Immissioni in ruolo 2021, accetto proposta nomina e poi ne arriva un’altra. Posso accettarla?
Gli aspiranti alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 sono attualmente impegnati nella presentazione delle domande su Istanze Online, per l’espressione delle preferenze province/posto/classe di concorso, dopo le quali, chi sarà individuato per l’assunzione dovrà presentare un’altra istanza per la scelta delle scuole. La procedura, infatti, come lo scorso anno, è telematica. L’accettazione di una proposta di nomina in ruolo consente di accettarne un’altra? Cosa succede in caso di rinuncia ad una proposta di nomina?
Prima di rispondere ai quesiti, che discendono dal fatto che uno stesso docente può aver partecipato a più procedure di uno stesso concorso ovvero risulta inserito nelle GM di due distinti concorsi ovvero inserito nelle GaE e nelle GM ovvero nelle GaE per più posti comuni oppure per posto comune e di sostegno, ricordiamo da quali graduatorie si attingerà per le assunzioni in ruolo ordinarie.
Parliamo di assunzioni ordinarie per distinguerle da quelle straordinarie, previste per il solo a.s. 2021/22 dal decreto sostegni-bis e che saranno attivate solo in caso residuino posti dalla predette immissioni in ruolo ordinarie (quindi dopo lo scorrimento di GaE, GM 2016 e 2018 (più fasce aggiuntive) per tutti i gradi di istruzione; GM 2020 e GM STEM per la scuola secondaria. Approfondisci procedura straordinaria
Immissioni in ruolo ordinarie 2021/22
Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 avverranno in via ordinaria attingendo per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali.
Scuola dell’infanzia e primaria
Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, si attinge dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:
- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, al netto dei posti destinati alle GM 2016; in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016;
- Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018.
Scuola secondaria
Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, si attinge dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali seguenti:
- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti, anziché l’80%, al netto dei posti destinati al concorso 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016;
- Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018;
- GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020. Per l’a.s. 2021/22, le GM del predetto concorso ordinario disponibili possono essere soltanto quelle del concorso ordinario STEM (DD n. 826/2021), se pubblicate entro il 30 ottobre 2021. Pertanto, se residuano posti dalle GM 2018 (compresa la fascia aggiuntava), relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra GM 2020 (nel limite dei 32.000 posti banditi) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti banditi). L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.
Accettazione di un’altra posposta di nomina
La bozza delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’a.s. 2021/22 fornisce indicazioni in merito ai quesiti posti all’inizio:
- E’ possibile accettare una proposta di assunzione su posto comune o di sostegno e poi accettarne un’altra?
- Cosa succede in caso di rinuncia ad una proposta di nomina?
La risposta al primo quesito è positiva. A riguardo precisiamo quanto segue:
- è possibile accettare, in riferimento al medesimo anno scolastico (2021/22), prima una proposta di assunzione in ruolo su posto comune o di sostegno e poi accettarne un’altra (quindi chi accetta posto comune, può poi accettare posto di sostegno e viceversa ovvero può accettare un altro posto comune/classe di concorso o anche il medesimo posto/classe di concorso);
- l’accettazione dell’ulteriore proposta deve avvenire per lo stesso anno scolastico (2021/22);
- l’accettazione dell’ulteriore proposta può avvenire nel corso del medesimo anno scolastico (2021/22), anche dopo aver assunto servizio (come precisa la Uil nell’apposita scheda tecnica sulle immissioni in ruolo);
- la possibilità di accettare la successiva proposta di nomina prescinde dalla graduatorie da cui si è individuati, per cui si può essere individuati prima da GaE e poi da GM e viceversa ovvero da GM diverse.
Alcuni docenti non possono accettare un’ulteriore proposta di nomina
Quanto detto sopra non è possibile per alcuni docenti, nello specifico si tratta del personale in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, conseguito nei corsi speciali riservati, di cui all’art. 3 del DM 21/2005, e del personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso DM.
Tale personale:
- è obbligato a stipulare contratti a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno;
- non può esercitare la successiva opzione (come detto nel paragrafo precedente) dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del suddetto DM 21/205. Conseguentemente, può esercitare la predetta opzione per insegnamenti per i quali ha conseguito l’abilitazione tramite altri canali, diversi da quello previsto dal citato DM.