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Immissioni in ruolo 2023/24, assunti GPS sostegno possono partecipare?

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Il docente assunto nell’a.s. 2022/23 da GPS prima fascia sostegno potrà partecipare alle immissioni in ruolo 2023/24 dalle GM del concorso ordinario?

Prima di rispondere al quesito posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo come si svolge la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno a.s. 2022/23, nonché cosa dispone la normativa in merito alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Assunzioni GPS sostegno 2022/23

L’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, ha prorogato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23 la procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia, già prevista per l’a.s. 2021/22 dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2022), limitandola ai soli posti di sostegno.

La procedura in questione, come si legge nel DM 188/2022 (che disciplina la procedura medesima), si articola nelle seguenti fasi:

  • assunzione a tempo determinato nel 2022/23;
  • svolgimento percorso annuale di formazione iniziale e prova; la negativa valutazione ovvero il rinvio (per giustificati motivi normativamente previsti) del predetto percorso comporta la reiterazione dello stesso;
  • svolgimento prova disciplinare, previo superamento del suddetto periodo di prova; il giudizio negativo nella prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura con conseguente impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).
  • assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2022, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, previo superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare;
  • conferma in ruolo.

Dunque, gli interessati saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (superati l’anno di prova e la prova disciplinare) nel 2023/24 ma con decorrenza 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio a tempo determinato (quindi sempre con decorrenza a.s. 2022/23).

Cancellazione graduatorie

Le disposizioni, relative alla cancellazione dalle graduatorie e al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, sono state novellate dal DL. n. 44/2023 (decreto PA, convertito in legge n. 74/2023) che ha riformulato l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94. Quest’ultimo, dopo le predette modifiche, così dispone:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

Dunque, ai docenti di tutti i gradi di istruzione immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, in base al quale, in caso di superamento dell’anno di prova, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento di eventuale inclusione ed è confermato in ruolo nella medesima scuola in cui ha svolto l’anno di prova. Dal tenore letterale della disposizione si evince che cancellazione dalle graduatorie e conferma in ruolo avvengano contestualmente:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova … 

Tale aspetto, riguardante la tempistica di cancellazione dalle graduatorie, andrà comunque chiarito dal Ministero, al fine di uniformare i “comportamenti”  dei vari Uffici scolastici territoriali. Analogamente, si dovrà chiarire se gli interessati vadano o meno cancellati anche dalle GPS, graduatorie che la sopra riportata disposizione non cita: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS? Forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)?

Quesito

Questo il quesito citato all’inizio e posto da una nostra lettrice:

Sono una neo immessa da art . 59, contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023, ed ho la prova disciplinare il 5 luglio. Sono inoltre vincitrice di concorso ordinario posto comune anno 2022. Chiedo: Se dovessi passare anche la prova disciplinare su sostegno, a fine luglio potrò accedere alla chiamata per posto comune? Cioè a fine luglio quando dovrò presentare domanda provincie e sedi per POSTO COMUNE CONCORSO ORDINARIO potrò accedere o mi depennano? 

La nostra lettrice potrà partecipare, presentando la relativa domanda, alle immissioni in ruolo a.s. 2023/24 dalle GM del concorso ordinario. Infatti, la stessa (come tutti gli aspiranti che si trovano nella sua medesima condizione) non è sottoposta alla normativa sopra citata, quindi né alla cancellazione dalle graduatorie né al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Questo perché la disposizione sopra riportata si applica agli assunti a decorrere dall’a.s. 2023/24, mentre la lettrice è assunta con decorrenza 1° settembre 2022

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