruolo a.s. 2024/25 sono in pieno svolgimento, con gli aspiranti inclusi in GaE e GM impegnati a presentare le relative istanze, secondo gli avvisi di convocazione pubblicati dagli USR che gestiscono il processo di nomina. Le domande da presentare sono due:
- la prima per indicare, in ordine preferenziale, province/classi di concorso/tipologie di posto cui si ha titolo e si intende concorrere per l’assunzione. Per tale domanda è convocato un numero di aspiranti superiore al numero di posti da assegnare, in modo da sopperire ad eventuali rinunce e quindi scorrere la graduatoria, nominando per surroga;
- la seconda per esprimere, nell’ordine gradito, le sedi scolastiche cui essere assegnati. Per tale istanza sono convocati gli aspiranti individuati per il ruolo a seguito della prima istanza. Quindi la sicurezza di essere assunti si ha solo se convocati per tale seconda domanda e non per la prima.
I docenti individuati tramite la suddetta procedura sono assunti tutti a tempo indeterminato, eccetto i vincitori non abilitati del concorso PNRR 2023 scuola secondaria che dovranno dapprima conseguire l’abilitazione.
Vincitori non abilitati concorso secondaria PNRR 2023
Al concorso PNRR 2023 scuola secondaria, dunque, hanno partecipato, oltre agli abilitati, anche i docenti non abilitati in possesso di: laurea + 3 anni di servizio (prestati nelle scuole scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione) oppure laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022. Tali docenti, diversamente dai vincitori abilitati del medesimo concorso che sono assunti direttamente a tempo indeterminato, sono assunti dapprima con contratto al 31/o8, nel corso dell’a.s. a tempo determinato conseguono l’abilitazione – acquisendo 30 CFU (i partecipanti con laurea + 3 anni di servizio) o 36 CFU (i partecipanti con laurea + 24 CFU) dei 60 CFU del percorso universitario abilitante – infine l’a.s. successivo sono assunti a tempo indeterminato e quindi avviati all’anno di prova.
Tali docenti, dunque, sono dapprima assunti a tempo determinato e svolgeranno l’anno di prova solo l’a.s. successivo. Ciò costituisce un problema per chi proviene da un’altra PA, considerate le disposizioni in merito alla richiesta di aspettativa per svolgere l’anno di prova, come vedremo di seguito.
Sottoscrizione contratto a TI
L’aspirante individuato per l’assunzione in ruolo, al momento della sottoscrizione del contratto (compreso quello da supplente), deve essere libero da qualsiasi altro impiego e non deve trovarsi in nessuna delle previste situazioni di incompatibilità. Focalizziamo la nostra attenzione sul primo aspetto sebbene lo stesso si intrecci con il secondo (abbiamo già parlato delle situazioni di incompatibilità in “Supplenze e immissioni in ruolo docenti, quali sono le incompatibilità. Novità lavoro sportivo. SCHEDA“).
La normativa di riferimento è costituita dal DPR n. 3/1957 e dal D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94, disposizioni cui si aggiungono delle note di chiarimento pubblicate da alcuni USR.
Al riguardo così leggiamo nella nota dell’USR Piemonte del 26 agosto 2022: Ai fini della valida costituzione del rapporto di impiego, il personale precedentemente individuato per la stipula del contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, dall’Ufficio competente, deve risultare svincolato da ulteriori rapporti di lavoro. A tal fine è tenuto a dichiarare sotto la sua responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.
Inoltre, ai sensi dell’art. 436/3 del D.lgs. 297/94: Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio…
Quindi al momento della sottoscrizione del contratto si deve essere liberi da qualsiasi altro impiego, tuttavia è possibile mantenere il precedente lavoro, come ricordato dall’USR Campania, qualora l’interessato scelga di stipulare con l’amministrazione scolastica il contratto a tempo indeterminato con prestazione oraria non superiore al 50% (fermo restando che non sia satura l’aliquota provinciale): Chi sceglie di stipulare con l’amministrazione scolastica il contratto a tempo indeterminato in regime part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro, chiedendo di poter istaurare un rapporto di lavoro part-time con prestazione oraria non superiore al 50%…
La suddetta disposizione però non è applicabile nel caso in cui l’altra attività sia prestata presso un’altra amministrazione pubblica, come disposto dalla legge n. 662/1996, richiamata nella summenzionata nota dell’USR Piemonte: In ogni caso il cumulo di impieghi non è mai consentito, nemmeno a seguito di trasformazione da regime di tempo pieno a part-time, nei casi in cui l’attività ulteriore sia prestata in favore di un’altra amministrazione pubblica.
