Concorsi scuola, riserva Invalidità civile non modifica l’ordine della graduatoria ma comporta priorità per l’assunzione
Una sentenza del TAR del Lazio, la N. 04215/2020, tratta un contenzioso avviato da una ricorrente tramite i propri legali con il quale impugnava la graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato per il personale docente nella Scuola secondaria di primo e secondo grado, emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico n. nella parte in cui non veniva valutato in capo alla ricorrente il titolo di riserva N (Invalidità Civile), dichiarato nella domanda di partecipazione. Si trattano due questioni di interesse comune, come deve essere reputato il titolo di riserva in graduatoria e in quale sede la graduatoria definitiva dovrà essere impugnata.
Come deve essere considerato il titolo di riserva?
I giudici amministrativi confermano l’orientamento univoco espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 4.8.2010, n.18048; 11.1.2007, n.307; 21.2.2002, n. 2514; 27.2.2002, n. 2954; 24.4.2002, n. 6041; 26.6.2002, n. 9332; 29.9.2003, n.14529), con il quale si afferma che “ la pretesa all’assunzione avvalendosi della riserva in qualità di invalido civile non è intesa a modificare l’ordine della graduatoria concorsuale ormai definita, ma è diretta a far valere un diritto di priorità rispetto all’ordine sancito dalla graduatoria medesima che, quindi, resta immutata, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell’Amministrazione pubblica ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 2, demandata alla giurisdizione ordinaria”.
Nel caso di graduatoria definitiva di chi è la giurisdizione?
“Le Sezioni Unite hanno affermato che “l’individuazione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della “prospettazione”, bensì a quello del “petitum” sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del Giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del Giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell’atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo” (Cassazione civile sez. un., 28 maggio 2007, n.12348 che richiama Cass., sez. un. 15 maggio 2003 n. 7507, che ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario, sul presupposto che con la domanda giudiziale si lamentasse sostanzialmente l’omessa attribuzione di un posto riservato e si introducesse, perciò, una controversia sul diritto a stipulare con l’amministrazione il contratto di lavoro)”. Con l’approvazione della graduatoria , continuano i giudici, “dunque, si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attività autoritativa dell’Amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell’Amministrazione vanno ricondotti all’ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 6.7.2006, n.15342)”.