Concorso DSGA, sentenza: preselettiva legittima. Uno stesso punteggio può determinare la vittoria in una regione ma non in un’altra

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Ancora un contenzioso riguardante il bando del 28 dicembre 2018 con cui è stato indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA). Il TAR del Lazio con la sentenza 29 aprile N. 05033/2021 conferma i suoi precedenti richiamando principi di cui dover tener conto per quanto concerne la procedura concorsuale nella scuola pubblica italiana.

Legittime le soglie di sbarramento nei concorsi poste dall’amministrazione

Le questioni sollevate, ricorda il TAR, sono state già affrontate con la sentenza 13805/2019 di questa Sezione (ma si veda anche n. 8083 del 2020 e la n. 7631 del 2020), con la quale è stato precisato che <<in relazione poi alla soglia rapportata al numero dei posti disponibili l’art. 12, comma 6, del Bando stabilisce che “All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile…”. Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli.

Per semplificare e accelerare le procedure concorsuali legittimo limitare numero concorrenti

“Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare – soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi – una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015). In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015; cfr. Cons. Stato, ord 25.11.2019 nn. 5865, 5864; Cons. Stato, decreto n. 5508 del 4.11.2019, dove si precisa che in materia di concorsi pubblici per dirigenti scolastici, l’articolazione su base regionale della procedura è modalità contemplata dalla legge e la possibilità che lo stesso punteggio consenta di superare la selezione in una regione e non in un’altra non integra una violazione del principio di parità di trattamento, il cui rispetto è assicurato dalla unicità dei criteri di valutazione, si veda tra varie, Cons. Stato, VI, 9 giugno 2009, n.3567).

Concorsi su base regionale possono prevedere punteggi minimi diversi

Per quanto riguarda poi le presunte distorsioni derivanti dal diverso punteggio di ammissione in relazione al profilo territoriale di riferimento, è stato osservato che “quanto poi alla possibilità che lo stesso punteggio consenta il superamento della selezione in una regione e non in un’altra, ciò appare come logica conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso……..Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione: d’altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso” (Tar Lazio sez. III, 23 giugno 2010, n.20257). Con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun ambito territoriale, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero di posti disponibili; dunque viene in considerazione il principio di autoresponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603)”.

Nessuna disparità di trattamento nelle diverse graduatorie che si determinano a livello regionale

La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri, non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria. Non si possono individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Atenei differenti, posto che in un concorso che si svolge localmente il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l’ambito locale.

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