Il Tar di Catanzaro sospende l’ordinanza della chiusura delle scuole in Calabria

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Il Tar di Catanzaro ha sospeso l’ordinanza con cui il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì aveva disposto, dal 16 al 28 novembre, la sospensione della didattica anche delle scuole materne, elementari e medie (limitatamente alla prima classe) escluse dalle chiusure previste dal Dpcm del premier Giuseppe Conte

Il Tribunale amministrativo regionale ha poi fissato l’udienza di merito al 16 dicembre prossimo.

I giudici hanno ritenuto sussistente “il requisito del ‘periculum’ avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico”.

Pronunciandosi su un ricorso presentato da alcune mamme della provincia di Cosenza, infatti, il tribunale amministrativo scrive: “Per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia” dell’ordinanza firmata da Spirlì, “nella parte in cui è stata bruscamente ordinata sull’intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse, e di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, nei cui confronti si fa riserva, sin d’ora, di motivi aggiunti“.  Considerato, scrivono i giudici amministrativi, “che il Dpcm del 3/11/20, anche nei territori regionali più intensamente caratterizzati dal rialzo della curva epidemica per infezione da Covid 19, sconta la possibilità di effettuare attività didattiche ‘in presenza’ nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media, e ciò al fine di assicurare, da parte del Sistema Nazionale di istruzione, a queste categorie di alunni, attività formative (…) e di insegnamento non adeguatamente surrogabili da una eventuale, sempre che concretamente attivabile con carattere di generalità, didattica ‘a distanza’ per tali fasce di età”;  considerato “che l’evidente conflitto tra l’atto impugnato – adottato appena otto giorni dopo l’entrata in vigore del sopramenzionato Dpcm e ben prima del lasso temporale minimo previsto dal Governo per le verifiche sull’andamento della curva – e le disposizioni del Governo, ivi incluse quelle del Ministero dell’Istruzione (…), può trovare composizione con conseguente legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente (…) esclusivamente ove ricorrano situazioni sopravvenute o non considerate dal citato Dpcm oppure in relazione a specificità locali“; e ancora, “ritenuto viceversa che l’istruttoria posta a base dell’atto impugnato, oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli tenuti presente dal citato Dpcm e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale (…) delle attività didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate, senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della ‘problematica connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici’, senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi“; e stante, inoltre, “anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è ‘complicato‘)”, conduce “alla conclusione che la succitata correlazione e comunque – quand’anche esistente – la sua consistenza e distribuzione territoriale, sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza ‘de qua‘”. E dunque, “ritenuto sussistente il requisito del ‘periculum’ avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico”, il TAR “accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti“, fissando “per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 dicembre 2020“.

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