Immissioni in ruolo 2021, quando possono partecipare docenti già di ruolo

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: ci sono situazioni che stanno creando confusione a causa della mancanza di indicazioni precise da parte dell’Amministrazione centrale. Gli usr, pur in assenza del contingente, hanno dato avvio alle convocazioni. Quando questa interessa anche il docente di ruolo?
Bisogna innanzitutto distinguere tra docenti assunti fino all’anno scolastico 2019/20 e docenti assunti dall’anno scolastico 202o/21. Una scheda sintetica del sindacato UIL Scuola.
Docenti assunti in ruolo fino all’a.s. 2019/20 (cancellazione dalle altre graduatorie)
CONCORSO ORDINARIO DEL 2016 (DD.GG. N. 105, 106 E 107)
Il docente assunto in ruolo fino all’1/9/2019 dal concorso ordinario è stato cancellato:
✓ dalla relativa graduatoria di merito;
✓ da tutte le classi di concorso/tipologie di posto delle Graduatorie ad Esaurimento e relativa I fascia di istituto.
Conserva invece il diritto ad essere nominato in ruolo:
✓ per un’altra graduatoria del concorso ordinario del 2016;
✓ da qualsiasi altro concorso (es. 2018 o 2020). In quest’ultimo caso la nomina in ruolo può avvenire sia per la stessa che per diversa classe di concorso/tipologia di posto rispetto a quella di immissione in ruolo.
CONCORSO STRAORDINARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 2018 (D.D.G. 85/2018)
L’art. 13, c. 3 del d.lgs. 59/2017 ha previsto che In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Pertanto, il docente assunto in ruolo l’1/9/2019 dal concorso straordinario per la scuola secondaria, qualora abbia avuto già la conferma in ruolo sarà cancellato:
✓ dalle graduatorie di merito di qualunque altro concorso in cui è eventualmente inserito;
✓ dalle graduatorie a esaurimento e relativa I fascia di istituto.
CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 2018 (D.D.G. 1546/2018)
L’art. 4, c. 1-decies del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, prevede che l’immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie comporti la decadenza da tutte le altre graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento.
In questo caso la cancellazione è avvenuta all’atto della immissione in ruolo.
La cancellazione ha riguardato:
✓ eventuali altre graduatorie dello stesso concorso 2018;
✓ le graduatorie ad esaurimento e relativa I fascia di istituto.
Conserva invece il diritto ad essere nominato in ruolo:
✓ dalle graduatorie di merito di altri concorsi (es. 2016) anche per la stessa tipologia di posto;
DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
I docenti assunti in ruolo dalle Graduatorie ad Esaurimento fino all’anno scolastico 2019/20 sono stati cancellati da tutte le altre Graduatorie ad Esaurimento (posto comune e sostegno) compresa la I fascia di istituto.
Conservano invece il diritto ad essere nominati in ruolo:
✓ da qualunque altra graduatoria di merito (concorsi 2016-2018-2020 ecc.) per la stessa o diversa classe di concorso/tipologia di posto.
Docenti assunti in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21 (cancellazione dalle altre graduatorie)
Per tutti i docenti neo immessi in ruolo (qualunque sia la graduatoria da cui si è nominati – GAE o Concorso – e in qualunque ordine di scuola o tipologia di posto avvenga l’assunzione) l’art. 399 comma 3 bis del D.lgs. 297/1994 prevede che:
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
La nuova disposizione non è retroattiva e produce gli effetti a partire dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021 e pertanto si applica anche alle assunzioni per l’anno scolastico 2021/22. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all’a.s. 2020/21.
Ai fini della cancellazione dalle graduatorie non è importante l’atto dell’immissione in ruolo quanto invece il superamento dell’anno di prova e formazione, perché solo dopo aver ottenuto la conferma in ruolo il docente dovrà essere cancellato da tutte le graduatorie in cui è eventualmente inserito (GAE/Istituto/GPS/Concorsi per la stessa e/o altre classi di concorso o tipologie di posto) ad eccezione di un eventuale inserimento nelle graduatorie di un concorso ordinario (Es. 2016), se ciò riguarda una procedura diversa da quella di immissione in ruolo.
Nota sindacale
Pertanto, per la UIL scuola:
✓ Tutti i docenti che hanno rinviato l’anno di prova all’anno scolastico 2021/22 non dovranno essere cancellati da nessuna graduatoria in cui eventualmente sono inseriti e potranno essere convocati da queste per le imminenti immissioni in ruolo;
✓ L’eventuale conferma in ruolo avviene comunque a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo all’immissione in ruolo, per cui tutti i docenti assunti in ruolo l’anno scolastico 2020/21 non dovranno essere cancellati da nessuna graduatoria in cui eventualmente sono inseriti e potranno essere da queste convocati per le prossime immissioni in ruolo, anche qualora nel frattempo abbiano sostenuto il colloquio finale dell’anno di formazione e prova;
✓ Tutti i docenti assunti in ruolo l’anno scolastico 2020/21 possono essere immessi in ruolo dalle GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, qualora presenti, per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto a quello di immissione in ruolo.
È utile segnalare che su questo punto, l’amministrazione, nell’ultimo incontro avuto con le Organizzazioni sindacali, ha riferito di aver lasciato ampio margine di interpretazione della norma ai diversi uffici regionali che, a detta del ministero, potrebbero intenderla in modo non univoco.
Per esempio, la cancellazione può avvenire in presenza del decreto di conferma in ruolo, il quale però potrebbe essere disposto dal dirigente a luglio o anche ad agosto dello stesso anno scolastico.
La posizione del Ministero non è stata condivisa dalla UIL scuola perché senza una chiara indicazione di come la norma debba essere applicata (in modo univoco) si creerà ancora più confusione e disparità di trattamento.
Ci potrebbero infatti essere due o più docenti, già assunti in ruolo e che stanno svolgendo l’anno di prova, interessati alla stessa procedura di immissione in ruolo e che potrebbero avere il decreto di conferma in ruolo in tempi diversi. Tale situazione avrà inevitabilmente strascichi giudiziari deleteri per un ordinato avvio dell’anno scolastico.
Indicare invece la data del 1° settembre dell’anno scolastico successivo alla immissione in ruolo come “conferma in ruolo”, con conseguente cancellazione dalle altre graduatorie (escludendo quelle di un concorso ordinario), come la UIL scuola sostiene, consentirebbe parità di trattamento tra tutti i docenti interessati ad una nuova assunzione.