Il sindacato può chiedere i nomi dei docenti che ricevono soldi dal Fondo d’Istituto? Una precisazione dell’USR Abruzzo

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Giorno 27 luglio abbiamo pubblicato un articolo che affrontava un tema spinoso che è quello dei nominativi dei docenti che ricevono soldi dal fondo d’istituto. La sentenza partiva dalle mosse di una federazione sindacale che aveva avanzato richiesta di accesso agli atti ad un Dirigente scolastico.

Il sindacato chiedeva di accedere ai nominativi che avevano ricevuto compensi e agli incarichi dei docenti in questione.

Nell’articolo, richiamando il testo della sentenza, si sottolineava come i giudici avessero riconosciuto la legittimazione dell’associazione sindacale ricorrente a esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori.

Sulla questione l’USR Abruzzo ci ha inviato una richiesta di precisazione che volentieri pubblichiamo.

Precisazioni in merito alla sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo – Sezione Prima – n. 208 del 2022 (Reg. Ric. n. 214 del 2021), riguardante l’ostensione dei nominativi dei docenti che hanno ricevuto delle risorse del fondo di istituto (FIS).

Con riferimento all’oggetto , si comunica che la sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo – Sezione Prima – n. 208 del 2022 , riguardante l’ostensione dei nominativi dei docenti che hanno ricevuto delle risorse del Fondo di Istituto (FIS), è stata appellata al Consiglio di Stato con istanza di sospensione dell’esecutorietà.

A tal proposito, il Consiglio di Stato – Sezione Settima – con decreto monocratico n. 3228/2022 (Reg. Ric. n. 5594/2022) dell’8 luglio 2022 ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche ritenendo sussistenti i requisiti di estrema gravità ed urgenza e , per l’effetto, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, poiché “…il ricorso solleva delicate questioni inerenti ai rapporti tra accesso e protezione dei dati personali che richiedono quanto meno l’approfondimento in sede cautelare collegiale” e “…l’immediata esecuzione della sentenza appellata, determinato l’ostensione definitiva dei dati richiesti, arrecherebbe un vulnus definitivo alle esigenze di riservatezza fatte valere nell’atto di appello”.

Successivamente, il Consiglio di Stato – Sezione Settima – nella camera di consiglio del 26/07/2022 ha adottato l’ordinanza n. 3790/2022 (Reg. Ric. n. 5594/2022) con cui ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata , confermando il decreto cautelare n. 3228/2022, e sta

uendo che in attesa della decisione nel merito , fissata per il 04/10/2022, “…per preservare la res adhuc integra, l’esecutività della sentenza appellata debba, dunque, essere sospesa…”.
Alla luce di tali provvedimenti giurisdizionali, nelle more della decisione nel merito l’esecutività della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo n. 208 del 2022 è sospesa e, pertanto, è congelato l’ordine di esibizione dei nominativi richiesti incombente sul Dirigente Scolastico. 

Il DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci

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