Illegittimo negare la costituzione di classi terminali per studenti lavoratori. Sentenza

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Parte ricorrente tramite il proprio legale ha chiesto l’annullamento del Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 nella parte in cui illegittimamente vieta la costituzione e approvazione di più classi collaterali per ciclo, come posta a base del provvedimento impugnato. Nel caso di specie l’USR Campania ha negato l’attivazione di una delle tre classi terminali per studenti lavoratori.

Il ricorso per i giudici con sentenza del 16 aprile n 04524/21 è fondato. Viene in rilievo il DM n. 83 del 10 ottobre 2008 che all’art. 4.8 prevede che “Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nella classi esistenti”. I giudici ricordano che identica questione è stata più volte affrontata dalla Sezione, in recenti pronunce (TAR Lazio Sez III Bis n. 1756 e 1827/ 2020; 12801/2019) che hanno chiarito l’ambito applicativo di tale disposizione.

Illegittimo negare la costituzione di classi terminali per studenti lavoratori

“La prescrizione contenuta al punto 4.8 per le classi terminali, riduttiva ad una sola classe collaterale nei confronti degli studenti neo iscritti” che “ non possano essere inseriti nelle classi esistenti”, non può ritenersi operante nei confronti degli studenti lavoratori stante l’assenza di specifica previsione normativa e pertanto esplicante efficacia esclusivamente nelle ipotesi ordinarie di studenti non lavoratori”. Il Consiglio di Stato, inoltre, con la sentenza n. 3627/2018, evidenziano i giudici, “ha esaustivamente chiarito che “L’art. l, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 – fonte di legge – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, va interpretato nel senso di non precludere l’istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Previa verifica delle condizioni richiamate, la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, sez, VI, ordinanze n. 6364/07, n. 924, n. 925 e n. 939 del 19/02/2008). Viceversa, l’amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria specifica; né operato alcuna comparazione tra gli interessi privati e quelli pubblici; ha disatteso la circostanza che successivamente alla data del 1 settembre 2010 non è vietato accogliere nuove iscrizioni e costituire nuove classi specie se serali per studenti lavoratori in assenza di strutture statali presenti nel territorio”.

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