Immissioni in ruolo 2024/25, chi sceglie per primo la sede nella fase due

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I docenti, che fruiscono della priorità nella scelta della sede, possono esercitare tale diritto nella seconda fase delle immissioni in ruolo.

Immissioni in ruolo

Le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM si articolano in due fasi: la prima finalizzata all’assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto, la seconda all’assegnazione della sede.

Gli aspiranti, in ciascuna delle due fasi suddette, sono chiamati a inoltrare – tramite Istanze Online – un’apposita domanda. L’istanza è presentata dai soli docenti convocati, secondo la tempistica indicata negli avvisi di convocazione pubblicati dagli USR che gestiscono il processo di nomina.

La prima fase è stata avviata da diversi USR. Qui la nostra video guida alla compilazione della prima domanda e gli avvisti degli USR già pubblicati.

Priorità ai candidati dei concorsi

Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo all’assunzione avviene sulla base dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso/tipologia di posto, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali.

Immissioni in ruolo 2024, scelta scuole: prima aspiranti GM e poi GaE

Priorità scelta sede

Così leggiamo nelle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’a.s. 20224/25:

A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.6. L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

Dunque, nel punto A.5., per i candidati assunti da GM, si precisa che la priorità nella scelta della sede non opera nella fase di assegnazione della provincia, precisazione non necessaria per gli assunti da GaE i quali non scelgono alcuna provincia per l’immissione in ruolo, in quanto è quella di inclusione in graduatoria. Nel punto A.6., poi, si indicano le categorie beneficiarie della priorità in questione e le condizioni per l’applicazione della medesima.

Chi interessa

Queste, nell’ambito della fase due delle immissioni in ruolo ossia quella per la scelta della sede, le categorie di docenti che scelgono con priorità la scuola in cui essere assegnati (nell’ordine):

  1. art. 21 della legge 104/92: aspiranti con disabilità personale e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950;
  2. art. 33, comma 6, della legge 104/92: aspiranti con disabilità personale grave;
  3. art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92: aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave, ossia figlio, tutela legale, fratello/sorella – nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili – coniuge, genitore. Ricordiamo che il D.lgs. 105/2022 ha abolito la figura del referente unico, per cui più figli possono assistere lo stesso genitore, così come più fratelli/sorelle possono assistere lo stesso fratello/sorella.

A quali condizioni si può fruire della priorità in questione? La risposta è fornita nelle sopra riportate indicazioni: La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. Vediamo quali.

Condizioni

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25, le condizioni per fruire della suddetta priorità sono quelle di seguito riportate (nel CCNI predetto, naturalmente, si parla di precedenza nella mobilità):

  • il personale disabile, di cui all’art. 21 e all’art. 33/6 della legge 104/92, fruisce della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza … A tal fine ,va indicata come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. L’espressione della preferenza sintetica comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili, è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza;
  • il personale che assiste soggetto con grave disabilità (figlio o fratello/sorella, tutela legale, coniuge, genitore) beneficia della precedenza all’interno e per la provincia  comprendente il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile … A tal fine, va indicata come prima preferenza il comune di domicilio dell’assistito o distretto sub-comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

Quelle sopra riportate le condizioni previste per i trasferimenti e quindi anche per la priorità nella scelta della sede. Conseguentemente, considerate tali condizioni – per cui i docenti con disabilità fruiscono della precedenza all’interno e per la provincia di residenza e quelli assistenti uno dei soggetti con grave disabilità sopra elencati ne fruiscono all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di domicilio dell’assistito – relativamente alla scelta della sede, nell’ambito del processo di nomina in ruolo, fruiscono della priorità:

  • i docenti con disabilità personale (art. 21 e 33/6) assegnati nella propria provincia di residenza;
  • i docenti, che assistono uno dei soggetti con grave disabilità sopra riportati (art. 33, commi 5 e 7), assegnati nella provincia di residenza/domicilio dell’assistito (come detto sopra la priorità non opera nella scelta della provincia).

