Immissioni in ruolo 2022, docenti già di ruolo potrebbero rinunciare a nuova nomina da concorso ordinario: hanno però guadagnato 12 punti per mobilità e graduatoria interna di istituto
Il docente già di ruolo e vincitore di concorso ordinario, che rinuncia alla proposta di nomina, non perde i 12 punti attribuiti per la mobilità e la graduatoria interna di istituto.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
In seguito a rinuncia all’immissione in ruolo da concorso ordinario (classe di concorso A011) perché già di ruolo da concorso straordinario sulla medesima CDC A011, conserverò i 12 punti per la mobilità e per la graduatoria interna?
Prima di rispondere al quesito, ricordiamo sinteticamente come avvengono le immissioni in ruolo ordinarie e cosa comporta la rinuncia ad una proposta di assunzione.
Immissioni in ruolo 2022/23
Le operazioni di immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23:
- sono state ormai avviate con gli aspiranti chiamati a presentare la prima istanza per la scelta delle province-classe di concorso/tipo di posto e la pubblicazione del decreto recante il contingente di assunzione e le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del personale docente. Alle predette immissioni in ruolo seguiranno la Call veloce e la procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno prima fascia, cui si aggiunge il concorso straordinario bis;
- sono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM concorsuali (da queste ultime si attinge dalle varie graduatorie relative alle diverse procedure svoltesi nel tempo, secondo differenti percentuali)
- sono informatizzate;
- si articolano in due fasi, nell’ambito delle quali gli aspiranti presentano due distinte domande: la prima per la scelta delle province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto); la seconda istanza per la scelta della sede/scuola in cui essere assegnati;
- sono gestite dagli USR che, per ciascuna delle due suddette fasi, pubblicano apposi avvisi sul proprio sito internet, indicando il numero di candidati che possono presentare le domande, la relativa tempistica, nonché eventuali turni di nomina. Per la prima istanza, il numero di aspiranti convocato (ossia chiamato a presentare la domanda) è superiore a quello dei posti da assegnare, in modo da far fronte ad eventuali rinunce; conseguentemente, la presentazione di tale prima domanda non dà alcuna garanzia di assunzione, diversamente dalla seconda istanza presentata dai candidati, cui è stata attribuita la provincia-classe di concorso e che quindi sono stati già individuati quali destinatari di nomina in ruolo in base al contingente assegnato. Avvisi USR
Rinuncia immissione in ruolo
Nelle succitate istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del personale docente a.s. 2022/23, così scrive il MI:
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
L’aspirante che rinuncia ad una proposta di nomina, dunque, viene cancellato dalla sola graduatoria relativa alla classe di concorso/posto, relativamente alla quale si è rinunciato. Così ad esempio: se sono inserito nella GM del concorso ordinario 2020 per la classe di concorso A-12 e nella GM del medesimo concorso per la A-22 e rinuncio al ruolo per la A-12, sarò cancellato dalla sola GM A-12, mentre resto nella GM A-22.
Evidenziamo che, essendo la procedura informatizzata, la rinuncia alla proposta di nomina può avvenire:
- tramite la presentazione della domanda online (la prima o la seconda);
- successivamente all’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento;
- successivamente all’assegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento.
Ai docenti già di ruolo, non interessati ad una nuova eventuale nomina, conviene esprimere la propria volontà di rinunciare all’assunzione, tramite la presentazione della prima domanda per la scelta delle province-classe di concorso/tipo di posto. Questo perché, se individuati d’ufficio (in quanto non presentano l’istanza) quali destinatari di nomina, saranno cancellati dall’attuale ruolo come indicato dall’USR Veneto:
Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2022/23. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio, con successiva cancellazione dal ruolo già in possesso. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza on-line.
Risposta al quesito
Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo rispondere alla nostra lettrice, affermando quanto di seguito riportato:
- la rinuncia alla proposta di nomina comporta la sola cancellazione dalla specifica graduatoria di merito (nel caso della lettrice dalla GM 2020 classe di concorso A-11), per cui si è rinunciato;
- i 12 punti per il superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami, previsti dalla tabella di valutazione relativa alla mobilità e alla graduatoria interna di istituto, non sono attribuiti soltanto a chi accetta il ruolo dalla relativa GM; infatti, ciò che conta è il superamento della procedura e non l’assunzione dalla medesima.
La nostra lettrice, pertanto, avrà attribuiti i 12 punti nella succitata graduatoria interna di istituto e, in caso di presentazione della domanda, nelle operazioni di mobilità.
Abbiamo anche già chiarito che Chi rinuncia al ruolo da concorso ordinario non perde l’abilitazione
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