Immissioni in ruolo 2023, docenti obbligati alla nomina su sostegno: di chi si tratta e cosa non possono fare

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#insegnanti

Immissioni in ruolo 2023/24: alcuni docenti specializzati sono obbligati ad accettare con priorità la nomina in ruolo su posto di sostegno e non possono esercitare la successiva opzione di accettare un’altra proposta di assunzione su posto comune. Interessati e condizioni.

Immissioni in ruolo 2023/24

Le operazioni di immissioni in ruolo sono state ormai avviate e, man mano che gli USR pubblicano gli avvisi di convocazione, gli interessati inclusi in GaE e GM presentano le relative istanze, nell’ordine:

  1. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, a partire dal 10 luglio 2023 [data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza – Cosa indicare nella domanda];
  2. domanda Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”,  a partire dal 17 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza- Cosa indicare nella domanda).

Chi è convocato per la prima domanda e chi per la seconda (caratteristiche AVVISI USR) – Cosa succede se non si presenta l’istanza

CONTINGENTE 2023/24

Obbligo nomina su sostegno

Così si legge nelle annuali istruzioni operative a.s. 2023/24:

Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso decreto ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del medesimo decreto, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.

Dunque, i citati docenti specializzati devono stipulare con priorità contratti a tempo indeterminato su posto di sostegno. Di chi si tratta? Trattasi dei docenti di:

1. (art. 3 del DM 21/05) scuola di scuola dell’infanzia e primaria, che hanno avuto accesso al concorso di specializzazione, ai sensi del DM 21/05, in virtù del possesso congiunto:

  • dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima dell’emanazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999, compresi quelli indetti nell’anno 1999; e
  • di almeno 360 giorni di servizio su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

2. [art. 1/2, lettere a), b) e c), del DM 21/05] scuola secondaria di primo e secondo grado che:

  • in virtù del possesso della specializzazione su sostegno, conseguita a seguito di corsi di durata biennale (di cui al DI 460/1998 e al DPR 970/1975), e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, si sono abilitati ovvero hanno ottenuto l’idoneità all’insegnamento (trattasi di insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria provi di abilitazione ma in possesso del titolo di studio d’accesso previsto all’epoca).

I docenti, di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati, come detto, sono obbligati ad accettare con priorità la nomina su sostegno (quindi se vi sono posti di sostegno devono accettarli, viceversa possono optare per la classe di concorso/posto comune), ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del medesimo DM 21/05:

I docenti di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno.

No accettazione altra nomina

Il docente, che ha accettato una proposta di nomina su sostegno o posto comune (o meglio che ha avuto assegnato un posto, tramite la procedura informatizzata), può accettare nello stesso anno scolastico un’altra proposta di nomina a tempo indeterminato ovvero di assunzione a tempo determinato finalizzate al ruolo di cui al DM n. 119 del 2023 (ossia da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi).

La possibilità suddetta non è prevista per gli aspiranti vincolati alla nomina prioritaria su sostegno, limitatamente a proposte di nomina su posto comune da GaE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21. In pratica, non possono accettare la nuova proposta su posto comune per insegnamenti, relativamente ai quali si sono abilitati ovvero hanno ottenuto l’idoneità all’insegnamento, partecipando ai corsi speciali previsti dal DM 21/05 (quindi trattasi dei docenti di cui al paragrafo precedente, punto 2). Di conseguenza, gli stessi docenti possono, invece, accettare un’altra proposta di nomina su posto comune, per insegnamenti relativamente ai quali hanno conseguito l’abilitazione tramite procedure diverse da quelle di cui al DM 21/05.

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