E’ chiaro che i docenti suddetti non possono fruire della priorità in questione se assegnati: in una provincia diversa da quella in cui è ubicato il proprio comune di residenza, i docenti con disabilità personale; in una provincia diversa da quella in cui è ubicato il comune di domicilio (o naturalmente residenza) dell’assistito, i docenti che assistono un soggetto con grave disabilità.

Precisiamo che:

  • per quanto riguarda i docenti delle GaE, potranno fruire della precedenza in questione nel solo caso in cui la provincia di inclusione in graduatoria e quindi quella di immissione in ruolo coincida con la propria provincia di residenza, in caso di docenti con disabilità personale, oppure con la provincia in cui è ubicato il comune di domicilio (o residenza) dell’assistito in caso di assistenza;
  • la condizione di grave disabilità degli assisti deve essere permanente, salvo che per il figlio con grave disabilità (così si legge nell’art. 13/1, punto IV dedicato all’assistenza, del CCNI 22/25).

Documentazione

I docenti con disabilità personale devono presentare la documentazione che attesti la loro condizione. Nello specifico, come leggiamo nell’OM 30/2024 (che detta disposizioni applicative e del summenzionato CCNI per l’a.s. 2024/25):

  • per le persone con disabilità di cui all’art. 21 della L. 104/92, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime;
  • per le personale con disabilità di cui all’art. 33/6 della L. 104/92,  nella certificazione deve risultare la situazione di gravità della disabilità.

Quanto ai docenti che assistono uno dei soggetti sopra riportati con grave disabilità, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità dell’assistito e la necessità di una assistenza globale e permanente. Inoltre, il genitore, anche adottivo, il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto e il figlio in grado di prestare assistenza e il fratello o la sorella in sostituzione dei genitori, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000. Conseguentemente, i docenti che assistono il disabile in situazione di gravità, oltre alla suddetta certificazione di disabilità, devono presentare la seguente documentazione:

  • la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il rapporto di parentela con il soggetto assistito;
  • la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il soggetto con disabilità non è ricoverato a tempo pieno;
  • la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il carattere permanente, continuativo e globale dell’assistenza;
  • la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il domicilio dell’assistito.

Le suddette condizioni potrebbero essere attestate tutte con un’unica dichiarazione, sempre ai sensi del DPR 445/2000. Nella domanda (che come detto sopra è la seconda del processo del nomina) si può procedere ad allegare un unico documento in formato PDF o se necessario si può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.

Evidenziamo infine che, al personale richiedente il trasferimento, oltre a quanto detto sopra, è richiesto quanto segue (sempre nella succitata OM):

– si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. 

Contingente e documenti

Per completezza, ricordiamo che i posti autorizzati per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25 sono in totale 45.124 da suddividere al 50% tra GaE e GM.  Il 50% di posti destinato alle GM va poi suddiviso tra le diverse graduatorie vigenti (GM 2016, 2018, 2020, 2023) da cui attingengere secondo un preciso ordine e precise percentuali, come indicato anche nelle istruzioni operative a.s. 2024/25, contenute nell’allegato A al DM n. 158/2024. Qui le GM da cui attingere per la secondariaQui le GM da cui attingere per la scuola dell’infanzia e primaria 

Alle operazioni in parola partecipano anche i docenti i vincitori dei concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia e primaria (DDG 2576/2023) e scuola secondaria (DDG 2575/2023), grazie ad una specifica disposizione normativa emanata a causa del fatto che la maggior parte delle GM degli stessi non è disponibile per le assunzioni da effettuare entro il 31/08. Per le GM pronte entro tale data si procederà ad assumere come per tutte le altre graduatorie, mentre per le GM non ancora disponibili si applicherà la disposizione sopra citata e prevista dal DL n. 71/2024 (convertito in legge n. 106/2024), in base al quale le immissioni in ruolo, per il solo a.s. 2024/25, possono concludersi entro il 31 dicembre 2024, attingendo dalle graduatorie pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/2024. Approfondisci

DM 158/2024

Istruzioni operative a.s. 2024/25

Nota 2 agosto 2024

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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