Docenti neoimmessi in ruolo: tre o cinque anni vincolo permanenza, regole mobilità

Immissioni in ruolo 2019/20: vincoli permanenza differenti a seconda delle procedure e delle graduatorie di assunzione.
Immissioni in ruolo 2019/20
Le immissioni in ruolo a.s. 2019/20 stanno avvenendo attingendo alle seguenti graduatorie:
- graduatorie ad esaurimento (scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado);
- graduatorie concorso 2016 (scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado);
- graduatorie concorso straordinario 2018 (scuola dell’infanzia e primaria);
- graduatorie concorso straordinario 2018 (scuola secondaria di primo e secondo grado).
Vincoli dopo assunzione
Come detto all’inizio, i neoassunti avranno un vincolo di permanenza nella scuola o nella provincia di assunzione a seconda delle graduatorie da cui saranno assunti.
Vincolo quinquennale
Ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 si applica l’articolo 13 del D.lgs 59/2017, come novellato dalla legge di bilancio, ai sensi del comma 795 della predetta legge.
Il citato articolo 13 così dispone:
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Tali docenti, dunque, dovranno stare per 5 anni nella medesima scuola e nel medesimo posto/classe di concorso: l’anno di arrivo, più altri quattro.
Il vincolo viene meno in caso di soprannumero o esubero oppure in caso gli interessati assistano persone disabili, a condizione che tale necessità sopraggiunga dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.
Vincolo triennale
Il vincolo triennale discende dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, che così prevede:
3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge.”
I docenti assunti in ruolo, dunque, devono permanere per tre anni nella provincia di assunzione. Da sottolineare che, diversamente da quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, si parla di vincolo non nella scuola ma nella provincia di assunzione.
Sono soggetti al vincolo triennale:
- i neoassunti nella scuola secondaria di primo e secondo grado da GaE e da concorso 2016;
- i neoassunti nella scuola dell’infanzia o primaria da GaE, concorso 2016 e concorso straordinario 2018.
Possibilità di richiedere trasferimento
Il CCNI sulla mobilità, stipulato dai sindacati il 6 marzo 2019, valido per il triennio 2019/22, non prende in considerazione tutte le situazioni.
Bisognerà quindi attendere che Miur e sindacati lavorino al suo adeguamento per capire quali docenti potranno presentare domanda di trasferimento.
Per quanto riguarda l’a.s. 2019/20 infatti i docenti impegnati nell’a.s. 2018/19 nel terzo anno FIT (supplenza) non hanno potuto presentare domanda.
Hanno invece potuto presentare domanda i docenti assunti da GM del concorso 2016 o da GaE (anche con riserva).
Purtroppo la normativa non “viaggia” in parallelo, nel senso che i docenti si trovano costretti ad assumere precise decisioni sulla loro vita professionale senza avere un quadro completo sulla normativa.
N.B. I docenti neoimmessi in ruolo – se parteciperanno ai trasferimenti – in ogni possono presentare solo domanda di trasferimento, non passaggio di ruolo e/o cattedra.