Immissioni in ruolo 2021-22, le istruzioni operative per la procedura di assunzione. ALLEGATO A [PDF]

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Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile i contingenti suddivisi per regione e provincia per quanto riguarda le immissioni in ruolo 2021/2022. Ricordiamo che è stato autorizzato un numero di immissioni in ruolo pari a 112.473 posti.

Decreto

Allegato A

Immissioni in ruolo docenti 2021/2022, via libera all’attribuzione di provincia e scuola. Ecco il contingente e il Decreto [PDF]

L’Allegato A, invece, dà ulteriori indicazioni in merito alle operazioni di immissione in ruolo.

Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, all’articolo 58, comma 2 ,lettera b), ha disapplicato, per l’anno scolastico 2021/22, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che prevedeva una procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato (cosiddetta “call veloce”), in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie, di personale docente ed educativo sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di assunzione a tempo indeterminato, disposte ai sensi della normativa vigente.

Per il medesimo anno scolastico 2021/2022, l’articolo 59, comma 2, del richiamato decreto legge, ha disposto che “e’ incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo”.

Per le immissioni in ruolo gli Uffici Scolastici regionali provvederanno ad attingere dalle graduatorie di merito di cui al D.D. 23 aprile 2020, n. 510, (cosiddetto “concorso straordinario”), come modificato ed integrato dal D.D. 8 luglio 2020, n. 783, pubblicate in tempo utile per le operazioni. Si evidenzia, al riguardo, che l’art 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto, con riferimento alla suddetta procedura che “la graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”.

Si rammenta infine che, non essendo disponibili le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, gli Uffici, al fine di assicurare la massima copertura dei posti vacanti e disponibili, potranno destinare i posti riservati a tali procedure ove necessario per garantire le immissioni in ruolo dell’anno scolastico in esame da graduatorie concorsuali e da graduatorie ad esaurimento, ferma restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario.

Infatti, il disposto contenuto all’articolo 59, comma 4, prevede di accantonare i posti previsti per i concorsi per il personale docente e banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 nelle successive operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da trasformarsi al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in favore del personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

La disciplina di tali nomine costituisce oggetto di apposito provvedimento.

 Si rammenta in ultimo che, ai sensi dell’articolo 399, comma 3 bis del T.U., “l‘immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”

Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all’a.s. 2020/21.

In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa.

Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato.

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