Il Tar è incompetente sulle graduatorie dei docenti
Una sentenza del Tar dell’Emilia, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto come inammissibile un ricorso presentato da una docente precaria relativamente allo spostamento dei 24 punti SSIS.
Una sentenza del Tar dell’Emilia, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto come inammissibile un ricorso presentato da una docente precaria relativamente allo spostamento dei 24 punti SSIS.
Dunque, per questioni riguardanti le graduatorie permanenti, secondo il Tar dell’Emilia Romanga, il giudice competente è il giudice ordinario, cioè il giudice del lavoro e non il Tar.
La professoressa ha sei mesi di tempo per riassumere la causa davanti al giudice del lavoro.
E gli altri ricorsi, di uguale natura, accolti dai Tar? Il problema è che l’Avvocatura dello Stato ed il Ministero sembrano non essersi accorti del problema, come ha già affermato il sindacato Gilda sulla questione.
Il testo della sentenza del Tar dell’Emilia Romagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2009, proposto da:
Maria Assunta Pinotti, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via D’Azeglio 34;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, Ministero Istruzione Università e Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale di Bologna, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
nei confronti di
Elena Monterastelli;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Modena (graduatoria definitiva) scuola secondaria di 1° grado, fascia 3^, classe di concorso A059 relativa al biennio scolastico 2009/2011, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella 19^ posizione con punti 74 anzichè nella 2^ posizione con punti 98;
degli eventuali relativi atti di approvazione della graduatoria definitiva;
della graduatoria ad esaurimento provvisoria;
del Decreto n.42 dell’8 aprile 2009 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella parte in cui, all’art. 3, comma 2, dispone che "non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell’abilitazione SSIS da una graduatoria a un’altra, Decreto già dichiarato illegittimo ed annullato dal T.A.R. Lazio, Sez. Terza bis, con decisione in forma semplificata del 9 giugno 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Ufficio Scolastico Provinciale di Modena;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/09/2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono, secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione ( Cass civ. sez. un. 13 febbraio 2008 n. 3399 ) e dei TT.AA.RR, a cui questa Sezione ritiene di aderire, alla giurisdizione del giudice ordinario.
In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale – e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.
Nella specie la mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio nella graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso richiesta – AO59 – attiene proprio alla gestione di tali procedure, restando esclusa ogni inerenza a procedimenti concorsuali o di natura autoritativa.
Per effetto del principio della “traslatio judici” il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione con riassunzione entro il termine di sei mesi decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, rimanendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente.
Le spese possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I^- dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24/09/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO