Immissioni in ruolo 2023: se il docente dovrà svolgere anno di prova non potrà accettare supplenze con art. 36
Il docente assunto in ruolo, tenuto a svolgere l’anno di prova, non può fruire dell’articolo 36 del CCNL 2007, ossia accettare incarichi a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto.
Art. 36
L’articolo 36/1 del CCNL 2007 così dispone:
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Il docente con contratto a tempo indeterminato, dunque, può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri gradi di istruzione (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
Evidenziamo che il sostegno è una tipologia di posto, ragion per cui non è possibile accettare una supplenza nel medesimo grado di titolarità su posto di sostegno (esempio: docente titolare su classe si concorso del primo grado, non può accettare una supplenza su sostegno nella secondaria di primo grado). Al riguardo, l’USP di Reggio Calabria ha fornito appositi esempi, per cui:
- il docente titolare di scuola dell’infanzia non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- il docente titolare di scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- il docente titolare di scuola secondaria di I grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno;
- il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di
II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
Vincolo triennale
Ricordiamo che il succitato citato articolo 36 è chiamato in causa dalla disposizione normativa (art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, inseguito alla modifica apportata dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017), relativa al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, laddove prevede che, durante gli anni di vincolo, il docente può comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e può accettare supplenze per l’intero anno scolastico (30/06 e 31/08) per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
L’accettazione della supplenza è possibile sin dal primo di assunzione, quando si deve svolgere l’anno di prova? L’articolo 36 non dice nulla al riguardo, tuttavia la risposta è fornita dal Decreto che dispone le immissioni in ruolo a.s. 2023/24, in seguito all’autorizzazione del contingente da destinare alle assunzioni da parte del MEF:
“L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.”
Decreto assunzioni
Il decreto in questione prevede che:
- il docente assunto in ruolo prende servizio nella scuola assegnata, al fine di svolgere il periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 297/94;
- il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
In definitiva, sino a quando non si svolge l’anno di prova, non si possono accettare supplenze (ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007).
Sottolineiamo che vi possono essere dei casi in cui un docente neoassunto può accettare la supplenza, in quanto ha già superato l’anno di prova:
– docenti assunti da procedure straordinarie, nello specifico:
- assunti in ruolo a.s. 2023/24 da concorso straordinario bis (tali docenti hanno già superato l’anno di prova nel corso del contratto a tempo determinato nell’a.s. 2022/23; sono esclusi coloro che hanno rinviato l’anno di prova e che comunque non sono ancora di ruolo);
- assunti in ruolo a.s. 2023/24 da GPS prima fascia sostegno (tali docenti hanno già superato l’anno di prova nel corso del contratto a tempo determinato nell’a.s. 2022/23; sono esclusi coloro che hanno rinviato l’anno di prova e che comunque non sono ancora di ruolo);
– docenti assunti in ruolo da procedure ordinarie, ma che non sono comunque tenuti a svolgere l’anno di prova (come leggiamo nella nota n. 39972 del 15/11/2022), nello specifico docenti che:
- abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Immissioni in ruolo 2023/24
Per completezza di informazione, ricordiamo che le operazioni di immissione in ruolo sono state già avviate, per cui gli aspiranti inclusi in GaE e GM sono chiamati (previa convocazione degli USR di interesse a presentare le due previste istanze. Soltanto all’esito della prima domanda, quando saranno assegnati provincia e insegnamento, si avrà la certezza di essere di ruolo; con la seconda istanza, invece, gli aspiranti individuati per assunzione sceglieranno la sede.
Qui cosa indicare nella prima domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”– Compilazione domanda GUIDA PER IMMAGINI
Qui cosa indicare nella seconda domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”
Ipotesi CCNL 2019/21
Evidenziamo che quanto detto sopra, relativamente ai posti di sostegno, si basa sul CCNL 2007, che è stato ad oggi vigente, ma dobbiamo sottolineare che la nuova Ipotesi di CCNL (art. 47) supera la previsione del succitato articolo 36 del contratto 2007, prevedendo che i docenti di ruolo possono accettare incarichi non solo per una diversa classe di concorso e per un diverso grado di istruzione, ma anche per una diversa tipologia di posto, com’è appunto il sostegno. Attendiamo comunque la firma definitiva della predetta ipotesi.