Cosa può fare allora il dipendente di un’altra pubblica amministrazione assunto a tempo indeterminato nella scuola e che, in attesa del superamento del periodo di prova, non intenda rinunciare al precedente lavoro nell’incertezza di superare o meno il citato periodo di prova?
Può chiedere, in presenza di precise condizioni, un periodo di aspettativa, come chiarito da un apposito orientamento dell’Aran, in risposta ad un quesito riguardante un dipendente pubblico vincitore di concorso a scuola. Secondo l’Aran, il dipendente può chiedere l’aspettativa senza retribuzione presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova, come stabilito nel CCNL del comparto di destinazione, purché via sia un condizione di reciprocità. Con quest’ultima si intende il fatto che anche nel CCNL del comparto di destinazione sia prevista l’aspettativa per svolgere un periodo di prova, istituto questo contemplato anche nel CCNL Istruzione e Ricerca (nello specifico, l’aspettativa per svolgere un periodo di prova continua ad essere prevista dall’art. 18, comma 3, del CCNL 2007).
In definitiva, un dipendente di altra pubblica amministrazione, individuato per il ruolo a scuola, il cui CCNL del comparto di provenienza preveda l’aspettativa per svolgere un periodo di prova, richiedendola può essere immesso in ruolo, svolgere l’anno di prova e, se superato, lasciare il precede impiego presso l’altra pubblica amministrazione.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Vi ho come punto di riferimento all’interno del panorama scuola e normative annesse. Ci scrivo per dei chiarimenti in merito alla mia situazione. Attualmente sono un pubblico dipendente a tempo indeterminato e volevo chiedere l’aspettativa, verso altra PA, finalizzata al superamento del periodo di prova. Leggo in uno dei vostri ultimi articoli: “Ricordiamo che al concorso in esame hanno potuto partecipare, in virtù delle disposizioni transitorie, che stanno targhettando dal vecchio al nuovo sistema di formazione e reclutamento nella scuola secondaria (sistema definito dal D.lgs. 59/17 e ss.mm.), anche i docenti non abilitati in possesso di: laurea + 3 anni di servizio nelle scuole scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione oppure laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022. Tali docenti, diversamente dai colleghi abilitati che sono direttamente immessi in ruolo e avviati all’anno di prova, sono assunti a tempo determinato, conseguono l’abilitazione tramite il percorso da 30 CFU (i partecipanti con laurea + 3 anni di servizio) o 36 CFU (i partecipanti con laurea + 24 CFU) e, infine, sono immessi in ruolo (l’a.s. successivo) e svolgono l’anno di prova.” E mi domando per me che finirò il percorso abilitante a dicembre e che quindi verrò immesso a tempo determinato come funzionerà per l’aspettativa di cui sopra? Potrò sempre chiederla? Grazie degli eventuali chiarimenti
Il nostro lettore, che dal quesito sembra sicuro di essere assunto nel 2024/25 (lo evidenziamo perché supererebbe senza alcun ostacolo il problema posto se assunto nel 2025/26) ha ben inquadrato il problema: da quanto si evince dal quesito nel CCNL del suo comparto è prevista la possibilità di fruire dell’aspettativa non retribuita per svolgere un periodo di prova però, come afferma lo stesso, considerato che ha vinto il concorso secondaria PNRR 2023 senza abilitazione, sarà assunto dapprima a tempo indeterminato. Pertanto, svolgerà l’anno di prova soltanto l’a.s. successivo, a seguito del conseguimento dell’abilitazione e, stando al tenore letterale delle disposizioni contrattuali, non potrebbe fruire dell’aspettativa in parola. Però, considerato che il lettore ha superato un concorso pubblico e che l’iter che dovrà affrontare, sino allo svolgimento del periodo di prova, è previsto dalla medesima procedura, riteniamo che ci possano essere gli estremi per l’aspettativa, tenendo conto anche di quanto previsto dal CCNL del comparto cui lo stesso al momento appartiene, che nel quesito non è esplicitato e che conseguentemente non sappiamo nello specifico cosa preveda. Pertanto, anche alla luce di quanto eventualmente previsto nel CCNL del suo comparto, gli consigliamo di rivolgersi all’USR di riferimento.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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