Immissioni in ruolo 2022, docenti obbligati alla nomina su posto di sostegno. Ecco chi sono
Gli aspiranti interessati all’immissione in ruolo possono scegliere di partecipare per posto comune e/o di sostegno ovvero dare priorità all’uno rispetto all’altro, se inclusi nelle relative graduatorie. Non tutti, però, possono operare tale scelta. Ecco di quali aspiranti si tratta.
Immissioni in ruolo ordinarie
Le immissioni in ruolo ordinarie sono effettuate attingendo per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali (da queste ultime si attinge secondo un preciso ordine e differenti percentuali, a secondo di quando si è svolta la procedura concorsuale).
La procedura è informatizzata e si articola in due fasi, in ciascuna delle quali gli aspiranti sono chiamati a presentare due distinte istanze, nell’ordine:
- Fase 1: presentazione della domanda per la scelta, in ordine di preferenze, degli abbinamenti province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto);
- Fase 2: presentazione della domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle sedi/scuole in cui essere assegnati.
Gli aspiranti convocati (ossia coloro i quali possono presentare l’istanza), la tempistica di presentazione della domanda, nonché gli eventuali turni di nomina sono indicati negli avvisi pubblicati dagli USR di rifermento.
Evidenziamo che:
- per la prima istanza, è convocato un numero di aspiranti maggiore rispetto al numero di posti da assegnare, in modo da far fronte ad eventuali rinunce nell’ambito della medesima procedura informatizzata;
- la seconda domanda è presentata dai candidati che hanno ricevuto la nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto.
Accettazione nomina
L’accettazione della nomina, considerato che la procedura è informatizzata, avviene in “automatico”, nel senso che l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto e successivamente della sede comportano l’accettazione delle medesime. In pratica, il soddisfacimento dell’istanza presentata determina l’accettazione della proposta di nomina.
Docenti vincolati alla nomina su sostegno
Le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23 ricordano che sono vincolati con priorità alla nomina su posto di sostegno, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del DM n. 21/2005, gli aspiranti che hanno conseguito:
- la specializzazione su sostegno ai sensi dell’articolo 3 del DM 21/05;
- l’abilitazione/idoneità all’insegnamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del succitato DM 21/05.
Di chi si tratta?
I docenti di cui:
- al punto 1 sopra riportato, sono coloro i quali hanno conseguito il titolo di sostegno, partecipando al relativo corso riservato ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria, già in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima dell’emanazione della legge n. 124/99, compresi quelli indetti nell’anno 1999, purché abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
- al punto 2 sopra riportato, sono coloro i quali hanno conseguito il titolo di abilitazione/idoneità all’insegnamento, partecipando al relativo corso riservato ai docenti in possesso di diploma di specializzazione per il sostegno, conseguito a seguito di corsi di durata biennale di cui al DI n. 460/98 e al DPR n. 970/1975, e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 (a tali corsi riservati hanno potuto partecipare i docenti di tutti i gradi di istruzione, in possesso dei predetti requisiti e del previsto titolo di studio).
Tali docenti, come detto sopra, ai sensi dell’art. 9/7 del DM 21/05 devono stipulare il contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno:
I docenti di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno.
Da tale vincolo, ricordiamolo, discende un divieto: tali docenti, infatti, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del summenzionato DM 21/05. Abbiamo parlato della possibilità di accettare un’ulteriore proposta di nomina in “Immissioni in ruolo docenti 2022, accettazione ulteriore proposta di nomina. Rinuncia e conseguenze“.
Domanda online
I docenti suddetti, nella prima istanza relativa alla scelta delle province-classe di concorso/tipo di posto, potranno naturalmente indicare anche eventuali classi di concorso/tipo di posto diversi dal sostegno, fermo restando che l’assunzione avverrà con priorità su posto di sostegno, mentre laddove ciò non sarà possibile (per mancanza di posti e numero di aspiranti), gli stessi concorreranno per gli altri eventuali insegnamenti indicati.
La consulenza
Per info sulle procedure è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)
E’ possibile interagire nel forum di reciproco aiuto
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