Il TFR, come deve affrontare la problematica la segreteria scolastica. Guida

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Se tutti gli altri adempimenti pensionistico/Previdenziali potrebbero essere evasi con piattaforme alternative a Passweb, con tutti i limiti e le puntualizzazioni del caso, il TFR , data la sua peculiarità, non ha alternative valide all’utilizzo della piattaforma Inps

C’è da dire, ad onor del vero, che il sistema “cartaceo”, ( TFR1 liquidato con il proprio gestionale) potrebbe sopperire a tale incombenza, come è stato sino al 31/12/2022, solo che l’Inps, sua sponte, non accetta più tali comunicazioni non lavorando le pratiche che dovessero giungere per e mail ( vedi circolare INPS n. 185 del 14 dicembre 2021).

Ma anche qui si apre una eccezione. Alcune sedi Inps, per motivazioni non meglio definite, consentono ancora l’utilizzo del cartaceo.

Insomma dipende in quale regione si lavora per stabilire il giusto comportamento da seguire.

Nel mezzo di questa dicotomia operano le segreterie scolastiche, cercando chiarezza nelle circolari e messaggi INPS.

Con il Messaggio numero 1645 del 08-05-2023, l’INPS ha chiarito che a decorrere dal 01/01/2023 , l’uso di Passweb è esclusivo ( come spiegavamo sopra) sia per TFS che per TFR:

“In tema di esclusività del canale telematico, si ricorda che con la circolare n. 125 del 4 novembre 2022 è stato comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’utilizzo degli strumenti digitali è divenuto esclusivo, oltre che per il TFS, anche per il TFR dei dipendenti pubblici. …..”

Nello stesso messaggio è stato chiarito, altresì, che per inserire il TFR in Passweb per chi deve andare in pensione o per chi eventualmente fosse già stato collocato a riposo nel 2023, bisogna attendere… :

” …l’invio dell’ “Ultimo miglio TFR” è vincolato al caricamento della denuncia mensile che contiene la causale di cessazione…”

Questo significa che per i pensionati 1/9/2023 non è ancora possibile, oggi, inserire il TFR in Passweb perché la DMA di Agosto 2023, ultimo mese di servizio, non è ancora stata caricata in piattaforma( le posizioni sono alimentate, a tutt’oggi, da parte del MEF, sino a Marzo 2023 ndr).

Vorremmo, in questa sede, cominciare ad affrontare il problema della corretta lettura e del corretto inserimento dei dati in Passweb per quanto riguarda la specifica tematica del TFR.

Cercheremo di comprendere la “ratio” atteso che non è possibile operare meccanicamente e ripetitivamente, in quanto le situazioni cambiano e solo comprendendo il perché delle cose si possono evitare grossolani errori di valutazione.

Perché inserire il TFR in Passweb?

Perché questo evita di dover gestire con TFR1 ( all’atto della cessazione) e TFR2 ( in caso di riliquidazioni stipendiali dovute per es. a rinnovi contrattuali ) tutte le motivazioni di cessazione di dipendenti in regime di tale istituto previdenziale.

Sono in regime di TFR tutti gli assunti in “Ruolo” ( a tempo indeter.) successivamente al 01/01/2001. con unica eccezione gli assunti con Decorrenza Ec. 1/9/2001 e Giuridica 1/9/200. (Circolare INPDAP n. 30 dell’1 agosto 2002).

All’atto della cessazione ( per qualsiasi motivazione: Pensione, licenziamento, decesso…) al dipendente o ai suoi aventi titolo, deve essere corrisposto il TFR dalla maturazione del diritto.

Primo argomento da affrontare è: ” Da quando cominciare a calcolare il diritto per i dipendenti di ruolo?”

Alcune circolari INPS fanno nascere il diritto al TFR dal 1° giorno di “Ruolo”, ma questa interpretazione lascerebbe scoperti quei periodi ” pre ruolo” collegati al “ruolo” senza soluzione di continuità.

Facciamo un esempio per chiarire: Un Assistente amministrativo assunto in RO Giu. ed Ec. il 01/09/2005, ma prima ha avuto due incarichi annuali intero anno , dal 01/09/2003 -31/08/2004 e 01/09/2004 – 31/08/2005, Il Diritto al TFR sorge, in questo caso, dal 01/09/2005 o dal 01/09/2003?

Se non lo facessimo partire dal 01/09/2003 , i due anni interi di pre ruolo non verrebbero pagati al dipendente, perché, come è noto, il Trattamento di Fine Rapporto , affinché venga pagato deve avere una FINE! …. Nel caso in specie, tale fine non c’è essendo, il dipendente, transitato direttamente dal pre-ruolo al ruolo senza interruzione.

Altro argomento da precisare è : “Chi deve materialmente pagare il TFR”?

Ebbene in passato, per i periodi di supplenza, era la scuola che in qualità di Ente Erogatore degli stipendi , liquidava i singoli TFR. Con l’avvento del “Cedolino Unico“, è il MEF che provvede. Pertanto, per il personale supplente a qualsiasi titolo, le segreterie devono solo aggiornare i periodi di supplenza ed acquisire il “Mod. G” che è un modello di dichiarazione del dipendente di non sottoscrizione di altro rapporto di lavoro il giorno successivo al termine della supplenza.

Ma come si risponde ai quesiti posti in Passweb nell’elaborazione dell’U. M. TFR ( Ultimo Miglio)?

In questa sede cerchiamo di comprendere le ragioni di tali richieste, riservandoci di approfondire gli argomenti con una trattazione successiva.

Cominciamo col dire che a differenza del TFR1 cartaceo che facevamo sino al 31/12/2022, nel quale dovevamo inserire tutti gli stipendi con eventuali decurtazioni, assenze e/ o passaggi di gradone, con il TFR in Passweb non c’è bisogno di tutto ciò in quanto la piattaforma ha tutti gli elementi necessari al pagamento del TFR.

Questo è un vantaggio per le segreterie che devono evitare progressioni di carriera e corretti inserimenti di assenze e/o decurtazioni. In Passweb i dati sostanzialmente non noti sono due: 1) La tredicesima corrisposta e/o da corrispondere; 2) Il primo mese di servizio se non intero.

Perchè ” se non intero”? Perché ove il periodo utile per il TFR cominciasse il 1° del mese , anche questi dati non sarebbero necessari.

Ma cosa accade se invece il “Diritto al TFR” sorge in un giorno inframensile ( es. il 13 del mese)?

Qui l’INPS ha necessità di conoscere dei dati relativi a quel solo primo mese che servono a stabilire se :

a) ha diritto al TFR? ; b) L’eventuale 13^ ( Parziale o intera); c) La retribuzione Teorica e Virtuale corrisposta

Affronteremo questo “complicato” argomento nel prossimo articolo.

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