Immissioni in ruolo 2021/22: alcuni docenti potrebbero essere in posizione utile sia da graduatoria concorso che GPS

Immissioni in ruolo a.s. 2021/22, è possibile subordinare l’accettazione della nomina da GM in attesa dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato da GPS?
Rispondiamo al suddetto quesito, giunto in redazione, ricordando dapprima come avverranno le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto sostegni-bis (decreto legge n. 73/2021).
Immissioni in ruolo a.s. 2021/22
Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 si distinguono in ordinarie, comprese quelle dal concorso per le discipline STEM (per la sola scuola secondaria), e straordinarie da GPS, qualora residuino posti dalla fase ordinaria.
Assunzioni ordinarie
Ferma restando la divisione tra GaE (50%) e concorsi (50%) dei posti vacanti e disponibili che saranno autorizzati dal MEF, le graduatorie di merito da cui attingere per le assunzioni sono le seguenti:
- GM concorso 2016;
- GM concorso straordinario 2018;
- GM concorso straordinario 2020
- GM concorso STEM, se pubblicate al massimo entro il 30 ottobre 2021.
Leggi qui per l’ordine di assunzione dalla suddette graduatorie di merito e le relative percentuali
Assunzioni straordinarie
Al termine delle assunzioni ordinarie, in caso di posti ancora vacanti e disponibili, fatti salvi i posti destinati al concorso ordinario di cui al al DD 498/2020 e al DD 499/2020, i predetti posti comuni e di sostegno (secondo quanto previsto dal decreto sostegni-bis) vengono utilizzati, per il solo a.s. 2021/22, per le assunzioni dei precari inseriti nella prima fascia delle GPS, ove sono collocati rispettivamente i docenti abilitati (posto comune) e specializzati (posto di sostegno), e nei relativi elenchi aggiuntivi.
La procedura delineata dal decreto sostegni-bis è la seguente:
- assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno;
- assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
- prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
- assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
- in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.
Il percorso sopra descritto, dunque, inizia con l’assunzione a tempo determinato nel 2021/22 e termina con l’immissione in ruolo e la relativa conferma dal 2022/23.
Quesito
Il quesito sintetizzato all’inizio è il seguente:
Sono un’insegnante di scuola primaria inserita nelle GM Lombardia del concorso straordinario (1546/2018) e prossima all’assunzione.
Sono inoltre iscritta nelle GPS di prima fascia – sostegno di Milano (oltre che in quelle di posto comune), con più di 3 anni di servizio all’attivo e potrei essere assunta anche da tali graduatorie. Chiedo: potrei accettare con riserva (o comunque subordinare l’accettazione) la nomina da concorso 1546/2018 su posto comune in attesa di capire se posso/sarò assunta a t.i. in base alle GPS del sostegno (dopo la assunzione a tempo determinato e la prova finale)? Quindi lasciare un posto certo da GM per una procedura il cui esito non è scontato?
L’assunzione con riserva, in attesa della conclusione del percorso previsto per le assunzioni dalle GPS, non è possibile, considerato che la normativa non prevede, da parte del docente, l’accettazione con riserva o subordinata ad un altro percorso che condurrà all’immissione in ruolo.
Pertanto, la nostra lettrice dovrà compiere una scelta a monte: una volta accetta l’immissione in ruolo da GM (che avverrà prima), dovrà poi scegliere se “imbarcarsi” nel percorso di assunzione da GPS, il cui esito (come evidenzia la stessa) non è scontato.
Evidenziamo che il CCNL 2007, all’articolo 18 comma 3, prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Tale disposizione, tuttavia, riguarda un’esperienza lavorativa diversa in ambito sia privato sia pubblico, che non deve essere svolta nel comparto scuola che rappresenta già l’amministrazione di appartenenza.
Tale “dilemma” potrebbe verificarsi o nella scelta tra posto comune /sostegno come nel caso della nostra lettrice oppure per la scelta di una provincia più favorevole, dati i vincoli che legano i docenti al posto di assunzione.
In ogni caso in questi giorni verranno diramate le istruzioni operative (Allegato A) in cui queste situazioni dovranno essere chiarite, in modo da porre i docenti nella condizione di poter operare una scelta consapevole.