Illegittimo bocciare uno studente che ha un buon profitto anche se effettua troppe assenze

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Commentiamo una sentenza interessante della giustizia amministrativa che riguarda il caso di una bocciatura di uno studente che fino a quel momento aveva avuto un percorso scolastico ineccepibile, avendo sempre ottenuto ottime votazioni e valutazioni di merito molto positive e in quell’anno invece, a causa di alcuni problemi aveva manifestato fin da subito importanti segnali di disagio e sofferenza nella frequenza scolastica. Si pronuncia il TAR della Sardegna sentenza N. 00613/2022 accogliendo il ricorso dei ricorrenti.

La normativa

L’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, rubricato “Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado”, recita testualmente: “Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione”.

Illegittima la determinazione del Consiglio di classe che non tiene conto del disagio dello studente
Sennonché, affermano i giudici, la determinazione negativa del Consiglio di classe si rivela a ben vedere illegittima sotto un duplice profilo:

  • in primo luogo non è stata valutata, in ragione della particolare situazione di disagio nella quale si è venuta a trovare la ragazza, la possibilità di una deroga ad personam del limite massimo di assenze consentito, avendo l’organo scolastico ritenuto che la deroga disposta con la delibera pur riferita genericamente a tutti gli alunni e a tutte le indistinte situazioni di criticità astrattamente verificabili nel corso dell’anno scolastico, esaurisse il suo potere di deroga in realtà utilizzabile anche in relazione a singole e peculiari situazioni di prolungata assenza meritevoli di autonoma attenzione e valutazione;
  • in secondo luogo lo stesso organo scolastico non si è soffermato sulla possibilità, comunque, di procedere ad una valutazione di merito del livello di preparazione raggiunto da-OMISSIS-che, come detto, nel caso di specie, come del resto contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso Istituto scolastico, è ampiamente positivo e ben oltre la media necessaria alla promozione, non risultando affatto che il numero delle assenze contestate abbia inciso sulla possibilità di procedere ad una valutazione dell’allieva essendosi come detto affermato solo queste le avevano impedito “di partecipare agli approfondimenti, alle discussioni e tutto ciò che concerne le attività che vengono svolte in classe e che concorrono a pieno titolo alla maturazione dell’allieva”.

Il principio di diritto richiamato dal TAR sulla bocciatura
Trova quindi applicazione il principio giurisprudenziale per il quale ove l’alunno che riporti numerose assenze non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità – e, si potrebbe aggiungere, con aprioristici rigorismi- dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (in termini: TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220).

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