Immissione in ruolo GPS e periodo di formazione e prova, tutela in caso di maternità

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Gli aspiranti, che saranno assunti tramite la procedura straordinaria dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) o dai relativi elenchi aggiuntivi, hanno la possibilità di ripetere (se valutati negativamente) il periodo di formazione iniziale e prova, da affrontare e superare per essere ammessi alla prova disciplinare e poi immessi in ruolo. Cosa succede a chi non può svolgere il predetto periodo perché in maternità?

Immissioni in ruolo 2021/22

Ricordiamo che le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 si articolano nella consueta fase ordinaria, attingendo dalle GaE e dalle GM concorsuali (fase che ormai volge al termine, con i docenti già assunti che hanno espresso le preferenze di sede), e in una fase straordinaria attingendo dalle GPS prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi posto comune e di sostegno (prevista dal decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021). Quest’ultima (fase) è ormai ai nastri di partenza con gli aspiranti che dovrebbero presentare le domande di partecipazione (insieme a quelle per gli incarichi a tempo determinato) dal 2 al 12 agosto, termini comunque da confermare ufficialmente.

Procedura straordinaria: attivazione e articolazione

La succitata procedura di assunzione dalle GPS prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi (come leggiamo anche nella bozza del DM attuativo delle disposizioni del decreto sostegni-bis) è attivata al termine delle immissioni in ruolo ordinarie, qualora residuino ancora posti vacanti e disponibili, fatto salvo l’accantonamento dei posti banditi per i concorsi ordinari scuola dell’infanzia/primaria e secondaria (di cui rispettivamente al DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020, banditi ma non ancora espletati) e per il concorso STEM (DD n. 826/2021) classi di concorso A020 “Fisica”, A026 “Matematica”, A027 “Matematica e fisica”, A028 “Matematica e scienze” e A041 “Scienze e tecnologie informatiche”.

La procedura prevede:

  1. la copertura, nel limite del contingente autorizzato, dei posti comuni e di sostegno ancora vacanti e disponibili mediante contratti a tempo determinato ai docenti in possesso dei previsti requisiti (vedi di seguito). Il contratto a tempo determinato è proposto nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda;
  2. lo svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  3. lo svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che superano il percorso annuale di formazione iniziale e prova, superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità; la prova non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna alla scuola di servizio;
  4. l’assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato (la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la ripetizione dello stesso; il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).

Possono partecipare:

  • per posto comune, i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi alla stessa, che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali;
  • per posto di sostegno, i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi alla stessa.

Percorso annuale di formazione iniziale e prova: ripetizione

Gli aspiranti individuati per l’assunzione, come si evince dal sopra riportato punto 2, una volta attribuito il contratto a tempo determinato, svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017.

In caso di valutazione negativa del suddetto percorso, lo stesso va ripetuto, come leggiamo nella bozza del DM succitato e nel decreto legge n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021).

La ripetizione, dunque, è prevista in caso di valutazione negativa. Cosa succede se un docente non può svolgere il percorso annuale di formazione iniziale e prova perché in maternità? Ce lo chiede una nostra lettrice:

Sono iscritta in prima fascia sostegno e spero di avere buone probabilità di rientrare nella procedura. Se così fosse vorrei sapere se da qualche parte indicano come funziona in caso di maternità. Sono in gravidanza e, se tutto va bene, potrei lavorare solo fino a dicembre e in tal caso ovviamente non terminerei l’anno di prova. È prevista secondo voi la possibilità di congelare l’anno e svolgere la prova l’anno successivo?

Per rispondere alla domanda, possiamo rifarci al DM n. 984/2017, che disciplina (o meglio disciplinava) il terzo anno FIT e il percorso annuale per i docenti assunti da GM 2018, ove leggiamo che: “Rimangono ferme le tutele previste dalla legge in caso di maternità, paternità e gravi malattie”.

A ciò aggiungiamo che, qualora nel corso dell’anno scolastico non sia possibile raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica, non si è ammessi alla valutazione finale (come prevede il medesimo DM 984/17 e il DM 850/2017). Evidenziamo che il fatto di non essere ammessi alla valutazione finale è cosa ben diversa dall’essere valutati negativamente e che, in tali casi, il periodo di formazione e prova viene ripetuto (e non c’è un limite massimo, come nel caso della valutazione negativa).

La nostra lettrice, in conclusione, dovrebbe ripetere il periodo di formazione e prova e quindi rinviare l’intera procedura di un anno scolastico. Se, da un lato, utilizziamo il condizionale, in quanto il Ministero deve ancora esprimersi in proposito e il DM che dovrà disciplinare il percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017, deve essere ancora emanato, dall’altro possiamo dire che la maternità non può non essere tutelata.

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