Immissione in ruolo dopo il 31 agosto: decorrenza giuridica 1° settembre 2024, economica nel 2025. Quando scatta l’incompatibilità
Il docente, individuato per il ruolo dopo il 31 agosto da GM pubblicate entro la medesima data, prenderà servizio nel 2025/26 con retrodatazione giuridica 1° settembre 2024.
Immissioni in ruolo a.s. 2024/25
Le immissioni in ruolo a.s. 2024/25, almeno quello da effettuare entro il 31/08/2024, si sono ormai concluse e non mancano casi di rinunce, ragion per cui sui posti liberatisi a seguito delle medesime sono individuati altri aspiranti, i quali non assumeranno subito servizio in ruolo ma lo faranno il prossimo anno scolastico con retrodatazione giuridica.
Le operazioni in parola, tuttavia, proseguiranno sino al 31/12/2024, in virtù di quanto disposto dal DL n. 71/2024 (per il solo anno scolastico 2024/25). Conseguentemente, possiamo affermare che le assunzioni in ruolo a.s. 2024/25 si stanno svolgendo in due fasi (la prima ormai terminata), a seconda della pubblicazione delle GM:
- entro il 31/08 dalle GM pubblicate entro la medesima data (comprese le GM dei concorsi PNRR 2023);
- entro il 31/12 dalle GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12. In tal caso, le sole GM interessate sono quelle dei sopra citati concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria. Approfondisci immissioni in ruolo da GM PNRR pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12
Evidenziamo che c’è una notevole differenza tra i docenti assunti da GM PNRR pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12 (assunzioni da effettuare entro il 31 dicembre) e i docenti nominati dopo il 31/08 da GaE, GM 2016, 2018 e 2020 nonché da GM concorsi PNRR 2023 pubblicate entro il 31/08. Infatti, i primi, ossia i docenti assunti dalle GM PNRR pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12, assumono servizio in ruolo entro 5 giorni dall’assegnazione della sede (quindi nell’a.s. 2024/25), mentre per i secondi è previsto quanto di seguito indicato.
Nomine dopo il 31 agosto
Così si legge nelle istruzioni operative sulle immissioni in ruolo a.s. 2024/25:
Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.
Dunque, i docenti individuati per il ruolo dopo il 31 agosto 2024, attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data:
- saranno assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2024;
- prenderanno servizio a tempo indeterminato nell’a.s. 2025/26, con decorrenza economica 1° settembre 2025;
- all’atto dell’individuazione avranno assegnata solo la provincia di titolarità;
- otterranno la sede di titolarità, nella provincia di assunzione, presentando domanda di mobilità (istanza che si presenta nel corso dell’a.s. 2024/25; per il corrente anno scolastico le domande sono state presentate tra il 26 febbraio e il 16 marzo 2024).
Quesito
Sono stata individuata quale destinataria di immissione in ruolo il giorno 11 settembre 2024, quindi dopo il 31 agosto 2024 e mi è stata attribuita la provincia di titolarità. La decorrenza giuridica della nomina è il 01/09/2024 mentre quella economica e la presa di servizio è posticipata al 01/09/2025. Quando sottoscriverò il contratto? Entro dicembre 2024 o nel 2025? Come mi devo comportare dal momento che sono interessata alla immissione in ruolo a scuola ma ho in essere un contratto a tempo indeterminato nel pubblico impiego? La nomina giuridica retroattiva a settembre 2024 determina una incompatibilità oppure questa sorge al momento della data sottoscrizione del contratto?
La lettrice non specifica da quale graduatoria è stata assunta, tuttavia, considerate le riportate decorrenze giuridica ed economica nonché l’assegnazione della sola provincia, è stata certamente individuata da GM pubblicate entro il 31/08. La stessa, pertanto, otterrà la scuola di titolarità, presentando domanda di trasferimento nella provincia assegnatale (domanda da inoltrare nel corso dell’a.s. 2024/25 per il 2025/25).
La lettrice sottoscriverà il contratto il prossimo a.s. (il primo settembre 2025, ossia da quando avrà anche la decorrenza economica, assumendo servizio), sebbene con decorrenza giuridica dal 01/09/2024.
Quanto all’incompatibilità scatta al momento della sottoscrizione del contratto, come si legge nelle varie note pubblicate in merito da vari USR. Così ad esempio leggiamo in un’apposita nota dell’USR del Piemonte:
Ai fini della valida costituzione del rapporto di impiego, il personale precedentemente individuato per la stipula del contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, dall’Ufficio competente, deve risultare svincolato da ulteriori rapporti di lavoro. A tal fine è tenuto a dichiarare sotto la sua responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.
In definitiva, l’incompatibilità scatta alla sottoscrizione del contratto. D’altra parte, è proprio all’atto della stipula del contratto di lavoro che l’interessato è chiamato a dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Inoltre, come leggiamo sempre nella succitata nota, qualora l’interessato stia svolgendo un altro lavoro, lo stesso presenta la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (ossia per il ruolo a scuola). Non a caso, in simili circostanze, il dirigente scolastico emana un provvedimento meramente dichiarativo di cessazione dall’impiego precedente. Tale atto si configura come “dovuto” e costituisce presupposto ai fini della regolare costituzione del nuovo rapporto di lavoro.
Le risposte ai quesiti
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