Immissione in ruolo, riserve dei posti: calcolo e beneficiari

WhatsApp
Telegram

Le istruzioni operative concernenti le immissioni in ruolo a.s. 2018/19 rinviano alla legge n. 68/99 e alla C.M. 248 del 7 novembre 2000 per la definizione delle quote di riserva, ossia il numero di posti da destinare al personale che usufruisce della riserva ai sensi della medesima legge.

Vediamo in questa scheda quali sono le riserve previste dalla legge e le quote di riserva nell’ambito del contingente di assunzione autorizzato.

Riserve

Beneficiano delle riserve previste dalla legge n. 68/99:

A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra
D Invalido per servizio
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N Invalido civile
P Non vedente o sordomuto

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

I titoli di riserva, trattandosi di dati sensibili, non compaiono nella pubblicazione della graduatorie sul sito dell’Ambito territoriale, ma sono indicati in apposito elenco dell’ufficio scolastico.

Quote di riserva

Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 248/2000, le nomine in ruolo nei confronti delle categorie protette (invalidi, orfani e categorie equiparate) devono essere effettuate come segue:

a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M ) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere)

b) si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo. Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento (comprensiva anche della IV fascia).

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti

Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno all’altra categoria (in ogni caso deve essere rispettata la percentuale assegnata)

Se il docente è assunto in quanto rientrante nella percentuale che spetta ai riservisti, la sua collocazione in graduatoria non conta.

Graduatoria ad esaurimento e riserve posti

La graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come graduatoria unica, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99. A tal fine, le istruzioni operative richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro n.19030 dell’11 settembre 2007.

Decretonota e Allegato A con istruzioni operative

Lo speciale di OrizzonteScuola  Immissioni in ruolo: posti, convocazioni, graduatorie, modalità scorrimento. Speciale

WhatsApp
Telegram

“La dichiarazione IRAP e 770. Guida alla compilazione”: oggi webinar gratuito Eurosofia. Posti limitati