Il Tar del Lazio respinge il ricorso per l’annullamento delle procedure selettive Ata

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UIL – La Uil Scuola chiede di procedere immediatamente alla stipula dei contratti dei vincitori di concorso

UIL – La Uil Scuola chiede di procedere immediatamente alla stipula dei contratti dei vincitori di concorso

Con propria ordinanza del 29 settembre 2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha rigettato l’istanza cautelare del ricorso contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto Ministeriale n. 979/2010 con cui sono state indette le procedure selettive per i passaggi del personale ATA tra le aree contrattuali.
Nella programmata riunione del 5 ottobre La UIL Scuola chiederà di procedere al più presto ai passaggi di qualifica di coloro che rientrano nel contingente e che hanno positivamente superato le prove selettive e la formazione.


Testo dell’ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3441 del 2010 (…)
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DEL DECRETO N. 979/2010 CON CUI SONO STATE INDETTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER I PASSAGGI DEL PERSONALE ATA TRA AREE CONTRATTUALI..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 (…)
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avuto riguardo alle considerazioni svolte nell’articolata memoria difensiva depositata dall’amministrazione in ottemperanza alle ordinanze collegiali
n. 798 e 1072 del 2010;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo l’istanza cautelare la respinge.
Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 (…)

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