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Immessi in ruolo su sostegno: quando si può chiedere trasferimento su materia. Anni utili al quinquennio di vincolo

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I docenti immessi in ruolo su posto di sostegno, come anche i trasferiti su tale tipologia di posto, sono soggetti al vincolo quinquennale sul medesimo. Anni utili e cosa si può fare durante il vincolo.

Vincolo quinquennale

Il vincolo quinquennale su posto di sostegno è disciplinato dall’art. 23 del CCNI 2025/28, secondo cui i docenti immessi in ruolo su posto di sostegno ovvero trasferiti o che ottengono il passaggio di ruolo su sostegno sono soggetti al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto. Ecco cosa leggiamo nel citato articolo:

  • Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione 
  • I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione
  • Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno
  • L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione
  • L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione 
  • I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di  permanervi per un quinquennio

Stando sempre al summenzionato art. 23, gli anni utili ai fini della maturazione del quinquennio di vincolo sono i seguenti:

  1. l’anno scolastico in corso (di cui invece non si tiene conto nell’anzianità di servizio, ivi compresa quella relativa alla continuità di servizio)
  2. l’eventuale decorrenza giuridica della nomina
  3. l’anno scolastico a tempo determinato su sostegno, nel corso del quale è stato svolto il periodo di prova (se previsto per legge)
  4. l’anno di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL, se svolto su posto di sostegno

Sottolineiamo che, mentre le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 erano già presenti nel precedente CCNI, quelle di cui ai punti 3 e 4 sono state introdotte con il CCNI 25/28.

Cosa può fare il docente vincolato

I docenti in esame, pur essendo sottoposti al vincolo sopra illustrato, possono partecipare – richiedendo solo precisi movimenti –  alle operazioni di mobilità, purché non soggetti a nessun altro dei previsti vincoli. Nello specifico possono chiedere:

  • il trasferimento solo su posto di sostegno. Qualora lo ottengano, il vincolo quinquennale non riparte da capo ma va solo completato (es: ho svolto tre anni su sostegno; ottengo trasferimento sempre su sostegno; devo svolgere altri due anni per completare il vincolo in esame);
  • passaggio di ruolo solo su posto di sostegno; Qualora lo ottengano, il vincolo quinquennale riparte da capo (es: ho svolto quattro anni su sostegno primo grado; ottengo passaggio di ruolo su sostegno secondo grado; il vincolo riparte da capo).

Superato il vincolo, i docenti interessati possono presentare domanda di trasferimento/passaggio anche o solo per posto comune, sempre che non si sia soggetti al vincolo dovuto alla preferenze in relazione alla quale si è stati soddisfatti nell’eventuale trasferimento ottenuto (non diciamo passaggio perché il vincolo riparte da capo – cinque anni – mentre il citato vincolo è triennale). QUI TUTTI I VINCOLI DISCIPLINATI DAL CCNI

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono docente immesso in ruolo sul sostegno nell’a.s. 2021/22, in quale anno scolastico potrò chiedere il trasferimento da sostegno a materia? GRAZIE!

Alla luce di quanto detto sopra, il quinquennio di vincolo è maturato nell’a.s. 25/26. Pertanto, nel corso del prossimo anno scolastico (ultimo di vincolo), il nostro lettore potrà presentare domanda anche o solo per posto comune per l’a.s. 2026/27.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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