Immissione in ruolo 2021, elenchi idonei concorso 2016 a scadenza. Assunzione garantita da fascia aggiuntiva concorso 2018, se inseriti

Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22, in via ordinaria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi 2016, 2018 e relative fasce aggiuntive per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 e STEM nel caso della secondaria. Vigenza elenchi idonei delle graduatorie di merito del concorso ordinario 2016.
Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo come avverranno le assunzioni per l’a.s. 2021/22.
Immissioni in ruolo a.s. 2021/22
Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 potranno contemplare una fase straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, in caso residuino posti dalla fase ordinaria.
Le assunzioni avverranno sui posti autorizzati dal MEF che, nell’ambito della suddetta fase ordinaria, vanno suddivisi al 50% tra graduatorie ad esaurimento (GaE) e graduatorie di merito concorsuali (GM).
Al termine delle immissioni in ruolo ordinarie, come prevede il decreto sostegni-bis, nel caso in cui residuino posti vacanti e disponibili, è attivata la procedura di assunzione straordinaria da GPS e relativi elenchi aggiuntivi posto comune e di sostegno, fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie per la scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, di cui rispettivamente al DD n. 498/2020 e al DD n. 499/2020, già bandite ma non ancora espletate. Tali assunzioni straordinarie possono avvenire anche sui posti destinati ai predetti concorsi ordinari, posti che saranno successivamente recuperati, Approfondisci
Vigenza GM 2016
Sulle graduatorie di merito 2016 vi sono stati due interventi legislativi che ne hanno prorogato la validità prevista dalla legge n. 107/2015, ai sensi della quale è stato bandito il relativo concorso.
L’articolo 1, comma 113, della legge 107/2015, ha disposto che le graduatorie di merito hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse.
Successivamente, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha prorogato la validità delle suddette graduatorie di un ulteriore anno:
Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
L’articolo 1, comma 18, del DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, infine, ha previsto un’altra proroga:
Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
Alla luce di quanto detto sopra, le graduatorie di merito del concorso 2016 e i relativi elenchi di idonei hanno validità quinquennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse:
- 3 anni previsti + 1 anno di proroga (legge bilancio 2018) + 1 anno di proroga (DL 126/2019).
Resta comunque fermo il diritto dei vincitori ad essere assunti, come disposto dal DL 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (articolo 4, comma 1-quater, lettera a).
Elenchi approvati nel corso del 2016/17 e 2015/16
La bozza delle istruzioni operative ai fini delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22, rifacendosi alla normativa sopra riportata, ricorda quanto segue:
… pertanto, rimangono in vigore ai fini del reclutamento per l’anno scolastico 2021/2022 esclusivamente gli elenchi aggiuntivi delle graduatorie pubblicate dopo l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, sempre fermo restando il diritto dei vincitori di essere immessi in ruolo.
Gli elenchi degli idonei delle GM del concorso 2016, pubblicati dopo l’inizio dell’a.s. 2016/17, dunque, restano i soli in vigore per le immissioni in ruolo a.s. 2021/22, mentre quelli pubblicati dopo l’inizio del 2015/16 (si tratta di pochissimi e rari casi) non sono più vigenti.
I succitati elenchi pubblicati dopo l’inizio dell’a.s. 2016/17, inoltre, dopo le assunzioni a.s. 2021/22, non saranno più vigenti, per cui i relativi docenti non potranno concorrere per le immissioni a.s. 2022/23.
Assunzione garantita da elenco aggiuntivo alle GM 2018
Evidenziamo che i docenti interessati, non solo gli idonei ma anche i vincitori, hanno avuto la possibilità di inserirsi nella fascia aggiuntiva delle GM 2018 che, essendo ad esaurimento, garantirà l’assunzione a tempo indeterminato.